Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20639/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

aleMarco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diCatania, che sino riportati ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 18.3.2025, la Corte d’appello di Catania, in riforma dellasentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 25.5.2024, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXXX, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dodici di reclusioneper i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e detenzioneillegale di munizioni, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in anni undici direclusione.Il fatto, come ricostruito dalla sentenza di primo grado cui ha fatto rinvio la sentenzad’appello, è consistito nella esplosione, ad opera di XXXXXXXXXXXXXXXX, di alcuni colpid’arma da fuoco all’indirizzo di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che tuttavia attingevanodue soggetti estranei nei pressi di un chiosco sulla pubblica strada.Il movente dell’azione è stato individuato in un debito non saldato che XXXXXX avevaverso [OSCURATO:PERSONA] e i giudici di secondo grado hanno disatteso il principale motivo d’appello,che contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del tentato omicidio sullabase della ricostruzione del fatto ricavabile dalle immagini riprese dalle telecamereposizionate nei pressi del luogo del fatto.

In particolare, è stato ritenuto provato cheXXXXXXX si sia diretto intenzionalmente verso il suo rivale e abbia esploso al suo indirizzoquattro colpi di pistola ad altezza d’uomo, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modonon equivoco, con ragionevole prognosi ex ante, a cagionare la morte di XXXXXX con doloalternativo.

La Corte d’appello, altresì, ha rigettato – dei restanti motivi relativi al trattamentosanzionatorio – quelli con cui erano stano stati censurati l’aumento di pena operato ai sensidell’art. 82 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.2.

Avverso la predet ta sentenza, ha proposto r icorso i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandolo in quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione nella ricostruzione dell’evento e nella qualificazione del dolo, inparticolare sotto la specie del travisamento della prova costituita dai frames delle immaginiestrapolate dai sistemi di videosorveglianza.La Corte d'appello ha confermato la ricostruzione del fatto del G.u.p., facendo pienorimando alla motivazione della sentenza di primo grado, sicché i giudici di meritoricostruiscono il momento cruciale dell'azione delittuosa in base alla lettura dei framescontenuta nella nota di polizia giudiziaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La difesa, sin dal giudizio di primo grado, aveva sostenuto che il ricorrente esplose perprimo i colpi di arma da fuoco perché aveva notato il rivale portare le mani all’arma cheteneva nella tasca nei pantaloni.

Questa azione lo aveva indotto a sparare per primo, maall'impazzata e non in direzione del bersaglio.

Questa ricostruzione si ricava proprio dallanota di polizia giudiziaria, quando si evidenzia che l'arma della persona offesa XXXXXXveniva rinvenuta con il cane armato, e dunque pronta a far fuoco, e che i bossoli esplosierano posizionati in linea, come se [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato mentre era in movimento.

Ciòcostituiva la dimostrazione del fatto che l'imputato aveva esploso i colpi non avvicinandosi albersaglio, bensì allontanandosene, come dimostrano i frames contrassegnati dal numero 33in avanti, i quali evidenziano che nel momento degli spari [OSCURATO:PERSONA] usciva dal raggio diazione della telecamera, proprio perché in allontanamento dal bersaglio, nonostanteXXXXXX fosse inizialmente collocato a pochi metri da lui.Questa ricostruzione porterebbe a ritenere la sussistenza di un dolo eventuale, ma nondi un dolo diretto, perché se [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto la morte di XXXXXX avrebbe esploso icolpi in sua direzione, avanzando verso di lui giacché era inizialmente collocato a pochimetri.Invece, la Corte d'appello ha richiamato la sentenza di primo grado, secondo cui dallefoto si vedeva [OSCURATO:PERSONA] attraversare la strada e dirigersi di corsa verso il porticato, ove siera riparato XXXXXX, all’indirizzo del quale esplodeva quattro colpi di pistola ad altezzauomo avanzando verso la vittima.Su questo punto, deve ritenersi che le sentenze di merito siano incorse in untravisamento probatorio, perché quanto asserito dai giudici non corrisponde al contenuto deiframes estrapolati dalla polizia giudiziaria, dai quali non si ricava mai che [OSCURATO:PERSONA] si dirigadi corsa verso

XXXXXX. Peraltro, la sentenza di primo grado accredita la sua ricostruzionefacendo riferimento ai frames numero 38 e 39 che in realtà riguardano un momentosuccessivo alla esplosione dei colpi.Le prove documentali acquisite, invece, riscontrano la versione dell'imputato, il quale haaffermato di aver esploso i colpi dopo aver notato XXXXXX dirigersi verso di lui con la manosulla pistola, al punto da essere stato indotto ad esplodere colpi mentre si allontanava indirezione opposta.Questa circostanza è decisiva ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, giacché lamotivazione delle sentenze di merito, depurata da tale errata lettura della prova, non è piùidonea a legittimare le conclusioni raggiunte in punto di elemento soggettivo perché ritiene diricavare la prova del dolo diretto alternativo dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esploso i colpiavvicinandosi a XXXXXX.Ne deriva che il ricorrente non ha agito con l'intento di uccidere, ma ha sparato neltentativo di dissuadere l'avversario dal fare fuoco a sua volta, non più che accettando ilrischio che da quegli spari esplosi all'impazzata potessero derivarne conseguenze letali olesive per la vittima.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione nelladeterminazione della pena per il delitto di tentato omicidio.La determinazione della pena base per il tentato omicidio non è motivata, in quanto igiudici di merito l'hanno ritenuta «congruamente superiore al medio edittale» senzaspecificare il criterio di calcolo adottato.Appare che essi abbiano fatto ricorso al capoverso dell'art. 56 cod. pen., il qualestabilisce la pena non inferiore a dodici anni per il delitto tentato punito con l'ergastolo nellaforma consumata.

Ma nel caso in esame la norma in questione non può trovareapplicazione, perché non era contestata alcuna delle circostanze aggravanti che comportanola pena dell'ergastolo in caso di omicidio consumato.Nella vicenda di specie, l'omicidio consumato sarebbe stato punito invece con la penastabilita dall'art. 575 cod. pen. in misura non inferiore a ventuno anni.

A tale pena, dunque,andava applicata la diminuente dell'art. 56 cod. pen. da un terzo a due terzi.

Le sentenze,invece, non indicano i criteri adottati per la determinazione della pena base, dando mostra diapplicare il minimo di dodici anni, altrimenti non vi sarebbe alcun congruo aumento superioreal medio edittale cui fa riferimento il primo giudice.2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'aumento di pena ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen.Le sentenze di merito hanno determinato un aumento di pena di due anni di reclusioneai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen.

Si tratta di un errore, perché l'aumento dipena si può attribuire solo nel caso in cui, oltre alla persona diversa, sia stata lesa anchequella alla quale l'offesa era diretta: questa circostanza non si è verificata nel caso di specie,perché XXXXXX è rimasto illeso, mentre le ferite sono state riportate da due soggettiestranei alla iniziale contesa.Quindi, la porzione di pena irrogata è illegale perché a [OSCURATO:PERSONA] può applicarsi solol'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in continuazione, con la conseguenza che l'aumentooperato ai sensi dell'art. 82 cod. pen. ha dato luogo a un’illegale duplicazione di pena per ilsecondo fatto che era avvinto in continuazione.

Nel caso di specie, l'aumento per lacontinuazione operata dai giudici di merito deve contenere anche l'aumento per il secondofatto di reato.2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementisuscettibili di positivo apprezzamento, che non sono stati ravvisati nel contegno processualetenuto dall'imputato, se rapportato alla gravità dei fatti e al contesto temporale in cui è statoreso l'interrogatorio.Si tratta di una motivazione apparente, che muove dalla gravità dei fatti, la qualecostituisce circostanza già autonomamente apprezzabile per la determinazione della pena.Peraltro, l'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida del fermo è stato tutt'altroche opportunistico, perché dalle sue dichiarazioni è stato possibile risalire alladeterminazione del movente, laddove inizialmente erano state ipotizzate ragioni di tipomafioso, sicché il ricorrente ha apportato un beneficio alla ricostruzione dei fatti.

Tuttavia,questo elemento non è stato valutato, al pari della sua incensuratezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, mentre i restanti motivi devono esseredisattesi.1.

Il primo motivo deduce un vizio di travisamento della prova in ordine alla “lettura deiframe relativi ai momenti antecedenti e successivi agli spari”.È lo stesso ricorrente a premettere che la Corte d’appello sarebbe incorsa neltravisamento mediante la conferma della ricostruzione del fatto operata dal giudice di primogrado e a precisare che, pertanto, “l’odierna censura va estesa anche alla pronuncia diprime cure”.Si tratta, tuttavia, di una doglianza che viene dedotta specificamente per la prima voltain questo giudizio di legittimità, atteso che dagli atti risulta che con l’appello era stata piùlimitatamente contestata la qualificazione del fatto per difetto dell’elemento soggettivo deltentato omicidio.Nel corrispondente motivo di impugnazione era stato solo genericamente dedotto chedalle immagini delle telecamere di videosorveglianza risultasse che la vittima era a sua voltaarmata, ma non era stato in alcun modo posto il tema della distorsione del dato probatorioda parte della sentenza di primo grado e della introduzione nella motivazione dellacondanna, per effetto di un travisamento della prova, di informazioni inesistenti nel processo.Invece, il travisamento della prova, se ritenuto commesso già dal giudice di primogrado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio dilegittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione incui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era statorappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/9/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01).Si tratta di una ragionevole applicazione concreta del principio secondo cui non sonodeducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motividi gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale siconfigura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per non essere stato espressamentesottoposto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv.270316 - 01).La ratio di tale preclusione emerge con una certa evidenza nel caso di specie ove siconsideri che la disamina del vizio dedotto dal ricorrente presuppone una verifica di meritodelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che avrebbe dovuto demandarsialla fase di merito previa specifica impugnazione.Il giudice della legittimità, infatti, non può essere chiamato ad operare per la prima voltavalutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello(cfr. Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813 – 01, anche in motivazione).È stato anche recentemente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, nonpossono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione chepresuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superatosolo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto (Sez. 5, n. 1342 del30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 - 02).Così delineato il perimetro di ammissibilità della doglianza, il motivo di ricorso rimane,allora, essenzialmente rivalutativo, perché sollecita una diversa interpretazione delleimmagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, mediante l'autonoma adozione diparametri diversi di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilirispetto a quelli adottati dal giudice del merito.Si tratta, dunque, della proposta di una diversa valutazione degli elementi di prova postidai giudici di merito a base delle decisioni di condanna, la cui fondatezza può in questa sedeessere esclusa, nei più ristretti limiti della censura come sopra precisati, previa la circoscrittaverifica che, nel caso di specie, la descrizione delle immagini nella sentenza impugnatarimanda alla assai dettagliata esposizione operata dal giudice di primo grado e rendeadeguatamente conto della sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al quale siappuntavano – unicamente – le doglianze dell’atto di appello.I giudici di secondo grado, infatti, evidenziano, come significative dell’intento diXXXXXXX di agire con dolo alternativo in termini di morte o ferimento della vittima, leimmagini che danno conto del fatto – più volte rimarcato dal ricorrente – che XXXXXX mostrieffettivamente di essere in possesso di una pistola e che ciò nondimeno l’imputato si dirigadi corsa verso il porticato dove si trova il suo contraddittore, esplodendo in successionequattro colpi di pistola ad altezza d’uomo in avanzamento.Si tratta di motivazione parametrata sulle specifiche censure che erano state mossenell’atto di appello, non a caso definite dalla Corte territoriale come prive di “unaricostruzione alternativa rispetto a quella dettagliata in sentenza” e come tendenti adaffermare apoditticamente la equivocità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] “senza alcun riferimentoagli elementi di fatto che avrebbero dovuto supportare la tesi difensiva”.Di conseguenza, la motivazione è da ritenersi adeguata e il ricorso la contrasta, inultima analisi, attaccandone la persuasività e chiedendo una non consentita attribuzione alleimmagini della videosorveglianza di un significato probatorio differente.Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso.2.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, confermatasul punto dalla sentenza d’appello, ha dato atto di determinare la pena per il tentato omicidioin una misura “congruamente superiore al medio edittale”.Si tratta di affermazione che avvalora semmai la ricostruzione opposta a quellaipotizzata nel ricorso, nel quale da tale passaggio della motivazione si fa immotivatamentediscendere la conseguenza che i giudici abbiano applicato l’art. 56, comma secondo, cod.pen. nella parte in cui prevede per il delitto tentato la pena non inferiore a dodici anni direclusione se la pena stabilita per il delitto consumato è l’ergastolo.In realtà, se i giudici di merito avessero effettivamente preso in considerazione – comesostenuto dal ricorrente – la pena minima di dodici anni di reclusione per il tentato omicidio,non si giustificherebbe l’affermazione del G.u.p. secondo cui la pena base è stata calcolatain misura apprezzabilmente superiore al medio edittale: quella misura, infatti, sarebbe solo dipoco superiore al minimo edittale e, soprattutto, sensibilmente inferiore alla media edittale daindividuarsi nella pena di diciotto anni (cfr. Sez. 5, n. 4892 del 22/10/2010, dep. 2011,Cariolo, Rv. 249246 – 01, secondo cui, ai fini della determinazione della pena massima per iltentativo di reato consumato punibile con l'ergastolo, si ha riguardo al principio generale percui, in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile èquella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattroanni).Viceversa, dal tenore della motivazione risulta plausibilmente proprio il contrario diquanto sostenuto nel ricorso, e cioè che i giudici abbiano preso in considerazione –conformemente al disposto dell’ultima parte del comma secondo dell’art. 56 cod. pen. – lapena stabilita per il tentativo di omicidio non aggravato, i cui limiti edittali sono compresi traun minimo di sette anni e un massimo di quattordici anni di reclusione.

Solo per tale via,infatti, si può coerentemente attestare che una pena base di tredici anni di reclusione è“congruamente superiore al medio edittale”.Il secondo motivo, pertanto, è manifestamente infondato, in quanto muove una censurapriva di qualunque aggancio letterale agli atti processuali e attribuisce alla motivazione delladecisione impugnata un contenuto logico diverso da quello reale.3.

Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato.L’art. 82, comma secondo, cod. pen. stabilisce, nel caso di aberratio ictus, che qualora,oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevolesoggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.Quando l'agente mira a uccidere una persona e per errore ne ferisca un'altra senzaarrecare alcuna offesa alla vittima designata, si ha un unico reato doloso: la legge consideraindifferente - salvo che per la disciplina delle circostanze - l'errore incidente sullo sviluppocausale dell'azione e ritiene il colpevole responsabile come se avesse commesso il reato indanno della persona che voleva offendere.

Il concetto di "offesa" nella lettura dell'art. 82 cod.pen. deve essere inteso nel senso di lesione materiale, sicché quando la vittima deltentativo, è rimasta illesa, mentre è stata offesa una terza persona, si verte in ipotesi di"aberratio" monolesiva secondo lo schema legale del primo comma dell'art. 82 cod. pen.(Sez. 1, n. 12556 del 14/10/1992, dep. 1991, Cervino, Rv. 191096 - 01).Nel caso di specie, la vittima designata è rimasta illesa, sicché non ricorrevano lecondizioni per l’applicazione dell’aumento di pena che l’art. 82, comma secondo, cod. pen.ricollega testualmente al solo caso in cui sia colpita la persona alla quale l’offesa era diretta.La circostanza che nel caso di specie siano rimaste offese più persone diverse daquella a cui l’offesa era diretta non rende comunque applicabile l’art. 82, comma secondo,cod. pen.Solo il caso di offesa arrecata alla persona designata e nel contempo, per errorenell'uso dei mezzi di esecuzione, a due o più persone diverse, rientra nella previsione delsecondo comma dell'art 82 cod. pen.; il caso di offesa arrecata a due o più persone diversedalla vittima designata, rimasta indenne, rientra, invece, nella previsione di cui al primocomma della predetta norma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, Giordano, Rv. 118930 - 01).Infatti, solo quando l’azione posta in essere nei confronti della persona designatadetermini un evento di danno e non già di mero pericolo, può trovare applicazione il secondocomma, mentre se l’azione comporti offesa solo a persona diversa da quella designata, iltentativo eventualmente ipotizzabile in danno di quest’ultima resta assorbito nel reatoaberrante previsto nel primo comma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, Giordano, Rv. 118929 -01).Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenzadeve essere annullata limitatamente all’aumento di pena applicato al ricorrente ai sensidell’art. 82, comma secondo, cod. pen.4.

Il quarto motivo di ricorso censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche,lamentando, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di dueelementi valorizzabili a favore dell’imputato: il suo positivo contegno processuale e la suapregressa incensuratezza.Quanto al primo elemento, è lo stesso ricorso ad affermare che esso si sarebbeessenzialmente concretizzato nel fatto che, nell’interrogatorio reso in sede di convalida delfermo, [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una contestazione provvisoria della circostanza aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe confessato di avere agito piuttosto per un creditovantato nei confronti della vittima, così consentendo agli inquirenti di individuare il moventedel fatto.Se è così, non v’è possibilità, allora, di rinvenire nel suo comportamento un elementoex se valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, che la giurisprudenzadi legittimità individua in genere nella condotta di chi agevoli con la propria collaborazione leindagini dell’autorità giudiziaria, laddove nel caso di specie le dichiarazioni valorizzate dalricorso hanno determinato piuttosto l’effetto utilitaristico di alleggerire la posizione diXXXXXXX e di tenerlo indenne da una contestazione rientrante nell’ambito della criminalitàmafiosa.Di conseguenza, anche il secondo elemento indicato dal ricorso rimane, a maggiorragione, irrilevante, in quanto, in assenza di altri elementi o circostanze di segno positivo peril riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato alla luce del disposto dell’art. 62-bis, comma 3, cod. pen. (Sez.4, n. 32872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017,Starace, Rv. 270986 – 01).Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso.4.

Alla luce di quanto fin qui considerato, quindi, la sentenza impugnata, inaccoglimento del terzo motivo di ricorso, deve essere annullata senza rinvio limitatamenteall'aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 82, comma secondo, cod. pen., e la pena neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXX deve essere conseguentemente rideterminata, previaesclusione del predetto aumento (calcolato dai giudici di merito nella misura di due anni,ulteriormente ridotti per il rito abbreviato) in nove anni e otto mesi di reclusione.Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena ex art. 82,comma secondo, cod. pen., che elimina, rideterminando la pena complessiva in anni nove emesi otto di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aleMarco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diCatania, che sino riportati ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 18.3.2025, la Corte d’appello di Catania, in riforma dellasentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 25.5.2024, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXXX, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dodici di reclusioneper i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e detenzioneillegale di munizioni, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in anni undici direclusione.Il fatto, come ricostruito dalla sentenza di primo grado cui ha fatto rinvio la sentenzad’appello, è consistito nella esplosione, ad opera di XXXXXXXXXXXXXXXX, di alcuni colpid’arma da fuoco all’indirizzo di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che tuttavia attingevanodue soggetti estranei nei pressi di un chiosco sulla pubblica strada.Il movente dell’azione è stato individuato in un debito non saldato che XXXXXX avevaverso [OSCURATO:PERSONA] e i giudici di secondo grado hanno disatteso il principale motivo d’appello,che contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del tentato omicidio sullabase della ricostruzione del fatto ricavabile dalle immagini riprese dalle telecamereposizionate nei pressi del luogo del fatto. In particolare, è stato ritenuto provato cheXXXXXXX si sia diretto intenzionalmente verso il suo rivale e abbia esploso al suo indirizzoquattro colpi di pistola ad altezza d’uomo, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modonon equivoco, con ragionevole prognosi ex ante, a cagionare la morte di XXXXXX con doloalternativo. La Corte d’appello, altresì, ha rigettato – dei restanti motivi relativi al trattamentosanzionatorio – quelli con cui erano stano stati censurati l’aumento di pena operato ai sensidell’art. 82 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.2. Avverso la predet ta sentenza, ha proposto r icorso i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandolo in quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione nella ricostruzione dell’evento e nella qualificazione del dolo, inparticolare sotto la specie del travisamento della prova costituita dai frames delle immaginiestrapolate dai sistemi di videosorveglianza.La Corte d'appello ha confermato la ricostruzione del fatto del G.u.p., facendo pienorimando alla motivazione della sentenza di primo grado, sicché i giudici di meritoricostruiscono il momento cruciale dell'azione delittuosa in base alla lettura dei framescontenuta nella nota di polizia giudiziaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La difesa, sin dal giudizio di primo grado, aveva sostenuto che il ricorrente esplose perprimo i colpi di arma da fuoco perché aveva notato il rivale portare le mani all’arma cheteneva nella tasca nei pantaloni. Questa azione lo aveva indotto a sparare per primo, maall'impazzata e non in direzione del bersaglio. Questa ricostruzione si ricava proprio dallanota di polizia giudiziaria, quando si evidenzia che l'arma della persona offesa XXXXXXveniva rinvenuta con il cane armato, e dunque pronta a far fuoco, e che i bossoli esplosierano posizionati in linea, come se [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato mentre era in movimento. Ciòcostituiva la dimostrazione del fatto che l'imputato aveva esploso i colpi non avvicinandosi albersaglio, bensì allontanandosene, come dimostrano i frames contrassegnati dal numero 33in avanti, i quali evidenziano che nel momento degli spari [OSCURATO:PERSONA] usciva dal raggio diazione della telecamera, proprio perché in allontanamento dal bersaglio, nonostanteXXXXXX fosse inizialmente collocato a pochi metri da lui.Questa ricostruzione porterebbe a ritenere la sussistenza di un dolo eventuale, ma nondi un dolo diretto, perché se [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto la morte di XXXXXX avrebbe esploso icolpi in sua direzione, avanzando verso di lui giacché era inizialmente collocato a pochimetri.Invece, la Corte d'appello ha richiamato la sentenza di primo grado, secondo cui dallefoto si vedeva [OSCURATO:PERSONA] attraversare la strada e dirigersi di corsa verso il porticato, ove siera riparato XXXXXX, all’indirizzo del quale esplodeva quattro colpi di pistola ad altezzauomo avanzando verso la vittima.Su questo punto, deve ritenersi che le sentenze di merito siano incorse in untravisamento probatorio, perché quanto asserito dai giudici non corrisponde al contenuto deiframes estrapolati dalla polizia giudiziaria, dai quali non si ricava mai che [OSCURATO:PERSONA] si dirigadi corsa verso XXXXXX. Peraltro, la sentenza di primo grado accredita la sua ricostruzionefacendo riferimento ai frames numero 38 e 39 che in realtà riguardano un momentosuccessivo alla esplosione dei colpi.Le prove documentali acquisite, invece, riscontrano la versione dell'imputato, il quale haaffermato di aver esploso i colpi dopo aver notato XXXXXX dirigersi verso di lui con la manosulla pistola, al punto da essere stato indotto ad esplodere colpi mentre si allontanava indirezione opposta.Questa circostanza è decisiva ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, giacché lamotivazione delle sentenze di merito, depurata da tale errata lettura della prova, non è piùidonea a legittimare le conclusioni raggiunte in punto di elemento soggettivo perché ritiene diricavare la prova del dolo diretto alternativo dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esploso i colpiavvicinandosi a XXXXXX.Ne deriva che il ricorrente non ha agito con l'intento di uccidere, ma ha sparato neltentativo di dissuadere l'avversario dal fare fuoco a sua volta, non più che accettando ilrischio che da quegli spari esplosi all'impazzata potessero derivarne conseguenze letali olesive per la vittima.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione nelladeterminazione della pena per il delitto di tentato omicidio.La determinazione della pena base per il tentato omicidio non è motivata, in quanto igiudici di merito l'hanno ritenuta «congruamente superiore al medio edittale» senzaspecificare il criterio di calcolo adottato.Appare che essi abbiano fatto ricorso al capoverso dell'art. 56 cod. pen., il qualestabilisce la pena non inferiore a dodici anni per il delitto tentato punito con l'ergastolo nellaforma consumata. Ma nel caso in esame la norma in questione non può trovareapplicazione, perché non era contestata alcuna delle circostanze aggravanti che comportanola pena dell'ergastolo in caso di omicidio consumato.Nella vicenda di specie, l'omicidio consumato sarebbe stato punito invece con la penastabilita dall'art. 575 cod. pen. in misura non inferiore a ventuno anni. A tale pena, dunque,andava applicata la diminuente dell'art. 56 cod. pen. da un terzo a due terzi. Le sentenze,invece, non indicano i criteri adottati per la determinazione della pena base, dando mostra diapplicare il minimo di dodici anni, altrimenti non vi sarebbe alcun congruo aumento superioreal medio edittale cui fa riferimento il primo giudice.2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'aumento di pena ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen.Le sentenze di merito hanno determinato un aumento di pena di due anni di reclusioneai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. pen. Si tratta di un errore, perché l'aumento dipena si può attribuire solo nel caso in cui, oltre alla persona diversa, sia stata lesa anchequella alla quale l'offesa era diretta: questa circostanza non si è verificata nel caso di specie,perché XXXXXX è rimasto illeso, mentre le ferite sono state riportate da due soggettiestranei alla iniziale contesa.Quindi, la porzione di pena irrogata è illegale perché a [OSCURATO:PERSONA] può applicarsi solol'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in continuazione, con la conseguenza che l'aumentooperato ai sensi dell'art. 82 cod. pen. ha dato luogo a un’illegale duplicazione di pena per ilsecondo fatto che era avvinto in continuazione. Nel caso di specie, l'aumento per lacontinuazione operata dai giudici di merito deve contenere anche l'aumento per il secondofatto di reato.2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementisuscettibili di positivo apprezzamento, che non sono stati ravvisati nel contegno processualetenuto dall'imputato, se rapportato alla gravità dei fatti e al contesto temporale in cui è statoreso l'interrogatorio.Si tratta di una motivazione apparente, che muove dalla gravità dei fatti, la qualecostituisce circostanza già autonomamente apprezzabile per la determinazione della pena.Peraltro, l'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida del fermo è stato tutt'altroche opportunistico, perché dalle sue dichiarazioni è stato possibile risalire alladeterminazione del movente, laddove inizialmente erano state ipotizzate ragioni di tipomafioso, sicché il ricorrente ha apportato un beneficio alla ricostruzione dei fatti. Tuttavia,questo elemento non è stato valutato, al pari della sua incensuratezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, mentre i restanti motivi devono esseredisattesi.1. Il primo motivo deduce un vizio di travisamento della prova in ordine alla “lettura deiframe relativi ai momenti antecedenti e successivi agli spari”.È lo stesso ricorrente a premettere che la Corte d’appello sarebbe incorsa neltravisamento mediante la conferma della ricostruzione del fatto operata dal giudice di primogrado e a precisare che, pertanto, “l’odierna censura va estesa anche alla pronuncia diprime cure”.Si tratta, tuttavia, di una doglianza che viene dedotta specificamente per la prima voltain questo giudizio di legittimità, atteso che dagli atti risulta che con l’appello era stata piùlimitatamente contestata la qualificazione del fatto per difetto dell’elemento soggettivo deltentato omicidio.Nel corrispondente motivo di impugnazione era stato solo genericamente dedotto chedalle immagini delle telecamere di videosorveglianza risultasse che la vittima era a sua voltaarmata, ma non era stato in alcun modo posto il tema della distorsione del dato probatorioda parte della sentenza di primo grado e della introduzione nella motivazione dellacondanna, per effetto di un travisamento della prova, di informazioni inesistenti nel processo.Invece, il travisamento della prova, se ritenuto commesso già dal giudice di primogrado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio dilegittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione incui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era statorappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/9/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01).Si tratta di una ragionevole applicazione concreta del principio secondo cui non sonodeducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motividi gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale siconfigura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per non essere stato espressamentesottoposto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv.270316 - 01).La ratio di tale preclusione emerge con una certa evidenza nel caso di specie ove siconsideri che la disamina del vizio dedotto dal ricorrente presuppone una verifica di meritodelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che avrebbe dovuto demandarsialla fase di merito previa specifica impugnazione.Il giudice della legittimità, infatti, non può essere chiamato ad operare per la prima voltavalutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello(cfr. Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813 – 01, anche in motivazione).È stato anche recentemente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, nonpossono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione chepresuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superatosolo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato egrado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto (Sez. 5, n. 1342 del30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 - 02).Così delineato il perimetro di ammissibilità della doglianza, il motivo di ricorso rimane,allora, essenzialmente rivalutativo, perché sollecita una diversa interpretazione delleimmagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, mediante l'autonoma adozione diparametri diversi di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilirispetto a quelli adottati dal giudice del merito.Si tratta, dunque, della proposta di una diversa valutazione degli elementi di prova postidai giudici di merito a base delle decisioni di condanna, la cui fondatezza può in questa sedeessere esclusa, nei più ristretti limiti della censura come sopra precisati, previa la circoscrittaverifica che, nel caso di specie, la descrizione delle immagini nella sentenza impugnatarimanda alla assai dettagliata esposizione operata dal giudice di primo grado e rendeadeguatamente conto della sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al quale siappuntavano – unicamente – le doglianze dell’atto di appello.I giudici di secondo grado, infatti, evidenziano, come significative dell’intento diXXXXXXX di agire con dolo alternativo in termini di morte o ferimento della vittima, leimmagini che danno conto del fatto – più volte rimarcato dal ricorrente – che XXXXXX mostrieffettivamente di essere in possesso di una pistola e che ciò nondimeno l’imputato si dirigadi corsa verso il porticato dove si trova il suo contraddittore, esplodendo in successionequattro colpi di pistola ad altezza d’uomo in avanzamento.Si tratta di motivazione parametrata sulle specifiche censure che erano state mossenell’atto di appello, non a caso definite dalla Corte territoriale come prive di “unaricostruzione alternativa rispetto a quella dettagliata in sentenza” e come tendenti adaffermare apoditticamente la equivocità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] “senza alcun riferimentoagli elementi di fatto che avrebbero dovuto supportare la tesi difensiva”.Di conseguenza, la motivazione è da ritenersi adeguata e il ricorso la contrasta, inultima analisi, attaccandone la persuasività e chiedendo una non consentita attribuzione alleimmagini della videosorveglianza di un significato probatorio differente.Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso.2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, confermatasul punto dalla sentenza d’appello, ha dato atto di determinare la pena per il tentato omicidioin una misura “congruamente superiore al medio edittale”.Si tratta di affermazione che avvalora semmai la ricostruzione opposta a quellaipotizzata nel ricorso, nel quale da tale passaggio della motivazione si fa immotivatamentediscendere la conseguenza che i giudici abbiano applicato l’art. 56, comma secondo, cod.pen. nella parte in cui prevede per il delitto tentato la pena non inferiore a dodici anni direclusione se la pena stabilita per il delitto consumato è l’ergastolo.In realtà, se i giudici di merito avessero effettivamente preso in considerazione – comesostenuto dal ricorrente – la pena minima di dodici anni di reclusione per il tentato omicidio,non si giustificherebbe l’affermazione del G.u.p. secondo cui la pena base è stata calcolatain misura apprezzabilmente superiore al medio edittale: quella misura, infatti, sarebbe solo dipoco superiore al minimo edittale e, soprattutto, sensibilmente inferiore alla media edittale daindividuarsi nella pena di diciotto anni (cfr. Sez. 5, n. 4892 del 22/10/2010, dep. 2011,Cariolo, Rv. 249246 – 01, secondo cui, ai fini della determinazione della pena massima per iltentativo di reato consumato punibile con l'ergastolo, si ha riguardo al principio generale percui, in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile èquella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattroanni).Viceversa, dal tenore della motivazione risulta plausibilmente proprio il contrario diquanto sostenuto nel ricorso, e cioè che i giudici abbiano preso in considerazione –conformemente al disposto dell’ultima parte del comma secondo dell’art. 56 cod. pen. – lapena stabilita per il tentativo di omicidio non aggravato, i cui limiti edittali sono compresi traun minimo di sette anni e un massimo di quattordici anni di reclusione. Solo per tale via,infatti, si può coerentemente attestare che una pena base di tredici anni di reclusione è“congruamente superiore al medio edittale”.Il secondo motivo, pertanto, è manifestamente infondato, in quanto muove una censurapriva di qualunque aggancio letterale agli atti processuali e attribuisce alla motivazione delladecisione impugnata un contenuto logico diverso da quello reale.3. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato.L’art. 82, comma secondo, cod. pen. stabilisce, nel caso di aberratio ictus, che qualora,oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevolesoggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.Quando l'agente mira a uccidere una persona e per errore ne ferisca un'altra senzaarrecare alcuna offesa alla vittima designata, si ha un unico reato doloso: la legge consideraindifferente - salvo che per la disciplina delle circostanze - l'errore incidente sullo sviluppocausale dell'azione e ritiene il colpevole responsabile come se avesse commesso il reato indanno della persona che voleva offendere. Il concetto di "offesa" nella lettura dell'art. 82 cod.pen. deve essere inteso nel senso di lesione materiale, sicché quando la vittima deltentativo, è rimasta illesa, mentre è stata offesa una terza persona, si verte in ipotesi di"aberratio" monolesiva secondo lo schema legale del primo comma dell'art. 82 cod. pen.(Sez. 1, n. 12556 del 14/10/1992, dep. 1991, Cervino, Rv. 191096 - 01).Nel caso di specie, la vittima designata è rimasta illesa, sicché non ricorrevano lecondizioni per l’applicazione dell’aumento di pena che l’art. 82, comma secondo, cod. pen.ricollega testualmente al solo caso in cui sia colpita la persona alla quale l’offesa era diretta.La circostanza che nel caso di specie siano rimaste offese più persone diverse daquella a cui l’offesa era diretta non rende comunque applicabile l’art. 82, comma secondo,cod. pen.Solo il caso di offesa arrecata alla persona designata e nel contempo, per errorenell'uso dei mezzi di esecuzione, a due o più persone diverse, rientra nella previsione delsecondo comma dell'art 82 cod. pen.; il caso di offesa arrecata a due o più persone diversedalla vittima designata, rimasta indenne, rientra, invece, nella previsione di cui al primocomma della predetta norma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, Giordano, Rv. 118930 - 01).Infatti, solo quando l’azione posta in essere nei confronti della persona designatadetermini un evento di danno e non già di mero pericolo, può trovare applicazione il secondocomma, mentre se l’azione comporti offesa solo a persona diversa da quella designata, iltentativo eventualmente ipotizzabile in danno di quest’ultima resta assorbito nel reatoaberrante previsto nel primo comma (Sez. 1, n. 368 del 19/4/1971, Giordano, Rv. 118929 -01).Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenzadeve essere annullata limitatamente all’aumento di pena applicato al ricorrente ai sensidell’art. 82, comma secondo, cod. pen.4. Il quarto motivo di ricorso censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche,lamentando, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di dueelementi valorizzabili a favore dell’imputato: il suo positivo contegno processuale e la suapregressa incensuratezza.Quanto al primo elemento, è lo stesso ricorso ad affermare che esso si sarebbeessenzialmente concretizzato nel fatto che, nell’interrogatorio reso in sede di convalida delfermo, [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una contestazione provvisoria della circostanza aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe confessato di avere agito piuttosto per un creditovantato nei confronti della vittima, così consentendo agli inquirenti di individuare il moventedel fatto.Se è così, non v’è possibilità, allora, di rinvenire nel suo comportamento un elementoex se valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, che la giurisprudenzadi legittimità individua in genere nella condotta di chi agevoli con la propria collaborazione leindagini dell’autorità giudiziaria, laddove nel caso di specie le dichiarazioni valorizzate dalricorso hanno determinato piuttosto l’effetto utilitaristico di alleggerire la posizione diXXXXXXX e di tenerlo indenne da una contestazione rientrante nell’ambito della criminalitàmafiosa.Di conseguenza, anche il secondo elemento indicato dal ricorso rimane, a maggiorragione, irrilevante, in quanto, in assenza di altri elementi o circostanze di segno positivo peril riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato alla luce del disposto dell’art. 62-bis, comma 3, cod. pen. (Sez.4, n. 32872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017,Starace, Rv. 270986 – 01).Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso.4. Alla luce di quanto fin qui considerato, quindi, la sentenza impugnata, inaccoglimento del terzo motivo di ricorso, deve essere annullata senza rinvio limitatamenteall'aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 82, comma secondo, cod. pen., e la pena neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXX deve essere conseguentemente rideterminata, previaesclusione del predetto aumento (calcolato dai giudici di merito nella misura di due anni,ulteriormente ridotti per il rito abbreviato) in nove anni e otto mesi di reclusione.Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena ex art. 82,comma secondo, cod. pen., che elimina, rideterminando la pena complessiva in anni nove emesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 20639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris