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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00298/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - nonché le memorie, presentate ai sensi della stessa norma: • dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio come da nota; • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 22 novembre 2019 (dep. il giorno 11 febbraio 2020), la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa in data 4 dicembre 2017 dal Tribunale di Varese, con la quale Francesco ACERBI — per quel che qui rileva — è stato ritenuto responsabile di più condotte di furto aggravato poiché poste in essere con abuso del rapporto di prestazione d'opera, con mezzo fraudolento/ nonché per aver cagionato un danno di rilevante gravità, commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso (artt. 81, comma 2, 624 e 625 n. 2 e 61 nn. 11 e 7 cod. pen.) ed è stato condannato alle pene di giustizia, al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio), al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione in favore di ciascuna delle parti civili (Martina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] POLENGHI, Andrea TOFFOLI, Gianezio DAINESE e Federico MINOLI) Più in particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver posto in essere operazioni finanziarie impiegando il denaro - per la cui gestione le persone offese avevano conferito mandato alla società fiduciaria statica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - senza le necessarie disposizioni da parte delle medesime persone offese ed utilizzando deleghe con firme contraffatte e, comunque, all'insaputa dei titolari delle giacenze, così impossessandosi di esse.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, cui la Corte di appello sarebbe pervenuta in difetto di una compiuta ricostruzione delle risultanze processuali, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) poiché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come furto il fatto dell'imputato, da sussumersi nella fattispecie di truffa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione: a. anzitutto, in ordine al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, adducendosi al riguardo l'omessa completa valutazione delle prove dichiarative, in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiuto una totale ricostruzione delle risultanze processuali alla luce delle doglianze avanzate con il gravame, in particolare con riferimento: - alle deposizioni testimoniali (segnatamente di Laura GRILLI, Laura MARIAN e Chiara GELMETTI) inerenti alla prassi operativa dei mandati in bianco firmati dai clienti e alla «anticipazione» della firma dei medesimi, ossia alla prassi di apporre sottoscrizioni false sugli atti con i quali venivano impartite disposizioni per la gestione delle somme affidate alla società 7V7 [OSCURATO:PERSONA] (la quale, pur essendo formalmente una fiduciaria di natura statica, operava di fatto come una fiduciaria dinamica), profilo rispetto al quale i Giudici di merito avrebbero valorizzato gli esiti della consulenza tecnica redatta dal prof.

CAVALLA che ha confermato la falsità delle firme apposte sui mandati a lui sottoposti, senza superare le censure mosse con l'atto di appello secondo cui tale dato era marginale, e analizzando in maniera superficiale le dichiarazioni della GELMETTI, da cui avrebbe dovuto trarsi che «la relazione psicologica» fra Martina [OSCURATO:PERSONA] e i fondi conferiti alla fiduciaria si era interrotta poiché essi erano stati affidati in gestione all'ACERBI (tanto che la stessa GELMETTI, diretta collaboratrice di quest'ultimo, non se ne occupava); - al tempo trascorso tra le condotte addebitate all'imputato e la denuncia delle persone offese, senza che si sia tenuto conto del tenore dei rapporti tra le parti e delle prassi emerse nel corso dell'istruttoria, che renderebbe non credibile il disinteresse dichiarato da costoro rispetto a una corposa porzione del loro patrimonio, affidato in gestione all'ACERBI; - alla circostanza che né le persone offese né gli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano mai notato alcuna anomalia rispetto alle movimentazioni bancarie delle somme in discorso da parte dell'ACERBI; - allo scopo delle condotte dell'ACERBI (soccorrere il Gruppo BURANI) e al ritenuto fine di ottenere un ingiusto profitto da lui perseguito; - al mancato esame dell'imputato; b. in secondo luogo, con riguardo diniego delle circostanze attenuanti generiche.

1.2. Per quel che attiene alla responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - ha argomentato sulla scorta delle dichiarazioni convergenti delle persone offese (in particolare, di Martina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] POLENGHI, Federico MINOLI, Andrea TOFFOLI, Gianezio DAINESE), le quali tutte hanno disconosciuto le sottoscrizioni degli atti di disposizione de quibus, e non soltanto in ragione di quanto esposto dal consulente di parte del MINOLI, prof.

Francesco CAVALLA, rispetto ai cui asserti il ricorrente ha mosso peraltro censure del tutto generiche.

Inoltre, la Corte territoriale ha dato conto di quanto esposto da Laura GRILLI (che ha pure rappresentato di aver confezionato gli atti falsi secondo le indicazioni dell'ACERBI) e degli elementi di riscontro documentale (segnatamente di una contabile autentica nella disponibilità del DAINESE che, allorché aveva dovuto dare chiarimenti allo stesso DAINESE, l'ACERBI pure aveva contraffatto); della destinazione di talune delle somme in discorso per finalità senz'altro diverse dagli investimenti finanziari.

Inoltre, la sentenza impugnata ha esplicitato non solo la linearità del racconto delle parti civili, ma anche la genesi della loro presa di coscienza delle condotte illecite dell'ACERBI (segnalando pure che era stato levato il protesto a seguito dell'emissione di un assegno da parte di Martina [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva di avere una giacenza bancaria sufficiente per il pagamento di esso).

Si tratta di una motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) che non consta in alcun modo aver travisato gli elementi in atti (e, per vero, un travisamento non è stato neppure compiutamente addotto), sulla scorta della quale i Giudici di merito hanno escluso che nel caso di specie - peraltro, al di là del dato formale e in difetto dei prescritti provvedimenti ampliativi - all'ACERBI, o più precisamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fosse stata conferita la gestione dinamica (ossia senza la necessità di uno specifico atto dispositivo di volta in volta da parte dell'effettivo titolare delle somme) delle giacenze nella titolarità delle persone offese; ed hanno ritenuto che l'imputato si sia impossessato delle ingenti somme in imputazione all'insaputa degli effetti titolari.

E proprio sulla base della medesima motivazione la Corte di appello ha ritenuto del tutto superflua la rinnovazione istruttoria richiesta dall'appellante ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. e, in particolare, per quel che rileva alla luce delle doglianze qui avanzate dal ricorrente, l'esame dell'imputato, così chiarendo in maniera congrua e ,perciò in questa sede non censurabile ile ragioni per cui l'istruttoria dibattimentale I svolta in primo grado non è stata ritenuta incompleta (cfr. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01).

Il motivo in esame è, dunque, manifestamente infondato.

2. Con il secondo motivo è stata allegata la violazione della legge penale, poiché la sentenza impugnata avrebbe qualificato come furto le condotte dell'imputato - a seguito della modifica dell'originaria contestazione di truffa nel corso del giudizio di primo grado - senza considerare la prassi, invalsa tra l'ACERBI e i soggetti che gli hanno affidato il proprio denaro, dei mandati in bianco, delle disposizioni tramite il telefono, di spostare i fondi sui conti intestati alla ADVISORY e, comunque, di affidare di fatto la gestione dei conti presenti presso altri istituiti all'ACERBI (che non era un mero consulente finanziario ma aveva la disponibilità dei capitali oggetto del capo di imputazione); ed invece sulla scorta di tali elementi la condotta dell'imputato al più sarebbe stata quella di fare credere agli operatori degli istituti di credito che le disposizioni oggetto di imputazione fossero la manifestazione della volontà dei propri clienti, condotta da sussumersi nella fattispecie di truffa.

2.1. Si è già osservato come la Corte di appello abbia dato conto del fatto - per vero incontestato - che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse costituita come una società fiduciaria c.d. statica e come, difatti, le persone offese avessero affidato ad essa l'amministrazione dei beni di cui erano (e sono rimasti) proprietari.

La giurisprudenza civile di questa Corte ha chiarito che «sono società "fiduciarie" quelle che "si propongono, sotto forma d'impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi" (art. 1, legge, 23 novembre 1939, n. 1966).

Come si desume dall'art. 6 della stessa legge, tale attività va distinta da quella che abbia per oggetto la "gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione".

Nell'una e nell'altra ipotesi si è in presenza di un attività svolta nell'interesse altrui.

Le differenze derivano dal fatto che, mentre la società fiduciaria non ha il potere di disporre del bene affidatole in amministrazione dal fiduciante, il gestore acquista la piena disponibilità dei beni conferiti e può quindi alienarli, utilizzando il ricavato per procedere a nuovi acquisti nell'interesse del conferente»; dunque, «la fiduciaria non í'5'zrk - ha il potere di disporre liberamente dei elie le sono affidati dal fiduciante» (Sez. 1, n. 10031 del 14/10/1997, Modiano contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Rv. 508869 - 01).

Dunque, nel caso di specie non vi era alcun potere di autonoma disponibilità sul bene da parte dell'agente ragion per cui nel caso in esame il fatto dell'ACERBI correttamente è stato sussunto, per l'appunto, nell'ipotesi di furto (cfr. Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016 - dep. 2017, Frontino, Rv. 269224 - 01), non potendo certo valere in senso contrario l'asserita prassi di segno contrario, peraltro del tutto esclusa con motivazione congrua dai Giudici di merito sulla scorta del compendio istruttorio.

