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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 1992

Cassazione n. 21024/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1992 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 febbraio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 14 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Palermo il 22 marzo 2022.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha sottolineato in modo pertinente l'abitualità della condotta illecita di Guagliardito, gravato da due precedenti per reati della stessa indole.

Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa si duole della mancata esclusione della recidiva, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, che la condotta riferita a questo giudizio è sintomatica della maggiore pericolosità dell'imputato, in ragione dell'omogeneità dei fatti rispetto a quelli oggetto di talune pregresse condanne a suo carico, l'ultima detali è divenuta irrevocabile il 28 maggio 2021, ossia circa 10 mesi prima dell'episodio per cui si procede (pag. 2 della sentenza impugnata).

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, rispettivamente, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, nel ritenere congrua la pena irrogata dal primo giudice, ha tra l'altro richiamato la pluralità delle cessioni osservate dalla P.G. in un breve lasso di tempo (4 cessioni in circa 2 ore), la non occasionalità della condotta e la negativa personalità dell'imputato.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. f P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1992 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 febbraio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 14 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Palermo il 22 marzo 2022. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha sottolineato in modo pertinente l'abitualità della condotta illecita di Guagliardito, gravato da due precedenti per reati della stessa indole. Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa si duole della mancata esclusione della recidiva, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, che la condotta riferita a questo giudizio è sintomatica della maggiore pericolosità dell'imputato, in ragione dell'omogeneità dei fatti rispetto a quelli oggetto di talune pregresse condanne a suo carico, l'ultima detali è divenuta irrevocabile il 28 maggio 2021, ossia circa 10 mesi prima dell'episodio per cui si procede (pag. 2 della sentenza impugnata). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, rispettivamente, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, nel ritenere congrua la pena irrogata dal primo giudice, ha tra l'altro richiamato la pluralità delle cessioni osservate dalla P.G. in un breve lasso di tempo (4 cessioni in circa 2 ore), la non occasionalità della condotta e la negativa personalità dell'imputato. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. f P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ge
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