CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13069/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso si dilunga quanto al primo motivo in una personale ricostrinione e interpretazione dei fatti e come tale, non individuando passaggi motiva;Honali "manifestamente" viziati e tantomeno le ragioni di un tale evidente vizio, si iduce ad una prospettazione rivalutativa del merito, come tale inammissibile in cuesta sede. Quanto al secondo motivo i giudici correttamente hanno valorizzato le mocl3lità i mezzi e la qualità e quantità dello stupefacente evidenziando alla ilIC.2 dei complessivi rinvenimenti, riguardanti anche denaro e strumenti di confezionarriento, la sussistenza di una florida attività inerente il traffico di stupefacenti. tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib ft , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del[Em spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.2025.