3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire al ricorrente medesimo profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile Martina [OSCURATO:PERSONA], che si stima equo determinare in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - nonché le memorie, presentate ai sensi della stessa norma: • dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio come da nota; • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 22 novembre 2019 (dep. il giorno 11 febbraio 2020), la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa in data 4 dicembre 2017 dal Tribunale di Varese, con la quale Francesco ACERBI — per quel che qui rileva — è stato ritenuto responsabile di più condotte di furto aggravato poiché poste in essere con abuso del rapporto di prestazione d'opera, con mezzo fraudolento/ nonché per aver cagionato un danno di rilevante gravità, commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso (artt. 81, comma 2, 624 e 625 n. 2 e 61 nn. 11 e 7 cod. pen.) ed è stato condannato alle pene di giustizia, al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio), al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione in favore di ciascuna delle parti civili (Martina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] POLENGHI, Andrea TOFFOLI, Gianezio DAINESE e Federico MINOLI) Più in particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver posto in essere operazioni finanziarie impiegando il denaro - per la cui gestione le persone offese avevano conferito mandato alla società fiduciaria statica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - senza le necessarie disposizioni da parte delle medesime persone offese ed utilizzando deleghe con firme contraffatte e, comunque, all'insaputa dei titolari delle giacenze, così impossessandosi di esse. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, cui la Corte di appello sarebbe pervenuta in difetto di una compiuta ricostruzione delle risultanze processuali, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) poiché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come furto il fatto dell'imputato, da sussumersi nella fattispecie di truffa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione: a. anzitutto, in ordine al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, adducendosi al riguardo l'omessa completa valutazione delle prove dichiarative, in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiuto una totale ricostruzione delle risultanze processuali alla luce delle doglianze avanzate con il gravame, in particolare con riferimento: - alle deposizioni testimoniali (segnatamente di Laura GRILLI, Laura MARIAN e Chiara GELMETTI) inerenti alla prassi operativa dei mandati in bianco firmati dai clienti e alla «anticipazione» della firma dei medesimi, ossia alla prassi di apporre sottoscrizioni false sugli atti con i quali venivano impartite disposizioni per la gestione delle somme affidate alla società 7V7 [OSCURATO:PERSONA] (la quale, pur essendo formalmente una fiduciaria di natura statica, operava di fatto come una fiduciaria dinamica), profilo rispetto al quale i Giudici di merito avrebbero valorizzato gli esiti della consulenza tecnica redatta dal prof. CAVALLA che ha confermato la falsità delle firme apposte sui mandati a lui sottoposti, senza superare le censure mosse con l'atto di appello secondo cui tale dato era marginale, e analizzando in maniera superficiale le dichiarazioni della GELMETTI, da cui avrebbe dovuto trarsi che «la relazione psicologica» fra Martina [OSCURATO:PERSONA] e i fondi conferiti alla fiduciaria si era interrotta poiché essi erano stati affidati in gestione all'ACERBI (tanto che la stessa GELMETTI, diretta collaboratrice di quest'ultimo, non se ne occupava); - al tempo trascorso tra le condotte addebitate all'imputato e la denuncia delle persone offese, senza che si sia tenuto conto del tenore dei rapporti tra le parti e delle prassi emerse nel corso dell'istruttoria, che renderebbe non credibile il disinteresse dichiarato da costoro rispetto a una corposa porzione del loro patrimonio, affidato in gestione all'ACERBI; - alla circostanza che né le persone offese né gli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano mai notato alcuna anomalia rispetto alle movimentazioni bancarie delle somme in discorso da parte dell'ACERBI; - allo scopo delle condotte dell'ACERBI (soccorrere il Gruppo BURANI) e al ritenuto fine di ottenere un ingiusto profitto da lui perseguito; - al mancato esame dell'imputato; b. in secondo luogo, con riguardo diniego delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. Per quel che attiene alla responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - ha argomentato sulla scorta delle dichiarazioni convergenti delle persone offese (in particolare, di Martina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] POLENGHI, Federico MINOLI, Andrea TOFFOLI, Gianezio DAINESE), le quali tutte hanno disconosciuto le sottoscrizioni degli atti di disposizione de quibus, e non soltanto in ragione di quanto esposto dal consulente di parte del MINOLI, prof. Francesco CAVALLA, rispetto ai cui asserti il ricorrente ha mosso peraltro censure del tutto generiche. Inoltre, la Corte territoriale ha dato conto di quanto esposto da Laura GRILLI (che ha pure rappresentato di aver confezionato gli atti falsi secondo le indicazioni dell'ACERBI) e degli elementi di riscontro documentale (segnatamente di una contabile autentica nella disponibilità del DAINESE che, allorché aveva dovuto dare chiarimenti allo stesso DAINESE, l'ACERBI pure aveva contraffatto); della destinazione di talune delle somme in discorso per finalità senz'altro diverse dagli investimenti finanziari. Inoltre, la sentenza impugnata ha esplicitato non solo la linearità del racconto delle parti civili, ma anche la genesi della loro presa di coscienza delle condotte illecite dell'ACERBI (segnalando pure che era stato levato il protesto a seguito dell'emissione di un assegno da parte di Martina [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva di avere una giacenza bancaria sufficiente per il pagamento di esso). Si tratta di una motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) che non consta in alcun modo aver travisato gli elementi in atti (e, per vero, un travisamento non è stato neppure compiutamente addotto), sulla scorta della quale i Giudici di merito hanno escluso che nel caso di specie - peraltro, al di là del dato formale e in difetto dei prescritti provvedimenti ampliativi - all'ACERBI, o più precisamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fosse stata conferita la gestione dinamica (ossia senza la necessità di uno specifico atto dispositivo di volta in volta da parte dell'effettivo titolare delle somme) delle giacenze nella titolarità delle persone offese; ed hanno ritenuto che l'imputato si sia impossessato delle ingenti somme in imputazione all'insaputa degli effetti titolari. E proprio sulla base della medesima motivazione la Corte di appello ha ritenuto del tutto superflua la rinnovazione istruttoria richiesta dall'appellante ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. e, in particolare, per quel che rileva alla luce delle doglianze qui avanzate dal ricorrente, l'esame dell'imputato, così chiarendo in maniera congrua e ,perciò in questa sede non censurabile ile ragioni per cui l'istruttoria dibattimentale I svolta in primo grado non è stata ritenuta incompleta (cfr. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01). Il motivo in esame è, dunque, manifestamente infondato. 2. Con il secondo motivo è stata allegata la violazione della legge penale, poiché la sentenza impugnata avrebbe qualificato come furto le condotte dell'imputato - a seguito della modifica dell'originaria contestazione di truffa nel corso del giudizio di primo grado - senza considerare la prassi, invalsa tra l'ACERBI e i soggetti che gli hanno affidato il proprio denaro, dei mandati in bianco, delle disposizioni tramite il telefono, di spostare i fondi sui conti intestati alla ADVISORY e, comunque, di affidare di fatto la gestione dei conti presenti presso altri istituiti all'ACERBI (che non era un mero consulente finanziario ma aveva la disponibilità dei capitali oggetto del capo di imputazione); ed invece sulla scorta di tali elementi la condotta dell'imputato al più sarebbe stata quella di fare credere agli operatori degli istituti di credito che le disposizioni oggetto di imputazione fossero la manifestazione della volontà dei propri clienti, condotta da sussumersi nella fattispecie di truffa. 2.1. Si è già osservato come la Corte di appello abbia dato conto del fatto - per vero incontestato - che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse costituita come una società fiduciaria c.d. statica e come, difatti, le persone offese avessero affidato ad essa l'amministrazione dei beni di cui erano (e sono rimasti) proprietari. La giurisprudenza civile di questa Corte ha chiarito che «sono società "fiduciarie" quelle che "si propongono, sotto forma d'impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi" (art. 1, legge, 23 novembre 1939, n. 1966). Come si desume dall'art. 6 della stessa legge, tale attività va distinta da quella che abbia per oggetto la "gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione". Nell'una e nell'altra ipotesi si è in presenza di un attività svolta nell'interesse altrui. Le differenze derivano dal fatto che, mentre la società fiduciaria non ha il potere di disporre del bene affidatole in amministrazione dal fiduciante, il gestore acquista la piena disponibilità dei beni conferiti e può quindi alienarli, utilizzando il ricavato per procedere a nuovi acquisti nell'interesse del conferente»; dunque, «la fiduciaria non í'5'zrk - ha il potere di disporre liberamente dei elie le sono affidati dal fiduciante» (Sez. 1, n. 10031 del 14/10/1997, Modiano contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Rv. 508869 - 01). Dunque, nel caso di specie non vi era alcun potere di autonoma disponibilità sul bene da parte dell'agente ragion per cui nel caso in esame il fatto dell'ACERBI correttamente è stato sussunto, per l'appunto, nell'ipotesi di furto (cfr. Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016 - dep. 2017, Frontino, Rv. 269224 - 01), non potendo certo valere in senso contrario l'asserita prassi di segno contrario, peraltro del tutto esclusa con motivazione congrua dai Giudici di merito sulla scorta del compendio istruttorio. 3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire al ricorrente medesimo profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile Martina [OSCURATO:PERSONA], che si stima equo determinare in euro 4.000,00 oltre oneri di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.000,00
Sentenza Cassazione n. 00298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris