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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2025

Cassazione n. 25791/2026

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pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Stumpo e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.432/2025 depositatail 20/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9768/2026Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 25791/2026Data pubblicazione 25/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni diesonero ex art. 152 disp.att.c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Stumpo e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.432/2025 depositatail 20/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9768/2026Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 25791/2026Data pubblicazione 25/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni diesonero ex art. 152 disp.att.c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 25791/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris