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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 20402/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5660/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, V [OSCURATO:PERSONA], N. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 707/2022 depositata il18/02/2022 R.G.N. 3073/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 707 del 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in relazione all’impugnativa di licenziamento intimato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA] di cui era dipendente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accolto parzialmente la domanda, con riferimento alla tardività del recesso, condannando la società datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria di nove mensilità dell’ultima retribuzione pari ad euro 2.235,65.

2. Il licenziamento era stato intimato per avere il dipendente sollecitato il pagamento di euro 400,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (sollecitazione non accolta), attraverso tale [OSCURATO:PERSONA], per la disarticolazione della salma del padre della Sgarro, operazione ritenuta illecita perché la salma non aveva ancora assunto lo stato di mineralizzazione previsto dalla normativa vigente.

Il lavoratore aveva precisato, a sua discolpa, di avere chiesto che venissero offerti dalla Sgarro, secondo consuetudine, quattro colazioni agli operai, giammai euro 400,00.

3. I giudici di seconde cure hanno condiviso la statuizione del Tribunale in ordine alla ricostruzione dei fatti come contestati, ritenendo, altresì, irrilevante che il Pubblico Ministero, per lo stesso episodio, avessechiesto l’archiviazione in sede penale, successivamente disposta dal GIP esclusivamente per motivi di valutazione e di utilizzabilità delle prove; hanno reputato, altresì, legittima l’irrogazione del licenziamento senza preavviso, essendo stati commessi atti o fatti , dolosi o meno, anche nei confronti di terzi, connotati da una gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale; hanno ritenuto congrua la misura della indennità risarcitoria disposta per la rilevata tardività della comminatoria del licenziamento.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo cui ha resistito con controricorso la A.M.A. –[OSCURATO:PERSONA]- spa.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 604/1966 e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale erroneamente affermato la sussistenzade l fatto contestato , mentre il datore di lavoro, onerato della prova, non ne aveva dato dimostrazione.

Il ricorrente l amenta che la società non abbia assolto l’onere della prova sulla giustificazione del licenziamento, in violazione dell’art. 5 legge n. 604/1966 e dell’art. 2697 cc.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della sussistenza del fatto contestato.

4. Inammissibile è la doglianza relativa all’asserita violazione dell’art 2697 cod. civ., tecnicamenteconfigurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 cpc (Cass. n. 17313/2020).

5. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017).

6. Nella fattispecie, la Corte territoriale, senza incorrere nelle asserite violazioni di legge, ha ritenuto dimostrata la condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA] attraverso una disamina delle risultanze processuali e valutando anche elementi di tipo presuntivo, costituiti dalle circostanze in seguito riportate, che smentivano la linea difensiva del lavoratore secondo cui la richiesta effettuata, secondo consuetudine, aveva ad oggetto solo quattro “colazioni” agli operai e giammai la somma di euro 400,00 per effettuare una operazione non consentita.

7. In particolare, i giudici di seconde cure ha nno sottolineato che: a) la richiesta (di denaro) era stata operata a cassa aperta; b) qualora la richiesta fosse stata riferibile all’offerta di colazioni, non si spiegava perché sarebbe stata limitata solo agli operai e non anche a lui medesimo e all’altro capo-squadra; c) il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni contrastanti in sede giudiziale civile e nel procedimento penale; d) le dichiarazioni rese da tale Granelli, in sede giudiziale, rispetto a quelle fornite nell’immediatezza dei fatti, erano inattendibili e prive di giustificazioni sui motivi per i quali la polizia giudiziaria avrebbe dovuto attestare il falso; e) irrilevante, per le motivazioni esplicitate, era da considerarsi il provvedimento di archiviazione del GIP reso in merito alla medesima vicenda, in quanto fondato non sulla insussistenza dei fatti accertati bensì sul fatto che la ritrattazione del Granelli, unitamente all’impossibilità di ricercare nuove fonti di prova, rendevano verosimile che il giudizio dibattimentale si sarebbe rivelato all’esito inconcludente.

8. E’ opportuno, al riguardo ribadire che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza delgiudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completaautonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quellopenale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudicepenale, sicché, anche in presenza di un giudicatopenale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processopenale come fonte del proprio convincimento (per tutte, Cass. n. 42028/2021).

