CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24758/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e larevoca della sospensione condizionale della pena;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Milano rigettava la richiesta del Pubblico Ministero di revocadella sospensione condizionale della pena concessa con sentenza delTribunale di Milano del 22.6.2021, irrevocabile il 7.2.2021. L’istanza eraformulata ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. in quanto, nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, [OSCURATO:PERSONA] riportato una ulteriore condanna a pena non sospesa.Il giudice dell’esecuzione osservava che, con la condannasopravvenuta, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato ad una pena che,sommata a quella precedentemente inflitta, non superava i limiti di cuiall’art. 163 cod. pen., sicché, in forza della salvezza di cui al comma 1dell’art. 168 cod. pen., il beneficio non poteva essere revocato.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministeroarticolando un unico motivo di ricorso. Osserva che presupposto per la revoca didiritto ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. è la sopravvenienza, nelquinquennio, di una condanna a pena non sospesa per delitto o contravvenzionedella stessa indole e che la salvezza del primo comma non riguarda il caso inesame, ma è relativa all’ipotesi in cui anche la condanna sopravvenuta sia apena sospesa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso. Ha osservato che è irrilevante, ai fini della revoca della sospensionecondizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cuisia stata riportata condanna non sospesa, che il cumulo delle sanzioni inflitte conle diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui alprimo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambesospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condannaper delitto anteriormente (Sez. 1 n. 49807 del 15/09/2023, Rv. 285459 – 01)commesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La sentenza della Sez. 1, n.11612 del 25/02/2021, Rv.2 8 0 6 8 2 - 0 1 h a a f f e r m a t o c h e«La revoca della sospensione condizionale della pena deve essereobbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro itermini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a penanon sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per ilquale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle peneinflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono lareiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per laconcessione di questa compete al solo giudice della cognizione».La Corte ha osservato che «ai fini della revoca della sospensionecondizionale della pena, nel caso di prima condanna per delitto con ilbeneficio della sospensione e di seconda condanna per delitto senzasospensione condizionale, non ha rilievo che il cumulo delle sanzioniinflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la"salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda ilcaso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma di talearticolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormentecommesso.Conforme giurisprudenza ha precisato che non rileva lacircostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientrinei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché lavalutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al sologiudice della cognizione (Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009,Safranovych, Rv. 244398; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 24639 del27/05/2015, Badanac, Rv. 263973)». La clausola di riserva, che, nellostesso primo comma, fa salva la disposizione dell'ultimo commadell'art. 164 cod. pen. sta a significare, come più volte ribadito (Sez.1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, e Sez. 1, n. 24639 del27/05/2015, Badanac, citate, in motivazione), che «la revoca èdisposta tranne che il giudice in sede di cognizione non ritenga direiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che,seppur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entroil limite dei due anni come prescritto dall'art. 163 c.p.»Dal combinato disposto degli artt. 164 e 168 cod. pen. deve,quindi, trarsi che: - la valutazione della possibilità e opportunità dellaseconda sospensione condizionale, di per sé ostativa alla revoca dellaprecedente, è di competenza esclusiva del giudice della cognizione, enon può trovare applicazione in sede esecutiva; - il giudicedell'esecuzione, a fronte di una seconda condanna inflitta e nonsospesa pur ricorrendone la possibilità quanto ai limiti di pena, nonpuò che limitarsi a revocare la prima sospensione, conformemente alsuo ruolo, che non gli consente di valutare diversamente situazioni giàgiudicate in sede di cognizione.3. Nel caso in esame, con la sentenza del Tribunale di Milanodel 22.6.2021, irrevocabile il 7.2.2021, l’imputato è stato condannatoalla pena di mesi due di reclusione, oltre la multa; con successivasentenza di condanna per delitto del 17.7.2024, irrevocabile il30.11.2024, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anniuno e mesi quattro di reclusione per un reato commesso nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza del 22.6.2021ovvero il 20.11.2023, con pena non sospesa.4. In questo modo, si è verificata la causa di revocaobbligatoria rispetto alla quale non opera la salvezza dell’art. 164 cod.pen. che attiene all’ipotesi in cui entrambe le pene siano sospese.5. Ciò posto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata perviolazione di legge. Non risulta necessario il rinvio al giudice delmerito, atteso che, qui verificate le condizioni di legge, la revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso aCampos [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 6991/2021emessa dal Tribunale di Milano in data 22 giugno 2021, divenutairrevocabile il 7 settembre 2021 può e deve essere pronunciatadirettamente da questa Corte, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 620c.p.p., lett. L). In tal senso va quindi deliberato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca della sospensionecondizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.6991/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 22 giugno 2021, divenutairrevocabile il 7 settembre 2021.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]