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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 1978

Cassazione n. 15603/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1978 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 15 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha disposto la revoca con decorrenza del 24 maggio 2021 dell'affidamento in prova al servizio sociale a cui era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di sorveglianza il 21 gennaio 2021.

Il Tribunale - dopo aver premesso che il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva il 24 maggio 2021 sospeso l'affidamento in prova - ha rilevato che: a innescare tale provvedimento era stata la comunicazione di pari data dei Carabinieri di Bari i quali, nel corso di un controllo di rito, avevano fermato l'autovettura condotta da un soggetto che poi avevano identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale era risultato sprovvisto di patente di guida e, alla richiesta di esibizione del documento di identità, era risultato anche privo di tale documento e aveva dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 dicembre 1977, generalità che poi si erano scoperte false.

La complessiva condotta di cui si era reso protagonista l'affidato in questa circostanza è stata ritenuta di spessore violativo tale da dimostrare l'attuale e sostanziale rifiuto di Zanghi di dare effettivo corso al percorso risocializzante in vista del quale gli era stata accordata la misura alternativa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Zanghi chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e il relativo vizio di motivazione.

La difesa fa carico ai giudici di sorveglianza di avere applicato l'istituto della revoca in modo meccanicistico enfatizzando l'unico comportamento censurato nel corso di una lunga e positiva espiazione della pena: in tal senso si rimarca il mancato bilanciamento fra tutti gli elementi rilevanti ai fini della verifica delle condizioni legittimanti la revoca, mentre il suo buon comportamento inframurario l'aveva condotto all'ottenimento di numerose licenze e della liberazione anticipata, senza cesure, nonché, di recente, all'estensione dell'orario di permanenza fuori dall'abitazione, avendo, peraltro, Zanghi, la possibilità di un sano punto di riferimento costituito dal suo ambiente familiare.

Né - lamenta il ricorrente - è stata presa in considerazione la proposta della difesa di ripristinare l'affidamento in prova con le modalità iniziali o, comunque, più contenitive delle attuali, così come non è stata analizzata la ragione per la quale Zanghi si era portato presso un rimessaggio cittadino alla ricerca di un'assunzione lavorativa.3.

Il Procuratore generale si è espresso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non essendosi - il ricorrente - confrontato in modo effettivo con le ragioni poste a base della revoca. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che l'impugnazione si sia esaurita in deduzioni resistite dalla congrua ricostruzione della base fattuale compiuta nel provvedimento impugnato e, per il resto, abbia veicolato prospettazioni non fondate sotto il profilo giuridico. 2.

Trascorrendo all'esame dell'unico motivo, non è superfluo richiamare le valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza all'esito dell'analisi critica degli elementi emersi a carico dell'affidato.

2.1. Si è sottolineato soprattutto il fatto - penalmente rilevante - delle false generalità dichiarate da Zanghi all'atto del controllo del 20 maggio 2021, che si era andato a cumulare con la guida senza patente, condotta amministrativamente illecita, e con la violazione delle prescrizioni connesse all'affidamento in prova.

Si è rilevato che, nel suddetto contesto, soltanto dopo le ripetute insistenze degli operanti, Zanghi aveva ammesso la falsa dichiarazione e si era stabilita la sua identità vera.

Questi era stato allora deferito all'Autorità giudiziaria e alle altre Autorità competenti per le false dichiarazioni sulle proprie generalità, per la guida senza patente e per aver commesso la violazione delle prescrizioni che gli imponevano di portare con sé la carta precettiva e il documento di identità.

Acclarato questo quadro, per il Tribunale, la condotta dell'affidato, come posta in essere in quel contesto temporale, integrante anche fatti di reato, era da considerarsi gravemente riprovevole, essendosi evidenziato come Zanghi non avesse saputo rendersi meritevole dell'ampio beneficio penitenziario accordatogli, in quanto aveva palesato una mancanza di responsabilità e di consapevolezza in grado assoluto.

Tale rilievo, incidendo in termini gravemente negativi sull'opera di rieducazione intrapresa, ha condotto i giudici di sorveglianza a escludere che si fosse effettivamente iniziato un serio processo teso alla risocializzazione: la riferita valutazione ha generato la constatazione dell'impossibilità della prosecuzione dell'affidamento in prova.

2.2. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi ritenuto maturati i presupposti della revoca dell'affidamento stesso e, quanto alla decorrenza, ha reputato congruo fissarla al 24 maggio 2021, giorno in cui si era stata comunicata l'infrazione, seguita dalla sospensione della misura.

Le giustificazioni addotte dalla difesa in suo favore per sminuire la portata delle suindicate condotte sono state congruamente valutate dal Tribunale, ma sono state ritenute collidenti con l'effettiva gravità delle medesime, con il loro carattere incisivamente cumulativo e con l'assoluta inequivocità delle risultanze acquisite.

