CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 37449/2022
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zione che si sostanzia in un accertamento di fatto (ex multis, Cass. n. 9070 del 2013). Le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali, quindi, soggiacciono, nel giudizio di cassazione, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11914/2019 n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003). Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione –ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non p otendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione attribuita dal giudice del merito, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra letante: Cass. n. 18375 del 2006;Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). 4. Nella specie, la Corte veneziana ha inteso l’ambigua formula «fino all’esito del procedimento giudiziale», adottata nell’atto di sospensione del disciplinare del 23.12.2013, come congruente con il prospettato temporaneo impedimento del lavoratore a difendersi, perché all’epoca ristretto in vinculis, e come tale destinata a restare ancorata, nell’intenzione delle parti, alla ripresa delle facoltà difensive. Trattasi di motivazione plausibile, logica e coerente, che non si limita al senso letterale delle parole, peraltro non univoco come ammette il Campedelli (che richiama le diverse interpretazioni prospettate), ma che tiene conto del complessivo comportament o delle parti. Il ricorrente sviluppa , nel proprio ricorso, una diversa linea interpretativa per sostenere che la sospensione avrebbe dovuto durare fino al termine del «procedimento giudiziale» e lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato il primario canone ermeneutico in claris non fit interpretatio. In proposito, va premesso (come già affermato da questa Corte: v. Cass. n. 12360 del 2014) che, in tema di interpretazione del contratto, l'art. 1362 cod. c iv . testualmente onera di « indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti» e, anzi, esplicitamente impone all'interprete, in tale ricerca , di « non limitarsi al senso letterale delle parole». Rispetto all'esigenza primaria di ricostruire la comune volontà delle parti, il tradizionale principio in claris non fit interpretatiopostula che la formulazione testuale sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; ma la sussistenza di tale chiarezza costituisce peraltro propriamente il thema demostrandum e non già premessa argomentativa di fatto (v. Cass.n. 22583 del 2021; Cass. n. 12957 del 2004).Tanto significa che, per poter ritenere operante detto principio, occorre prima affrontare e risolvere il problema della sussistenza o meno di tale chiarezza ed univocità; ed il legislatore ha attribuito al giudice di merito il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto (cfr. Cass. n. 511 del 1984); in altri termini, costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 5624 del 2005; Cass. n. 13456 del 2000). Ciò posto, mal si comprende come dal testo delle comunicazioni offerte dal ricorrente possa evincersi, con una chiarezza che non ammetta equivoci, che l'intenzione di AGEC non fosse quella di accogliere la richiesta del difensore del Campedelli e, dunque, di adottare una sospensione collegata alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, il tutto secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito con un accertamento intangibile in questa sede. Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimità , quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006). 5. Aggiungasi, per completezza, che l’interpretazione fornita dal giudice d’appello appare altresì conforme a l principio di conservazione (art. 1367 cod. civ.), posto che la facoltatività della sospensione del disciplinare e la sua possibilità di riattivazione con la sentenza di primo grado sono aspetti essenziali nell’ambito de lla nuova disciplina. Basterà al riguardo richiamare il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui l'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, che ha reso la sospensione solo facoltativa in ragione della riconosciuta autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, costituisce, in forza dell'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs., norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ. e pertanto la disciplina della sospensione non si appalesaderogabile ad opera della contrattazione co llettiva (Cass. n. 6/2020 e Cass. n. 10224/2020) e, analogamente, a opera delle parti contrattuali. 4. Alla stregua dei rilievi tutti suesposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com