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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 38479/2021

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ORDINANZA sul ricorso 32282-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa 23ni=c_idg:I dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] tEncral. (z_- )f-L- 1,-„; LL -(ry ?sc j LU 2:1) [OSCURATO:PERSONA]." Co..

L c C9,n;7(be_A - con troricorrente avverso la SENTENZA n. 552/2020 del TRIBUNALE DI MONZAdepositata il 17/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagare alla società appellante la somma di C. 4.300,00, oltre interessi, quale corrispettivo dell'opera appaltata alla stessa.

Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato come fosse "pacifico" che la Palma, prima del giudizio, non avesse mai lamentato "l'incompletezza dell'opera", vale a dire che i pannelli solari non erano stati montati, ha ritenuto che la stessa era decaduta dalla possibilità di far valere ogni doglianza in merito e, quindi, di rifiutare il pagamento integrale del corrispettivo dell'appalto.

I lavori, del resto, ha aggiunto il tribunale, sono terminati al massimo all'inizio del 2013 e che l'appellata, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e cioè "diversi mesi dopo", si era impegnata a versare il corrispettivo dovuto entro il 31 dicembre successivo, "senza nulla eccepire in proposito".

Ma se la committente avesse inteso contestare mancanze o vizi o difetti attinenti alle opere, non avrebbe rilasciato, ha concluso il tribunale, una dichiarazione formulata in tali termini. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1667 e 1460 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo che il tribunale aveva applicato la disciplina speciale dettata per l'appalto in tema di garanzia per vizi e difformità, con il relativo termine decadenziale, senza, tuttavia, considerare il mancato completamento dell'opera da parte della società appaltatrice.

Se, infatti, l'appaltatore non porta a termine l'opera commissionata, restando inadempiente Ric. 2020 n. 32282 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile è quella generale in tema di inadempimento contrattuale.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo che il tribunale non aveva considerato il fatto decisivo e pacifico del mancato completamento dell'opera commissionata da parte della società appellante.

L'omessa ultimazione delle lavorazioni, ripetutamente allegata dalla committente e pacificamente confermata in istruttoria, esclude che la fattispecie potesse essere inquadrata dal tribunale nell'ambito della disciplina dei vizi e difetti.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4. Il tribunale, invero, ha ritenuto pacifico il fatto che la società appaltatrice avesse completato l'opera commissionata.

Ed è noto che, come la stessa ricorrente ha evidenziato, la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre proprio quando, come appunto nel caso di specie, il suddetto abbia consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme, così violando le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, laddove, al contrario, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 15502 del 2018, in motiv.).

5. Né l'accertamento operato dal tribunale in ordine al completamento dell'opera può ritenersi utilmente censurato, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per l'omesso esame di fatti Ric. 2020 n. 32282 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 decisivi.

Escluso, invero, ogni rilievo alle censure che la ricorrente ha inammissibilmente sollevato per la prima volta solo nella memoria (a partire dal giudicato che si sarebbe formato sull'accertamento operato dal giudice di pace in ordine al mancato completamento dell'opera), osserva la Corte che, com'è noto, l'apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito non può essere censurato, in sede di legittimità, per l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa (vale a dire il completamento o meno dell'opera commissionata), sia stato, com'è accaduto nel caso in esame, comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014).

6. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto.

Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che la ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, in realtà, è, a norma dell'art. 360 bis n.1 c.p.c., inammissibile.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.200,00, di Ric. 2020 n. 32282 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 32282-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa 23ni=c_idg:I dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] tEncral. (z_- )f-L- 1,-„; LL -(ry ?sc j LU 2:1) [OSCURATO:PERSONA]." Co.. L c C9,n;7(be_A - con troricorrente avverso la SENTENZA n. 552/2020 del TRIBUNALE DI MONZAdepositata il 17/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagare alla società appellante la somma di C. 4.300,00, oltre interessi, quale corrispettivo dell'opera appaltata alla stessa. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato come fosse "pacifico" che la Palma, prima del giudizio, non avesse mai lamentato "l'incompletezza dell'opera", vale a dire che i pannelli solari non erano stati montati, ha ritenuto che la stessa era decaduta dalla possibilità di far valere ogni doglianza in merito e, quindi, di rifiutare il pagamento integrale del corrispettivo dell'appalto. I lavori, del resto, ha aggiunto il tribunale, sono terminati al massimo all'inizio del 2013 e che l'appellata, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e cioè "diversi mesi dopo", si era impegnata a versare il corrispettivo dovuto entro il 31 dicembre successivo, "senza nulla eccepire in proposito". Ma se la committente avesse inteso contestare mancanze o vizi o difetti attinenti alle opere, non avrebbe rilasciato, ha concluso il tribunale, una dichiarazione formulata in tali termini. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1667 e 1460 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo che il tribunale aveva applicato la disciplina speciale dettata per l'appalto in tema di garanzia per vizi e difformità, con il relativo termine decadenziale, senza, tuttavia, considerare il mancato completamento dell'opera da parte della società appaltatrice. Se, infatti, l'appaltatore non porta a termine l'opera commissionata, restando inadempiente Ric. 2020 n. 32282 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile è quella generale in tema di inadempimento contrattuale. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo che il tribunale non aveva considerato il fatto decisivo e pacifico del mancato completamento dell'opera commissionata da parte della società appellante. L'omessa ultimazione delle lavorazioni, ripetutamente allegata dalla committente e pacificamente confermata in istruttoria, esclude che la fattispecie potesse essere inquadrata dal tribunale nell'ambito della disciplina dei vizi e difetti. 3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4. Il tribunale, invero, ha ritenuto pacifico il fatto che la società appaltatrice avesse completato l'opera commissionata. Ed è noto che, come la stessa ricorrente ha evidenziato, la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre proprio quando, come appunto nel caso di specie, il suddetto abbia consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme, così violando le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, laddove, al contrario, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 15502 del 2018, in motiv.). 5. Né l'accertamento operato dal tribunale in ordine al completamento dell'opera può ritenersi utilmente censurato, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per l'omesso esame di fatti Ric. 2020 n. 32282 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 decisivi. Escluso, invero, ogni rilievo alle censure che la ricorrente ha inammissibilmente sollevato per la prima volta solo nella memoria (a partire dal giudicato che si sarebbe formato sull'accertamento operato dal giudice di pace in ordine al mancato completamento dell'opera), osserva la Corte che, com'è noto, l'apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito non può essere censurato, in sede di legittimità, per l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa (vale a dire il completamento o meno dell'opera commissionata), sia stato, com'è accaduto nel caso in esame, comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 del 2014). 6. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che la ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, in realtà, è, a norma dell'art. 360 bis n.1 c.p.c., inammissibile. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.200,00, di Ric. 2020 n. 32282 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consig
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