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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50411/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si appuntano sulla mancata ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, sono inammissibili in quanto la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si appuntano sulla mancata ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, sono inammissibili in quanto la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 50411/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris