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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:574
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TO0762

[OSCURATO:PERSONA]

10 settembre 2019 ( *1 ) «Procedimento sommario – Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) – Esecuzione forzata – Domanda di sospensione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza» Nella causa T‑762/18 R,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Atene (Grecia),

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Atene, rappresentati da M. Lappa, avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Katsimerou e A. Kyratsou, in qualità di agenti, resistente, avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 299 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione forzata della decisione C(2017) 5883 final della [OSCURATO:PERSONA], del 22 agosto 2017, dell’ingiunzione di pagamento del 30 ottobre 2018, che figura in calce alla copia del titolo esecutivo adottato in forza della decisione C(2017) 5883 final della [OSCURATO:PERSONA], del 22 agosto 2017, e di ogni altro atto esecutivo connesso,

[OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza ( 1 ) Fatti, procedimento e conclusioni delle parti [ omissis ] 2 I ricorrenti hanno costituito l’ECOSE il 24 gennaio 1994 per una durata iniziale di dieci anni.

L’ECOSE è stata prolungata sino al 2018 con scritture private di modifica dello statuto nel 2002 e nel 2007. [ omissis ] 4 Il 28 novembre 2007, l’ECOSE ha concluso con l’Agenzia esecutiva «per l’Istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA), agente in forza dei poteri ad essa delegati dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, la convenzione di finanziamento 2007-3567/001-001 per la realizzazione del progetto 133962-LLP-1-GR-GRUNDTVIG-GMP, intitolato «Séniors en actions» (Anziani in azione). [ omissis ] 6 Nel marzo 2012, l’ECOSE ha formato oggetto, per conto della [OSCURATO:PERSONA], di una revisione contabile vertente sul periodo 11 novembre 2007‑31 ottobre 2009.

La relazione di revisione contabile raccomandava di recuperare un importo di EUR 59696,98, corrispondente a spese non ammissibili.

L’ECOSE è stata informata delle conclusioni della revisione contabile con lettera del 1 o agosto 2013 e ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni entro un termine di due settimane dalla ricezione della detta lettera. [ omissis ] 8 Con scrittura privata del 25 ottobre 2013, i ricorrenti hanno proceduto allo scioglimento dell’ECOSE, senza che l’EACEA ne fosse informata. [ omissis ] 11 Il 16 aprile, il 19 maggio e il 20 novembre 2014, l’EACEA ha inviato all’ECOSE lettere raccomandate di sollecito, ad essa ritornate con la menzione «non ritirate». 12 Il 22 agosto 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2017) 5883 final relativa al recupero, presso l’ECOSE, della somma di EUR 59696,98, oltre agli interessi maturati (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Risulta dal fascicolo che tale decisione, inviata alla sede dell’ECOSE, non è stata però ricevuta. 13 Conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile greco, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla notifica della decisione impugnata e dell’ingiunzione di pagamento ricorrendo all’ausilio di un ufficiale giudiziario.

Il 30 ottobre 2018, quest’ultimo si è recato presso il domicilio dei ricorrenti, munito di un decreto ingiuntivo, ma si è visto opporre dal sig. [OSCURATO:PERSONA] un rifiuto di ricezione e di firma dei detti documenti.

L’ufficiale giudiziario ha allora notificato la decisione impugnata per affissione, alla presenza di un testimone, in conformità delle disposizioni del codice di procedura civile greco applicabili in caso di rifiuto di ricezione di un atto. 14 In pari data, i ricorrenti hanno proposto opposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale monocratico di primo grado di Atene, Grecia).

La data di udienza dinanzi a tale giudice è stata fissata al 6 ottobre 2020. 15 Il 31 dicembre 2018, i ricorrenti hanno in particolare presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione forzata della decisione impugnata dinanzi al Tribunale. [ omissis ] In diritto [ omissis ] Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori 29 Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori in quanto non era stato presentato, in violazione degli articoli 161 e 156 del regolamento di procedura, alcun ricorso principale di annullamento della decisione impugnata. 30 A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 299 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 39, paragrafo 1, e l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, solo il presidente del Tribunale è competente a pronunciare la sospensione dell’esecuzione forzata della decisione impugnata.

La competenza dei giudici nazionali interessati si limita al controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi. 31 In secondo luogo, come menzionato al precedente punto 23, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione forzata di un atto della [OSCURATO:PERSONA], presentata a norma dell’articolo 299 TFUE, è disciplinata dalle disposizioni della Sezione 2 del detto regolamento, dal titolo di «Sospensione dell’esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario».

In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 156 dello stesso regolamento prevede regimi procedurali diversi in relazione al fondamento giuridico della domanda di provvedimenti provvisori.

Pertanto, la condizione, sancita all’articolo 156, paragrafo 1, del detto regolamento, che subordina la ricevibilità di una domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione alla previa o concomitante proposizione di un ricorso principale contro tale atto, è espressamente circoscritta alle domande proposte sul fondamento degli articoli 278 TFUE e 157 EA.

