Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14165/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione (un'ipotesi aggravata dall'art. 61 n. 5 cod. pen., al capo A, e un'altra semplice, al capo B), del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e del delitto di ricettazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui al capo A, è manifestamente infondato, alla luce oell'orientamento giurisprudenziale, accreditato dalle Sezioni Unite, secondo cui, "ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso" (Sez.

U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021. ) Rv. 282095 - 02); ed invero, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che la difesa sia stata effettivamente ostacolata dalla commissione del delitto in piena notte, in assenza di vigilanza e di sistemi di video-sorveglianza a tutela del garage, e che , dunque, la condotta furtiva sia stata concretamente agevolata anche perché l'imputato si era premunito delle chiavi e del telecomando dell'auto.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione (un'ipotesi aggravata dall'art. 61 n. 5 cod. pen., al capo A, e un'altra semplice, al capo B), del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e del delitto di ricettazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui al capo A, è manifestamente infondato, alla luce oell'orientamento giurisprudenziale, accreditato dalle Sezioni Unite, secondo cui, "ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso" (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021. ) Rv. 282095 - 02); ed invero, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che la difesa sia stata effettivamente ostacolata dalla commissione del delitto in piena notte, in assenza di vigilanza e di sistemi di video-sorveglianza a tutela del garage, e che , dunque, la condotta furtiva sia stata concretamente agevolata anche perché l'imputato si era premunito delle chiavi e del telecomando dell'auto. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gen
Sentenza Cassazione n. 14165/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris