CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 13926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 25 novembre 2025 la Corte di appello di Bologna,quale giudice della riparazione, ha respinto la domanda formulata da CantielloNicola ex art. 314 cod.proc.pen. in relazione alla sottoposizione alla misura degliarresti domiciliari in esecuzione dell’ordinanza del Gip di Bologna in data18.10.2021 per i reati di cui agli artt. 2 e 7 l. 895 del 1967 e art. 610 cod.pen.in relazione all’art. 339 cod.pen. con l’aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen.,ovvero avvalendosi della forza intimidatrice e della condizione diassoggettamento e di omertà che ne deriva, nella specie con riguardoall’associazione camorristica afferente al clan dei casalesi, rispetto alla qualeSigismondo [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] risultava elemento di spicco ereferente nel territorio modenese.In particolare la misura cautelare veniva applicata nell’ambito di un più ampioprocedimento che traeva origine da una lite intervenuta tra il figlio del [OSCURATO:PERSONA]. Veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito con unatestata [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta aveva minacciato divendicarsi. Per questo [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] ed altri alfine di procurarsi una pistola per vendicarsi dell’affronto. Successivamente ilCantiello aveva organizzato l’incontro a casa di [OSCURATO:PERSONA] in cui siapprendeva che era riuscito a risolvere la questione con [OSCURATO:PERSONA].Quanto al merito, con sentenza n. 889/2022 il Gup del Tribunale di Bolognaall’esito di rito abbreviato condannava il [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 610cod.pen. in relazione all’art. 339 cod.pen. aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1cod.pen. mentre lo assolveva dal reato di cui al capo 2) (artt. 2 e 7 L. n. 895 del1967) per non aver commesso il fatto.Infine la Corte d’appello di Bologna con sentenza del 29.6.2023 assolveva ilCantiello anche dal primo reato perché il fatto non sussiste, pronunciairrevocabile in data 2.3.2022.2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorsoCantiello [OSCURATO:PERSONA], formulando un solo motivo di ricorso con cui deduce la nullitàdell’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione di legge oquantomeno per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità dellamotivazione quanto alla richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita,ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 314 comma1 cod.proc.pen.Si assume che l’ordinanza impugnata ha travisato la sentenza assolutoriasull’interpretazione della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed inoltre haomesso di motivare sulla natura dei rapporti e della frequentazione tra i due.Si evidenzia altresì che la Corte di merito ha completamente omesso l’indaginese l’istante avesse cagionato con condotte gravemente colpose l’emissione dellamisura cautelare e la sua permanenza, indagine che il giudice della riparazione étenuto a compiere, limitandosi a sottolineare il dato della intercettazionetelefonica.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta,ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é inammissibile.Va premesso che nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen. il giudice, nell'accertarela sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causaledel dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione delprovvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dalpredetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misurae, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di unprocedimento a suo carico; difatti, il giudice di merito deve, in modo autonomo ein modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione erilevare se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito aingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità dellastessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa adeffetto (Sez.U, n.32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664).Nella specie la Corte d’appello di Bologna ha fondato il rigetto dell’istanza ex art.314 cod.proc.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sulla sussistenza di una condottaavente efficacia sinergica rispetto alla detenzione cautelare.In particolare dai riscontri captativi é emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto inuna lite che aveva visto contrapporsi il figlio di [OSCURATO:PERSONA], figura divertice del clan dei casalesi in [OSCURATO:PERSONA], e tale [OSCURATO:PERSONA] anche disponibile in tale contesto a fornire un’arma. Lo stesso siche aveva assunto peculiare importanza proprio per il coinvolgimento del figlio diun boss. Pertanto, al momento dell’applicazione della misura, senza che tali fattistorici siano stati esclusi dalla sentenza assolutoria, tale condotta era idonea adincutere timore nella persona offesa, in quanto soggetto estraneo all’ambientecontattato da soggetti che ne facevano parte.2. Ebbene a fronte di tale impianto motivatorio, che se pur in modo sintetico, hadelineato gli elementi valutati dal giudice della riparazione in linea con gli approdidella giurisprudenza di legittimità nella materia de qua, l’odierno ricorrente condeduzioni di rango meramente oppositivo puramente versate in fatto, in quantotendenti a contestare la ricostruzione operata dal giudice della riparazione inordine alle condotta ostativa posta in essere dal ricorrente, e con il semplicerichiamo alle pronunce di legittimità ritenute rilevanti, si é limitato ad unagenerica censura circa la motivazione adottata dalla Corte di merito a supportareil rigetto dell’istanza. Ne consegue che il ricorso risulta aspecifico e come taleinammissibile.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 5 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]