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo non si applica necessariamente nella fattispecie. 32 In terzo luogo, l’adempimento di un obbligo del genere nella fattispecie priverebbe i ricorrenti del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e garantito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Infatti, nelle circostanze del caso di specie, al fine di permettere ai giudici nazionali di disporre del tempo necessario all’esercizio della loro competenza relativa al controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi, in forza dell’articolo 299, quarto comma, TFUE, deve potersi chiedere al giudice dell’Unione, il solo ad esservi autorizzato, di pronunciare, se del caso, la sospensione dell’esecuzione forzata. 33 In tale ipotesi, si deve del resto sottolineare che, di conseguenza, i motivi sollevati nel contesto della dimostrazione dell’esistenza di un fumus boni juris devono consistere in motivi rientranti nella competenza del giudice nazionale e che presentino una parvenza di fondamento.

Infatti, motivi vertenti sulla legittimità della decisione sarebbero inconferenti, a meno che non fossero dedotti nell’ambito di una domanda fondata sull’articolo 278 TFUE sulla scorta di un ricorso principale proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE in quanto la fondatezza di una decisione che forma titolo esecutivo può essere contestata soltanto dinanzi al giudice dell’annullamento, sulla base di tale disposizione (v. sentenza del 4 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑234/15 , EU:T:2017:461 , punto 90 e giurisprudenza citata). 34 Al riguardo, e senza che sia necessario in questa fase pronunciarsi sulla loro parvenza di fondatezza, può rilevarsi, al pari della [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2019, che, nella fattispecie, taluni dei motivi addotti dai ricorrenti a sostegno dell’adempimento della condizione relativa al fumus boni juris riguardano appunto il procedimento di esecuzione forzata in Grecia e la regolarità dei provvedimenti esecutivi e, pertanto, rientrano effettivamente nella competenza del giudice nazionale. 35 Di conseguenza, la presente domanda è effettivamente diretta a consentire al giudice nazionale di esercitare le sue competenze, derivate dall’articolo 299 TFUE. 36 Da tutto quanto precede risulta che l’eccezione di irricevibilità relativa alla mancata proposizione di un ricorso principale dev’essere respinta. [ omissis ] Sulle spese 53 Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, e dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i ricorrenti debbono essere condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea.

Lussemburgo, 10 settembre 2019 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente M. Jaeger ( *1 ) Lingua processuale: il greco. ( 1 ) Sono riprodotti solo i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0762 [OSCURATO:PERSONA] 10 settembre 2019 ( *1 ) «Procedimento sommario – Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) – Esecuzione forzata – Domanda di sospensione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza» Nella causa T‑762/18 R, [OSCURATO:PERSONA] , residente in Atene (Grecia), [OSCURATO:PERSONA] , residente in Atene, rappresentati da M. Lappa, avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Katsimerou e A. Kyratsou, in qualità di agenti, resistente, avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 299 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione forzata della decisione C(2017) 5883 final della [OSCURATO:PERSONA], del 22 agosto 2017, dell’ingiunzione di pagamento del 30 ottobre 2018, che figura in calce alla copia del titolo esecutivo adottato in forza della decisione C(2017) 5883 final della [OSCURATO:PERSONA], del 22 agosto 2017, e di ogni altro atto esecutivo connesso, [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza ( 1 ) Fatti, procedimento e conclusioni delle parti [ omissis ] 2 I ricorrenti hanno costituito l’ECOSE il 24 gennaio 1994 per una durata iniziale di dieci anni. L’ECOSE è stata prolungata sino al 2018 con scritture private di modifica dello statuto nel 2002 e nel 2007. [ omissis ] 4 Il 28 novembre 2007, l’ECOSE ha concluso con l’Agenzia esecutiva «per l’Istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA), agente in forza dei poteri ad essa delegati dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, la convenzione di finanziamento 2007-3567/001-001 per la realizzazione del progetto 133962-LLP-1-GR-GRUNDTVIG-GMP, intitolato «Séniors en actions» (Anziani in azione). [ omissis ] 6 Nel marzo 2012, l’ECOSE ha formato oggetto, per conto della [OSCURATO:PERSONA], di una revisione contabile vertente sul periodo 11 novembre 2007‑31 ottobre 2009. La relazione di revisione contabile raccomandava di recuperare un importo di EUR 59696,98, corrispondente a spese non ammissibili. L’ECOSE è stata informata delle conclusioni della revisione contabile con lettera del 1 o agosto 2013 e ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni entro un termine di due settimane dalla ricezione della detta lettera. [ omissis ] 8 Con scrittura privata del 25 ottobre 2013, i ricorrenti hanno proceduto allo scioglimento dell’ECOSE, senza che l’EACEA ne fosse informata. [ omissis ] 11 Il 16 aprile, il 19 maggio e il 20 novembre 2014, l’EACEA ha inviato all’ECOSE lettere raccomandate di sollecito, ad essa ritornate con la menzione «non ritirate». 12 Il 22 agosto 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2017) 5883 final relativa al recupero, presso l’ECOSE, della somma di EUR 59696,98, oltre agli interessi maturati (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Risulta dal fascicolo che tale decisione, inviata alla sede dell’ECOSE, non è stata però ricevuta. 13 Conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile greco, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla notifica della decisione impugnata e dell’ingiunzione di pagamento ricorrendo all’ausilio di un ufficiale giudiziario. Il 30 ottobre 2018, quest’ultimo si è recato presso il domicilio dei ricorrenti, munito di un decreto ingiuntivo, ma si è visto opporre dal sig. [OSCURATO:PERSONA] un rifiuto di ricezione e di firma dei detti documenti. L’ufficiale giudiziario ha allora notificato la decisione impugnata per affissione, alla presenza di un testimone, in conformità delle disposizioni del codice di procedura civile greco applicabili in caso di rifiuto di ricezione di un atto. 14 In pari data, i ricorrenti hanno proposto opposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale monocratico di primo grado di Atene, Grecia). La data di udienza dinanzi a tale giudice è stata fissata al 6 ottobre 2020. 15 Il 31 dicembre 2018, i ricorrenti hanno in particolare presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione forzata della decisione impugnata dinanzi al Tribunale. [ omissis ] In diritto [ omissis ] Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori 29 Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori in quanto non era stato presentato, in violazione degli articoli 161 e 156 del regolamento di procedura, alcun ricorso principale di annullamento della decisione impugnata. 30 A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 299 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 39, paragrafo 1, e l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, solo il presidente del Tribunale è competente a pronunciare la sospensione dell’esecuzione forzata della decisione impugnata. La competenza dei giudici nazionali interessati si limita al controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi. 31 In secondo luogo, come menzionato al precedente punto 23, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione forzata di un atto della [OSCURATO:PERSONA], presentata a norma dell’articolo 299 TFUE, è disciplinata dalle disposizioni della Sezione 2 del detto regolamento, dal titolo di «Sospensione dell’esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario». In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 156 dello stesso regolamento prevede regimi procedurali diversi in relazione al fondamento giuridico della domanda di provvedimenti provvisori. Pertanto, la condizione, sancita all’articolo 156, paragrafo 1, del detto regolamento, che subordina la ricevibilità di una domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione alla previa o concomitante proposizione di un ricorso principale contro tale atto, è espressamente circoscritta alle domande proposte sul fondamento degli articoli 278 TFUE e 157 EA. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo non si applica necessariamente nella fattispecie. 32 In terzo luogo, l’adempimento di un obbligo del genere nella fattispecie priverebbe i ricorrenti del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e garantito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Infatti, nelle circostanze del caso di specie, al fine di permettere ai giudici nazionali di disporre del tempo necessario all’esercizio della loro competenza relativa al controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi, in forza dell’articolo 299, quarto comma, TFUE, deve potersi chiedere al giudice dell’Unione, il solo ad esservi autorizzato, di pronunciare, se del caso, la sospensione dell’esecuzione forzata. 33 In tale ipotesi, si deve del resto sottolineare che, di conseguenza, i motivi sollevati nel contesto della dimostrazione dell’esistenza di un fumus boni juris devono consistere in motivi rientranti nella competenza del giudice nazionale e che presentino una parvenza di fondamento. Infatti, motivi vertenti sulla legittimità della decisione sarebbero inconferenti, a meno che non fossero dedotti nell’ambito di una domanda fondata sull’articolo 278 TFUE sulla scorta di un ricorso principale proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE in quanto la fondatezza di una decisione che forma titolo esecutivo può essere contestata soltanto dinanzi al giudice dell’annullamento, sulla base di tale disposizione (v. sentenza del 4 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑234/15 , EU:T:2017:461 , punto 90 e giurisprudenza citata). 34 Al riguardo, e senza che sia necessario in questa fase pronunciarsi sulla loro parvenza di fondatezza, può rilevarsi, al pari della [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2019, che, nella fattispecie, taluni dei motivi addotti dai ricorrenti a sostegno dell’adempimento della condizione relativa al fumus boni juris riguardano appunto il procedimento di esecuzione forzata in Grecia e la regolarità dei provvedimenti esecutivi e, pertanto, rientrano effettivamente nella competenza del giudice nazionale. 35 Di conseguenza, la presente domanda è effettivamente diretta a consentire al giudice nazionale di esercitare le sue competenze, derivate dall’articolo 299 TFUE. 36 Da tutto quanto precede risulta che l’eccezione di irricevibilità relativa alla mancata proposizione di un ricorso principale dev’essere respinta. [ omissis ] Sulle spese 53 Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, e dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i ricorrenti debbono essere condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni di quest’ultima. Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea. Lussemburgo, 10 settembre 2019 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente M. Jaeger ( *1 ) Lingua processuale: il greco. ( 1 ) Sono riprodotti solo i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.
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