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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21074/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2019, in ordine ai delitti di ricettazione, sostituzione di persona e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, atteso l'omesso esame dello specifico motivo d'appello con cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal delitto di ricettazione, per avere concorso nella realizzazione del reato presupposto, consistito nella falsificazione dei titoli di credito (assegni circolari) utilizzati per portare a termine le truffe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La difesa dell'imputato aveva formulato uno specifico motivo d'impugnazione (il secondo, oltre quello riguardante l'insussistenza del delitto di ricettazione, per non essere più prevista come reato la condotta di falsificazione degli assegni non trasferibili), volto a dimostrare che le modalità di consumazione delle truffe, ed in particolare la consegna dei falsi titoli di credito in pagamento delle forniture di merci richieste, recanti esattamente l'importo richiesto dalle ditte fornitrici, costituivano indizi gravi e precisi del concorso del ricorrente nell'attività di contraffazione dei titoli di credito; la Corte territoriale si è limitata a esaminare il primo motivo d'impugnazione, omettendo qualsivoglia argomento circa la seconda censura che, in astratto (attraverso la valutazione in fatto degli aspetti riguardanti il metodo adottato per portare a compimento le attività truffaldine), avrebbe potuto avere rilevanza decisiva nell'escludere l'ipotizzata ricettazione (per l'operare della clausola di riserva del concorso nella commissione del reato presupposto).

2. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che rinnoverà il giudizio esaminando il motivo d'impugnazione pretermesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2019, in ordine ai delitti di ricettazione, sostituzione di persona e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, atteso l'omesso esame dello specifico motivo d'appello con cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal delitto di ricettazione, per avere concorso nella realizzazione del reato presupposto, consistito nella falsificazione dei titoli di credito (assegni circolari) utilizzati per portare a termine le truffe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La difesa dell'imputato aveva formulato uno specifico motivo d'impugnazione (il secondo, oltre quello riguardante l'insussistenza del delitto di ricettazione, per non essere più prevista come reato la condotta di falsificazione degli assegni non trasferibili), volto a dimostrare che le modalità di consumazione delle truffe, ed in particolare la consegna dei falsi titoli di credito in pagamento delle forniture di merci richieste, recanti esattamente l'importo richiesto dalle ditte fornitrici, costituivano indizi gravi e precisi del concorso del ricorrente nell'attività di contraffazione dei titoli di credito; la Corte territoriale si è limitata a esaminare il primo motivo d'impugnazione, omettendo qualsivoglia argomento circa la seconda censura che, in astratto (attraverso la valutazione in fatto degli aspetti riguardanti il metodo adottato per portare a compimento le attività truffaldine), avrebbe potuto avere rilevanza decisiva nell'escludere l'ipotizzata ricettazione (per l'operare della clausola di riserva del concorso nella commissione del reato presupposto). 2. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che rinnoverà il giudizio esaminando il motivo d'impugnazione pretermesso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
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