CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38627/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente 21_ ORDINANZA sul ricorso 5535-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il 26/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 8bio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 47/2020 reso il 26 agosto 2019 dalla Corte d'appello di Campobasso. L'intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il decreto impugnato ha respinto l'opposizione ex art. art. 5 ter della I. n. 89 del 2001, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del magistrato designato del 25 febbraio 2020, confermando che nulla sia dovuto al ricorrente in relazione alla domanda di equa riparazione formulata per la durata non ragionevole di una procedura fallimentare apertasi il 13 dicembre 1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (morta il 2 maggio 1991) e chiusa il 25 luglio 2019, non avendo il Fasolino, erede della fallita, dedotto e provato una propria partecipazione al giudizio. Il motivo di ricorso denuncia la violazione /o falsa applicazione dell'art. 6§1 CEDU e dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, in relazione alla valutazione compiuta dai giudici del merito sul diritto all'equa riparazione iure proprio spettante agli eredi del fallito. La censura nega la necessità di una formale costituzione ad opera degli eredi del fallito, i quali hanno comunque interesse alla rapida definizione della procedura, stante la prosecuzione disciplinata dall'art. 12 legge fall. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Ric. 2021 n. 05535 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- Il ricorso è inammissibile, in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U , 21/03/2017, n. 7155). Questa Corte ha più volte espresso l'orientamento secondo cui, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del processo, nonchè, "iure proprio", l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore - che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole, come deve dirsi avvenuto nel caso in esame -, mentre l'erede ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, "Fazio ed altri c. Italia" - è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell'art. 300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell'effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2021, n. 17685; Cass. Sez. 6 - 2, 13/11/2019, n. 29448; Cass. Sez. 6 - Ric. 2021 n. 05535 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- 2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 - 2, 24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6 - 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass. Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983). Nel caso, poi, di morte del fallito durante lo svolgimento della procedura fallimentare, non determinandosi l'interruzione del processo, che prosegue nei confronti dei suoi eredi (art. 12 legge fall.), costoro, affinché abbiano titolo a reclamare, iure proprio, l'equa riparazione per l'irragionevole durata protrazione della procedura stessa, devono avere in qualche modo partecipato al procedimento, rivolgendo in esso istanze o risultando destinatari di atti, di richieste o di provvedimenti, soltanto in tal caso essendo configurabile un loro interesse, giuridicamente rilevante, alla definizione in tempi ragionevoli della procedura (Cass. Sez. 6-2, 03/11/2016, n. 22298; Cass. Sez. 6 - 2, 29/04/2016, n. 8508; Cass. Sez. 1, 16/05/ 2012, n. 7722). Il ricorrente, al contrario, non specifica quale tipo di attività processuale abbia spiegato nella procedura fallimentare proseguita dopo la morte della fallita, ma si limita a rivendicare, iure proprio, un indennizzo da ritardo in quanto erede. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Ric. 2021 n. 05535 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di c