Queste considerazioni hanno coerentemente indotto il Tribunale a ratificare la sospensione stabilita dal Magistrato di sorveglianza e a disporre la revoca dell'affidamento in prova, con decorrenza fissata non più a ritroso che dal giorno della constatazione delle condotte illecite.

3. Il preciso e dettagliato compendio valutato, con motivazione congrua e non illogica, nell'ordinanza impugnata si profila di spessore tale che la lettura datane dal ricorrente non riesce a destrutturare il filo logico-giuridico del tessuto argomentativo adeguatamente ponderato dai giudici di merito, all'esito del quale la condotta dell'affidato è stata ritenuta, in modo ragionevole e coerente, di notevole gravità, inane risultando lo sforzo del ricorrente di ridimensionarne la portata, adducendo anche in questa sede gli elementi positivi ritenuti come individuabili nella sua complessiva, ma soprattutto antecedente, condotta.

Va, in tale snodo, ribadito che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. pen., rileva particolarmente l'aspetto comparativo del complessivo comportamento serbato dall'affidato con quelli che hanno originato la revoca.

Infatti, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli indici acquisiti nel corso dell'esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01).

Sicché, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura alternativa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha argomentato in modo adeguato la maturata acquisizione della radicale carenza di funzionalità dell'affidamento in prova, in relazione all'obiettivo della risocializzazione del deviante (adesso come in precedenza) Zanghi: la condotta dell'affidato, sia pure come disvelatasi in un unico contesto, ha integrato diverse infrazioni, ed è stata congruamente valutata dal Tribunale come totalmente contraria al percorso risocializzante che era stato per lui predisposto appena quattro mesi prima, con la sua ammissione all'ampia misura alternativa e, quindi, idonea a smentire l'effettività dell'avvio di quel percorso che il dedotto buon comportamento precedente aveva, in modo risultato meramente epidermico, accreditato.

Su tale corretta base, i giudici di sorveglianza sono pervenuti alla - motivata in modo adeguato e non illogico e, dunque, incensurabile - conclusione di ritenere bruscamente interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato che aveva da poco instaurato il regime alternativo alla detenzione, con l'effetto che far permanere la misura alternativa, dopo tale grave caduta, è stato considerato contrastante con la stessa finalità rieducativa della pena.

A fronte di tale chiara e ben spiegata acquisizione, l'impugnazione non risulta persuasiva in ordine alla dedotta preminenza degli argomenti addotti dal ricorrente per dimostrare la rilevanza dei citati elementi, invece ritenuti congruamente non decisivi dai giudici specializzati.

4. Corollario di queste considerazioni è che il ricorso deve essere rigettato, con la conseguenza ulteriore della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1978 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 15 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha disposto la revoca con decorrenza del 24 maggio 2021 dell'affidamento in prova al servizio sociale a cui era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di sorveglianza il 21 gennaio 2021. Il Tribunale - dopo aver premesso che il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva il 24 maggio 2021 sospeso l'affidamento in prova - ha rilevato che: a innescare tale provvedimento era stata la comunicazione di pari data dei Carabinieri di Bari i quali, nel corso di un controllo di rito, avevano fermato l'autovettura condotta da un soggetto che poi avevano identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale era risultato sprovvisto di patente di guida e, alla richiesta di esibizione del documento di identità, era risultato anche privo di tale documento e aveva dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 dicembre 1977, generalità che poi si erano scoperte false. La complessiva condotta di cui si era reso protagonista l'affidato in questa circostanza è stata ritenuta di spessore violativo tale da dimostrare l'attuale e sostanziale rifiuto di Zanghi di dare effettivo corso al percorso risocializzante in vista del quale gli era stata accordata la misura alternativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Zanghi chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e il relativo vizio di motivazione. La difesa fa carico ai giudici di sorveglianza di avere applicato l'istituto della revoca in modo meccanicistico enfatizzando l'unico comportamento censurato nel corso di una lunga e positiva espiazione della pena: in tal senso si rimarca il mancato bilanciamento fra tutti gli elementi rilevanti ai fini della verifica delle condizioni legittimanti la revoca, mentre il suo buon comportamento inframurario l'aveva condotto all'ottenimento di numerose licenze e della liberazione anticipata, senza cesure, nonché, di recente, all'estensione dell'orario di permanenza fuori dall'abitazione, avendo, peraltro, Zanghi, la possibilità di un sano punto di riferimento costituito dal suo ambiente familiare. Né - lamenta il ricorrente - è stata presa in considerazione la proposta della difesa di ripristinare l'affidamento in prova con le modalità iniziali o, comunque, più contenitive delle attuali, così come non è stata analizzata la ragione per la quale Zanghi si era portato presso un rimessaggio cittadino alla ricerca di un'assunzione lavorativa.3. Il Procuratore generale si è espresso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non essendosi - il ricorrente - confrontato in modo effettivo con le ragioni poste a base della revoca. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione si sia esaurita in deduzioni resistite dalla congrua ricostruzione della base fattuale compiuta nel provvedimento impugnato e, per il resto, abbia veicolato prospettazioni non fondate sotto il profilo giuridico. 2. Trascorrendo all'esame dell'unico motivo, non è superfluo richiamare le valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza all'esito dell'analisi critica degli elementi emersi a carico dell'affidato. 2.1. Si è sottolineato soprattutto il fatto - penalmente rilevante - delle false generalità dichiarate da Zanghi all'atto del controllo del 20 maggio 2021, che si era andato a cumulare con la guida senza patente, condotta amministrativamente illecita, e con la violazione delle prescrizioni connesse all'affidamento in prova. Si è rilevato che, nel suddetto contesto, soltanto dopo le ripetute insistenze degli operanti, Zanghi aveva ammesso la falsa dichiarazione e si era stabilita la sua identità vera. Questi era stato allora deferito all'Autorità giudiziaria e alle altre Autorità competenti per le false dichiarazioni sulle proprie generalità, per la guida senza patente e per aver commesso la violazione delle prescrizioni che gli imponevano di portare con sé la carta precettiva e il documento di identità. Acclarato questo quadro, per il Tribunale, la condotta dell'affidato, come posta in essere in quel contesto temporale, integrante anche fatti di reato, era da considerarsi gravemente riprovevole, essendosi evidenziato come Zanghi non avesse saputo rendersi meritevole dell'ampio beneficio penitenziario accordatogli, in quanto aveva palesato una mancanza di responsabilità e di consapevolezza in grado assoluto. Tale rilievo, incidendo in termini gravemente negativi sull'opera di rieducazione intrapresa, ha condotto i giudici di sorveglianza a escludere che si fosse effettivamente iniziato un serio processo teso alla risocializzazione: la riferita valutazione ha generato la constatazione dell'impossibilità della prosecuzione dell'affidamento in prova. 2.2. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi ritenuto maturati i presupposti della revoca dell'affidamento stesso e, quanto alla decorrenza, ha reputato congruo fissarla al 24 maggio 2021, giorno in cui si era stata comunicata l'infrazione, seguita dalla sospensione della misura. Le giustificazioni addotte dalla difesa in suo favore per sminuire la portata delle suindicate condotte sono state congruamente valutate dal Tribunale, ma sono state ritenute collidenti con l'effettiva gravità delle medesime, con il loro carattere incisivamente cumulativo e con l'assoluta inequivocità delle risultanze acquisite. Queste considerazioni hanno coerentemente indotto il Tribunale a ratificare la sospensione stabilita dal Magistrato di sorveglianza e a disporre la revoca dell'affidamento in prova, con decorrenza fissata non più a ritroso che dal giorno della constatazione delle condotte illecite. 3. Il preciso e dettagliato compendio valutato, con motivazione congrua e non illogica, nell'ordinanza impugnata si profila di spessore tale che la lettura datane dal ricorrente non riesce a destrutturare il filo logico-giuridico del tessuto argomentativo adeguatamente ponderato dai giudici di merito, all'esito del quale la condotta dell'affidato è stata ritenuta, in modo ragionevole e coerente, di notevole gravità, inane risultando lo sforzo del ricorrente di ridimensionarne la portata, adducendo anche in questa sede gli elementi positivi ritenuti come individuabili nella sua complessiva, ma soprattutto antecedente, condotta. Va, in tale snodo, ribadito che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. pen., rileva particolarmente l'aspetto comparativo del complessivo comportamento serbato dall'affidato con quelli che hanno originato la revoca. Infatti, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli indici acquisiti nel corso dell'esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01). Sicché, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura alternativa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha argomentato in modo adeguato la maturata acquisizione della radicale carenza di funzionalità dell'affidamento in prova, in relazione all'obiettivo della risocializzazione del deviante (adesso come in precedenza) Zanghi: la condotta dell'affidato, sia pure come disvelatasi in un unico contesto, ha integrato diverse infrazioni, ed è stata congruamente valutata dal Tribunale come totalmente contraria al percorso risocializzante che era stato per lui predisposto appena quattro mesi prima, con la sua ammissione all'ampia misura alternativa e, quindi, idonea a smentire l'effettività dell'avvio di quel percorso che il dedotto buon comportamento precedente aveva, in modo risultato meramente epidermico, accreditato. Su tale corretta base, i giudici di sorveglianza sono pervenuti alla - motivata in modo adeguato e non illogico e, dunque, incensurabile - conclusione di ritenere bruscamente interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato che aveva da poco instaurato il regime alternativo alla detenzione, con l'effetto che far permanere la misura alternativa, dopo tale grave caduta, è stato considerato contrastante con la stessa finalità rieducativa della pena. A fronte di tale chiara e ben spiegata acquisizione, l'impugnazione non risulta persuasiva in ordine alla dedotta preminenza degli argomenti addotti dal ricorrente per dimostrare la rilevanza dei citati elementi, invece ritenuti congruamente non decisivi dai giudici specializzati. 4. Corollario di queste considerazioni è che il ricorso deve essere rigettato, con la conseguenza ulteriore della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda
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