CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 1969
Cassazione n. 27292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1969 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lf- OSSERVA Rilevato che GRECO Franca ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna per un tentativo di furto, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., in termini di equivalenza con la recidiva qualificata (in Bologna il 25/5/2018); rilevato che la ricorrente, con due motivi, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione sia quanto all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., che avuto riguardo alla dosimetria della pena; ritenuto che il primo motivo è reiterativo di tesi difensiva già formulata al giudice del gravame e da questi disattesa con motivazione corretta (modalità della condotta e valore della merce, nonché abitualità, annoverando la GRECO diverse condanne per furto); che, con riferimento alla dosimetria della pena, la doglianza è stata affidata a una generica contestazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P ntr - [OSCURATO:PERSONA] t4lìia rranti DEPuS1