9. Si tratta, come può agevolmente rilevarsi, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione e non certo adottato in violazione degli artt. 5 legge n. 604/1966 e 2697 cc.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

11. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5660/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, V [OSCURATO:PERSONA], N. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 707/2022 depositata il18/02/2022 R.G.N. 3073/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 707 del 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in relazione all’impugnativa di licenziamento intimato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA] di cui era dipendente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accolto parzialmente la domanda, con riferimento alla tardività del recesso, condannando la società datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria di nove mensilità dell’ultima retribuzione pari ad euro 2.235,65. 2. Il licenziamento era stato intimato per avere il dipendente sollecitato il pagamento di euro 400,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (sollecitazione non accolta), attraverso tale [OSCURATO:PERSONA], per la disarticolazione della salma del padre della Sgarro, operazione ritenuta illecita perché la salma non aveva ancora assunto lo stato di mineralizzazione previsto dalla normativa vigente. Il lavoratore aveva precisato, a sua discolpa, di avere chiesto che venissero offerti dalla Sgarro, secondo consuetudine, quattro colazioni agli operai, giammai euro 400,00. 3. I giudici di seconde cure hanno condiviso la statuizione del Tribunale in ordine alla ricostruzione dei fatti come contestati, ritenendo, altresì, irrilevante che il Pubblico Ministero, per lo stesso episodio, avessechiesto l’archiviazione in sede penale, successivamente disposta dal GIP esclusivamente per motivi di valutazione e di utilizzabilità delle prove; hanno reputato, altresì, legittima l’irrogazione del licenziamento senza preavviso, essendo stati commessi atti o fatti , dolosi o meno, anche nei confronti di terzi, connotati da una gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale; hanno ritenuto congrua la misura della indennità risarcitoria disposta per la rilevata tardività della comminatoria del licenziamento. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo cui ha resistito con controricorso la A.M.A. –[OSCURATO:PERSONA]- spa. 5. Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 604/1966 e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale erroneamente affermato la sussistenzade l fatto contestato , mentre il datore di lavoro, onerato della prova, non ne aveva dato dimostrazione. Il ricorrente l amenta che la società non abbia assolto l’onere della prova sulla giustificazione del licenziamento, in violazione dell’art. 5 legge n. 604/1966 e dell’art. 2697 cc. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della sussistenza del fatto contestato. 4. Inammissibile è la doglianza relativa all’asserita violazione dell’art 2697 cod. civ., tecnicamenteconfigurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 cpc (Cass. n. 17313/2020). 5. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 6. Nella fattispecie, la Corte territoriale, senza incorrere nelle asserite violazioni di legge, ha ritenuto dimostrata la condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA] attraverso una disamina delle risultanze processuali e valutando anche elementi di tipo presuntivo, costituiti dalle circostanze in seguito riportate, che smentivano la linea difensiva del lavoratore secondo cui la richiesta effettuata, secondo consuetudine, aveva ad oggetto solo quattro “colazioni” agli operai e giammai la somma di euro 400,00 per effettuare una operazione non consentita. 7. In particolare, i giudici di seconde cure ha nno sottolineato che: a) la richiesta (di denaro) era stata operata a cassa aperta; b) qualora la richiesta fosse stata riferibile all’offerta di colazioni, non si spiegava perché sarebbe stata limitata solo agli operai e non anche a lui medesimo e all’altro capo-squadra; c) il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni contrastanti in sede giudiziale civile e nel procedimento penale; d) le dichiarazioni rese da tale Granelli, in sede giudiziale, rispetto a quelle fornite nell’immediatezza dei fatti, erano inattendibili e prive di giustificazioni sui motivi per i quali la polizia giudiziaria avrebbe dovuto attestare il falso; e) irrilevante, per le motivazioni esplicitate, era da considerarsi il provvedimento di archiviazione del GIP reso in merito alla medesima vicenda, in quanto fondato non sulla insussistenza dei fatti accertati bensì sul fatto che la ritrattazione del Granelli, unitamente all’impossibilità di ricercare nuove fonti di prova, rendevano verosimile che il giudizio dibattimentale si sarebbe rivelato all’esito inconcludente. 8. E’ opportuno, al riguardo ribadire che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza delgiudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completaautonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quellopenale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudicepenale, sicché, anche in presenza di un giudicatopenale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processopenale come fonte del proprio convincimento (per tutte, Cass. n. 42028/2021). 9. Si tratta, come può agevolmente rilevarsi, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione e non certo adottato in violazione degli artt. 5 legge n. 604/1966 e 2697 cc. 10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i
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