CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21160/2026
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adel Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione diprocura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Omiccioli (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70E69 D488 E).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 28454/2022Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 21160/2026Data pubblicazione 22/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledelle Marche n. 525/5/2022, depositata il 5 maggio 2022 e non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per lacontroricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenziadell’Entrate riprendeva a tassazione l’imposta di registro proporzionalenella misura piena sull’atto del 5 dicembre 2011 con cui i soci dellaRosciano [OSCURATO:SOCIETA]. avevano conferito un terreno in favore dellasocietà, così negando il regime agevolato applicato in autoliquidazione, aisensi dell’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (imposta diregistro e catastale all’1%, quella ipotecaria al 3%), per i trasferimenti chehanno ad oggetto immobili compresi in piani particolareggiati, sul rilievoche, alla data dell’atto, detto piano non era stato adottato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche accoglieval’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 857/4/2015della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, considerando che lagiurisprudenza di legittimità aveva valorizzato la qualificazione edificatoriadi un'area desunta dal piano regolatore generale adottato dal Comuneindipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione edall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, riconoscendo, quindi, ilregime di favore anche nell'ipotesi in cui il piano particolareggiato nonNumero registro generale 28454/2022Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 21160/2026Data pubblicazione 22/06/2026fosse stato redatto o approvato alla data del rogito di trasferimento delbene, rilevando, invece, che il bene fosse allocato in un'area edificabile3. Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2022 l’Agenzia delleEntrate impugnava tale pronuncia sulla base di un unico motivo.4. Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con controricorsodepositato il 25 gennaio 2023.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato indata 18 maggio 2026 conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1, comma 25, della legge n. 244/2007, 1 della Tariffa allegataal d.P.R. n. 131/1986 e 2697 c.c., nonché dell’art. 12 disp. prel. c.c. e 115c.p.c., assumendo che la previsione dell’art. 1, comma 25, della legge n.244/2007 è di stretta interpretazione, essendo una norma agevolativa, eche il beneficio non può essere riconosciuto qualora, come nella specie, ilpiano particolareggiato non sia stata nemmeno adottato, laddoveerroneamente il Giudice regionale avrebbe operato una non consentitaequiparazione tra piano particolareggiato e piano regolatore.2. La censura non è fondata.L'art. 1, comma 10, della tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. n.131/1986 (quale modificato dall'art. 1, comma 25, della legge 24dicembre 2007 n. 244), nella versione in vigore dall’1 agosto 2008 all'1gennaio 2014, stabiliva che, «Se il trasferimento ha per oggetto immobilicompresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione deiprogrammi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione cheNumero registro generale 28454/2022Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 21160/2026Data pubblicazione 22/06/2026l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entrocinque anni dalla stipula dell'atto», l'imposta di registro era dovuta nellamisura ridotta dell'1%».Secondo l'interpretazione di questa Corte, in tema d'imposta diregistro, tale agevolazione non dà rilievo al riscontro formaledell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, maal fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a pianoparticolareggiato, sia possibile edificare, attesa la ratio di assicurare, afronte di un intervento edilizio, una trasformazione organica e razionaledel territorio, agevolando sul piano fiscale la tassazione di atti traslativi diimmobili interessati dall'intervento stesso.Ne consegue che la detta agevolazione è applicabile ove l'immobile siain un luogo soggetto ad uno strumento urbanistico che consenta, ai finidell'edificabilità, i medesimi risultati del piano particolareggiato, nonrilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria enon di uno strumento attuativo, poiché è possibile che il piano regolatoregenerale esaurisca tutte le prescrizioni, fungendo anche da pianoparticolareggiato, e che, pertanto, non vi sia necessità di quest'ultimo(Cass., Sez. T., 15 marzo 2022, n. 8293, che richiama Cass., Sez. 5^, 6dicembre 2016, n. 24891; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2017, n. 27016;Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2019, nn. 6475, 6476 e 6476; Cass., Sez. 5^, 7luglio 2021, n. 19234).Dunque, la disposizione intende dare rilievo non al dato formaledell’allocazione dell'immobile su area soggetta a piano particolareggiatoadottato ed approvato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi inun'area, come appunto quelle soggette a piano particolareggiato, ove siapossibile edificare.Numero registro generale 28454/2022Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 21160/2026Data pubblicazione 22/06/2026Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l'immobilesi trovi in un'area soggetta ad un piano urbanistico che consenta, ai finidell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato.Secondo la disposizione agevolatrice, non rileva neanche che ciòavvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di unostrumento attuativo, stante la centralità che l'utilizzazione edificatoriaavvenga, con condizione legale risolutiva, per opera dello stessoacquirente, entro cinque anni dall'acquisto (così Cass., Sez. T., 15 marzo2022, m. 8293 cit.).3. La valutazione della Commissione si è dichiaratamente ispirata a taliprincipi, dando conto che, al momento del rogito, dal certificato didestinazione urbanistica emergeva che il comparto aveva destinazioneresidenziale, le cui previsioni avrebbero avuto attuazione mediante pianourbanistico attuativo e che il trasferimento (rectius conferimento del beneimmobile) era finalizzato all’intervento di lottizzazione e costruzione inbase al piano (di lottizzazione) già presentato il 3 agosto 2010 esuccessivamente adottato (il 25 settembre 2012) ed approvato (il 5 marzo2013), con conseguente stipula (in data 6 giugno 2013) della convenzioneurbanistica con il Comune di Fiano.4. Alla stregua di quanto precede il ricorso va respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dellacontroricorrente nella misura di 6.000,00 € per competenze, oltreaccessori ed alla somma di 200,00 € e per spese vive.Numero registro generale 28454/2022Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 21160/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]