CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 marzo 1974
Cassazione n. 24910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1974 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15/12/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 13/12/2016 con la quale il Tribunale di Rimini aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile (in concorso con altri non identificati) dei reati di furto in abitazione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione, in quanto il giudizio di condanna si è basato su un unico dato probatorio, ossia l'impronta rinvenuta sull'auto e corrispondente a quella riportata su un vecchio cartellino foto- segnaletico, mancando la prova che le impronte rinvenute sull'auto non fossero state rilasciate prima della data del fatto contestato. 2.1. Il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi con i quali deduce l'assenza di indizi circa la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti rilevabile dall'assenza di contatti telefonici ricavabili dai tabulati acquisiti con il decreto allegato, mentre non può essere valorizzato in senso accusatorio il silenzio dell'imputato. E' stata inoltre depositata una memoria con la quale il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 2. A fronte dell'articolata sentenza di primo grado (che aveva diffusamente ripercorso il compendio probatorio sul quale si fondava la pronuncia di condanna, compendio costituito non solo dalle quattro impronte digitali ricondotte a [OSCURATO:PERSONA] e rinvenute in vari punti dell'auto - intestata a un nominativo risultato inesistente - sulla quale fu trovata parte della refurtiva, ma anche dalla corrispondenza della descrizione di uno degli occupanti dell'auto offerta dalla teste [OSCURATO:PERSONA] con quella dell'imputato riportata nel relativo cartellino fotodattiloscopico), l'atto di appello - come rilevato dalla sentenza impugnata - era del tutto aspecifico, non risultando enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).3. D'altra parte, ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è dato dalla sua manifesta infondatezza, posto che, come si è visto, a giustificazione della pronuncia di condanna non è stato posto esclusivamente il dato delle varie impronte dell'imputato riscontrate sull'auto, ma anche quello offerto dall'individuazione operata dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. Sotto questo profilo, il ricorso è carente della necessaria, puntuale correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. A norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso si trasmette ai motivi nuovi (Sez. 5, n. 48044 cel 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850), peraltro comunque inammissibili in quanto il riferimento all'acquisizione dei tabulati - assente nei motivi di appello - è generico (non dando conto degli esiti di tale acquisizione) e comunque del tutto inconferente (in assenza di dati dimostrativi della disponibilità di un cellulare al momento del fatto). Del pari inconsistente è il riferimento al diritto al silenzio, in quanto a venire in rilievo è la mancata emersione nel compendio conoscitivo di spiegazioni alternative a quella accusatoria, posto che il riferimento alla (possibile) presenza dell'imputato in data anteriore a quella dei furti, nei termini in cui è dedotta, risulta affidata a una mera prospettazione della difesa tecnica. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo