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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 37688/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25514-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 3 SC.A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4877/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi; Lette le memorie delle parti; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi conformemente alle memorie scritte; Sentiti per la parte ricorrente gli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’Avvocato dello Stato Marrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -3-

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 13 luglio 2006 ha adito il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività di difesa svolte in un rilevante numero di controversie civili, penali ed amministrative riguardanti enti pubblici in liquidazione; espose altresì che, con convenzione del 19.9.2000, le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse ed agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità, salvo poi rinegoziarli con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato.

Intervenuta detta revoca in data 30.5.2002, il ricorrente aveva chiesto il saldo di tredici parcelle, già oggetto di precedente richiesta ai sensi del procedimento di cui agli artt. 28 e ss. della legge n. 794/1942, - nel corso del quale il Tribunale di Roma aveva adottato ordinanza di mutamento del rito rimettendo gli atti al Presidente per la nuova assegnazione - relative alla costituzione del Traldi in vari giudizi nell’interesse dell’ente in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] e Carte (ENCC) e della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA].

In relazione alla parcella, indicata come n. 203, chiedeva la liquidazione della somma di € 4.585,92.

Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -4- Nella resistenza del Ministero, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 474/2011 accoglieva parzialmente la domanda, liquidando la somma di € 3.257,58 oltre interessi legali ed il maggior danno quantificato nell’importo pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato ed il saggio degli interessi legali.

Il Tribunale, in particolare,reputava che sussisteva tra le parti un giudicato scaturente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, in merito all’esistenza di un valido contratto di patrocinio ed in ordine alla inapplicabilità delle previsioni di cui alla convenzione modificativa del 2002, quanto alla liquidazione in base ai valori minimi di tariffa, per gli incarichi ancora non definiti con sentenza alla data di revoca dell’incarico.

Pertanto, occorreva determinare gli onorari dovuti sulla base dei valori medi tariffari, pervenendosi, quindi, alla liquidazione della somma sopra indicata.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con appello incidentale.

Contro la medesima sentenza proponeva autonomo appello [OSCURATO:SOCIETA]., quale soggetto subentrato nella qualità di liquidatore di ENCC, che concludeva per il rigetto delle domande avanzate dal Traldi e per la condanna del Traldi alla restituzione di quanto percetto per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.

Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -5- Riuniti i due giudizi, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4877 del 13 luglio 2018 ha rigettato tutti gli appelli, e condannato il Traldi al rimborso delle spese del grado.

Quanto ai motivi di appello del Traldi, con i quali si invocava l’esistenza di pretesi giudicati panprocessuali, la sentenza osservava che, una volta escluse le questioni decise effettivamente con valenza di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, non poteva riscontrarsi alcun altro giudicato esterno.

Infatti, i precedenti invocati dal Traldi erano relativi a controversie decise su diverse domande di pagamento e quindi in controversie aventi differenti causa petendi e petitum, il che non permetteva di ritenere che la decisione potesse di per sé assumere efficacia di giudicato.

Inoltre, il giudicato non può formarsi su questioni meramente processuali.

Quanto alla idoneità della contestazione del Ministero a giustificare la rivalutazione dell’entità del credito di cui alle parcelle, la Corte d’Appello ricordava che una contestazione anche generica del cliente impone al giudice di dover rivalutare l’effettiva esecuzione delle prestazioni, essendo in tal senso il professionista onerato della dimostrazione dell’effettivo compimento delle attività per le quali si richiede la remunerazione, con la conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione.

Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -6- Ne derivava – sempre secondo la Corte territoriale - anche l’infondatezza del motivo di appello con il quale ci si doleva del mancato riconoscimento di alcune voci tariffarie, in quanto non era stata dimostrata l’effettiva esecuzione delle attività corrispondenti alla corrispondenza informativa ed alla ricerca di documenti, senza che potesse invocarsi un giudicato esterno, per essere state dette voci liquidate in altre controversie, dovendo la verifica essere compiuta in relazione alla specifica controversia per la quale si richiede la liquidazione dei compensi.

Disattese le censure anche in ordine alla pretesa incongruità della liquidazione, la sentenza riteneva corretto il criterio di liquidazione del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. adottato dal Tribunale, ma escludeva la possibilità di far ricorso al maggior tasso di interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, e ciò in quanto la norma si applica ai soli contratti conclusi in data successiva all’8 agosto 2002, mentre nella fattispecie l’incarico era stato conferito in epoca anteriore.

Quanto all’appello avanzato da Ligestra, la Corte distrettuale rigettava la censura volta a far valere la conclusione di una transazione intervenuta tra le parti e preclusiva della proponibilità della domanda, osservando che l’ordinanza del 30 gennaio 2006, la quale costituirebbe giudicato circa l’avvenuta conclusione di tale accordo con la definizione transattiva anche delle vicende oggetto di causa, non risultava versata in atti da Ligestra.

Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -7- In merito al motivo che sosteneva l’improponibilità della domanda del Traldi per l‘abusivo frazionamento del credito, la Corte ne rilevava l’inammissibilità, trattandosi di eccezione nuova, non formulata dal MEF in primo grado.

Inoltre, si palesava infondato anche l‘appello incidentale del MEF, finalizzato ad ottenere il contenimento della propria condanna nei limiti dell’attivo della liquidazione di ENCC, e ciò perché la disciplina di cui alla legge n. 14/2009 risulterebbe inapplicabile ai rapporti contrattuali pregressi, quale quello oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di dodici motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha a sua volta resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a sei motivi.

Il Pubblico Ministero ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Anche le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza, ma si palesa tardiva, e quindi non può essere presa in esame la memoria depositata dal ricorrente principale il giorno stesso dell’udienza. 2.Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 343, 155, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.

Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -8- Si deduce che la sentenza del Tribunale è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]., solo in data 30 ottobre 2012, e quindi allorché si era già svolta la prima udienza di trattazione a seguito della notifica dell’appello da parte del Traldi, la cui prima udienza era stata fissata per la data del 20 gennaio 2012.

L’appello della società avrebbe dovuto essere proposto nel termine di cui all’art. 343 c.p.c., il che ne determina l’inammissibilità.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 343, 155, 324 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccepito passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e ciò alla luce delle medesime ragioni di cui al primo motivo.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 75, 81, 110, 193 e 345 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in quanto il MEF in appello aveva indicato la società quale proprio successore universale, escludendo in tal modo la propria legittimazione per il giudizio di appello, il che comporta che la rinuncia così effettuata abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il quarto motivo denuncia ex art. 343, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. l’esistenza di giudicati intervenuti per effetto della mancata tempestiva impugnazione della sentenza del Tribunale, e precisamente quanto al mancato subentro di Ligestra al MEF nella veste di liquidatore, alla legittimazione Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -9- per i crediti di cui alla convenzione in capo al MEF ed al contenuto della convenzione.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 327, 343, 329 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per la negazione della valenza panprocessuale dei giudicati insorti dopo la sentenza di primo grado.

Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 75, 81, 110 e 183 c.p.c., nonché degli artt. 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa proposizione di appelli e domande ex lege n. 14/2009 da parte di Ligestra e MEF nel primo grado del presente giudizio.

Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. ed art. 11 delle preleggi quanto agli appelli avanzati da Ligestra e MEF, stante l’irretroattività della legge n. 14/09 rispetto alla ulteriore convenzione di patrocinio sia del 2000 che del 2002.

L’ottavo motivo lamenta la violazione degli artt. 75, 81, 106, 110, 183 110, 345 e 112 c.p.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per carenza di legittimazione di ENCC - Ligestra in conseguenza di omesse impugnazioni e/o subentri in 14 giudizi tra l’attore ed il MEF relativi a retribuzione per prestazioni rese per effetto delle convenzioni, e nei susseguenti gravami tuttora pendenti.

Si sostiene che in numerosi altri giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei compensi maturati dal Traldi a seguito della convenzione del 2000 Ligestra non sarebbe mai intervenuta.

Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -10- Il nono motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per denegata valenza panprocessuale dei giudicati insorti da oltre 16 pregresse sentenze definitive, simili per contenuto alla sentenza del Tribunale n. 474/2011.

Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.75, 81, 106, 110, 183, 345 e 112 c.p.c., e degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per la carenza di legittimazione del MEF ex lege n. 14/2009 per omessa vocatio in ius dell’ENCC/Ligestra e/o per l’omessa richiesta al Giudicante ex artt. 183 e 106 c.p.c. nei medesimi 14 giudizi

3. I motivi vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione.

Avuto riguardo al contenuto della sentenza di appello che si è limitata rigettare tutti i motivi di gravame, confermando così il contenuto della sentenza del Tribunale che aveva, sia pure in misura inferiore rispetto alla richiesta, condannato il MEF nella qualità di soggetto liquidatore inizialmente designato di ENCC, le censure si palesano di per sé inammissibili, essendo il ricorrente privo di interesse a contestare nello specifico il profilo della legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:SOCIETA] in appello, stante il rigetto anche dell’appello incidentale, e quindi l’assenza di una sostanziale soccombenza sul punto.

Tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che la sentenza è stata fatta oggetto anche di ricorso incidentale da parte della detta società, con motivi che potrebbero, ove reputati fondati, sovvertire l’esito sia pure in parte favorevole al Traldi del giudizio, le censure in esame potrebbero al più essere lette Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -11- nella prospettiva di contestare la legittimazione ad impugnare della società, onde pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale qui avanzato.

Tuttavia, nemmeno in tale limitata portata i motivi appaiono necessitanti di una disamina, posto che entrambi i ricorsi incidentali sono da qualificare tardivi ex art. 334 c.p.c. (essendo stati entrambi notificati in data 21 ottobre 2019, ben oltre il termine lungo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza – 13 luglio 2018 - e pur tenendo conto della possibilità di fruire della doppia sospensione feriale), con la conseguenza che dovendosi pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale entrambi i ricorsi incidentali sono destinati a rimanere inefficaci ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 334 c.p.c.

4. L’undicesimo motivo di ricorso del Traldi denuncia la violazione degli artt. 167 co. 2 c.p.c., 116 e 112 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto il Tribunale, con decisione confermata in appello, avrebbe provveduto a ridurre le richieste del professionista, in assenza di una puntuale contestazione da parte del Ministero, escludendo altresì una serie di voci riportate nella parcella.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la sentenza impugnata fatto puntuale riferimento alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (e senza che il motivo offra elementi per mutare tale indirizzo) secondo cui al cliente è sufficiente anche una generica contestazione e ciò impone al giudice di dover autonomamente verificare l’effettiva Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -12- spettanza delle somme richieste dal legale (cfr. Cass. n. 230/2016, a mente della quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.; conf.

Cass. n. 14556/2004; Cass. n. 22253/2022; Cass. n. 5800/2022).

Ne deriva altresì che una volta reputata sufficiente anche una contestazione generica, per la quale non si pone la necessità del rispetto del limite di cui all’art. 167 c.p.c., era onere del professionista dimostrare l’effettivo espletamento delle attività per le quali si richiede il compenso, risultando quindi del pari incensurabile la sentenza nella parte in cui ha rilevato che non potevano essere liquidate alcune voci della parcella, per le quali però il Traldi non aveva offerto prova del loro effettivo espletamento.

Quanto al dodicesimo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione degli artt. 2239, 2232, 2233 e del DM n. 55/2014, lo stesso si palesa del tutto inammissibile, in quanto formulato sull’auspicato presupposto che gli altri mezzi di censura si fossero rivelati fondati, dovendosi quindi pervenire al riconoscimento integrale del credito vantato.

5. [OSCURATO:SOCIETA]. con il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -13- applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuta non acquisita agli atti del giudizio, per il conseguente rilievo del giudicato esterno, l’ordinanza del Tribunale di Roma del 30 gennaio 2006, che aveva accertato l‘esistenza tra il MEF, nella qualità, ed il Traldi di un accordo transattivo con il quale i contraenti avevano convenuto il pagamento forfettario anche delle cinque parcelle per cui è causa ovvero direttamente lo stesso accordo transattivo.

Si deduce che la Corte d’Appello ha escluso che potesse valutarsi quanto statuito in precedenza dal Tribunale di Roma e con valenza di giudicato, reputando, in contrasto con il principio di acquisizione della prova, che il documento non fosse esaminabile sol perché non prodotto dalla società, trascurando invece che lo stesso era stato prodotto già da altra parte del giudizio, e precisamente dal MEF e nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi quindi di prova pienamente utilizzabile ancorché al fine di supportare una deduzione sollevata da una parte diversa da quella che aveva provveduto ad introdurla nel giudizio.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di Ligestra denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.c. per avere ritenuto la Corte d’Appello che il passaggio in giudicato della sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma avrebbe determinato un giudicato esterno circa l’inapplicabilità del rapporto convenzionale e dunque sulla remunerabilità Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -14- delle prestazioni del professionista in favore del MEF, ai sensi degli artt. 1374 e 2233 c.c. e DM n. 585/1994, in caso di revoca dell’incarico prima della definizione della lite.

Assume la società che il giudicato invocato non sarebbe applicabile alla vicenda e ciò per la diversità di petitum e causa petendi fra il giudizio definito in maniera definitiva e quello oggetto invece del presente procedimento.

Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1364, 1367, 1370, 1371, 1372, 1374, 2233 e 2697 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del DM n. 585/1994 per avere la Corte distrettuale ritenuto che la Convenzione del 18/3/2002 non prevedesse il pagamento del professionista, nel caso in cui il mandato conferito fosse stato revocato prima della definizione del giudizio presupposto e che in conseguenza di tale lacuna il compenso dovesse essere liquidato con l’applicazione dei valori tariffari previsti dal Dm n. 585/1994.

Si adduce che la sentenza gravata ha errato nell’avallare l’interpretazione della convenzione del 2002, e quindi sarebbe dovuta pervenire alla diversa conclusione che il Traldi andava remunerato per le attività effettivamente svolte, e con compensi calcolati sulla base dei minimi tariffari, per l’ipotesi di soccombenza, il che rende evidente come sia erronea la quantificazione avvenuta secondo i valori medi di cui al DM n. 85/94.

Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -15- Il quarto motivo di ricorso incidentale di Ligestra denuncia la violazione degli artt. 183, 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello accolto anche la richiesta di maggior danno ex art.1224 co. 2 c.c., sebbene la richiesta fosse stata avanzata per la prima volta, e quindi tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ed il quinto motivo del ricorso incidentale di Ligestra, lamenta la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente interpretato la domanda avanzata dal Traldi per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni come sostanzialmente reiterativa della richiesta di condanna al ristoro del maggior danno, già formulata in citazione.

Il sesto motivo di ricorso incidentale di Ligestra denuncia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per avere la sentenza gravata ritenuto inammissibile il motivo di appello della Ligestra con il quale si deduceva la violazione del principio di frazionamento del credito.

Il motivo di ricorso incidentale del MEF, deduce infine la violazione dell’art. 41 del d.l. n. 207/2008, conv. dalla legge n. 14/2009, nonché dell’art. 11 delle preleggi, per avere la Corte d’Appello ritenuto inapplicabile alla vicenda oggetto di causa la limitazione di responsabilità entro l’attivo della liquidazione per la sentenza di condanna in favore del Traldi.

Tuttavia, poiché, come rilevato tutti i motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili, ed è quindi inammissibile, i ricorsi incidentali tardivi sono inefficaci ex art.334 c.p.c. (pur dovendosi rilevare la natura condizionata del Ric. 2019 n. 25514 sez.

S2 -ud. 22-11-2022 -16- ricorso incidentale del MEF e quindi il fatto che lo stesso sia destinato in ogni caso ad essere assorbito).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

8. Poiché il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – a i sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficaci i ricorsi incidentali, e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in complessivi € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, e per [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25514-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 3 SC.A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4877/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi; Lette le memorie delle parti; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi conformemente alle memorie scritte; Sentiti per la parte ricorrente gli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’Avvocato dello Stato Marrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -3- 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 13 luglio 2006 ha adito il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività di difesa svolte in un rilevante numero di controversie civili, penali ed amministrative riguardanti enti pubblici in liquidazione; espose altresì che, con convenzione del 19.9.2000, le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse ed agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità, salvo poi rinegoziarli con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. Intervenuta detta revoca in data 30.5.2002, il ricorrente aveva chiesto il saldo di tredici parcelle, già oggetto di precedente richiesta ai sensi del procedimento di cui agli artt. 28 e ss. della legge n. 794/1942, - nel corso del quale il Tribunale di Roma aveva adottato ordinanza di mutamento del rito rimettendo gli atti al Presidente per la nuova assegnazione - relative alla costituzione del Traldi in vari giudizi nell’interesse dell’ente in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] e Carte (ENCC) e della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA]. In relazione alla parcella, indicata come n. 203, chiedeva la liquidazione della somma di € 4.585,92. Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -4- Nella resistenza del Ministero, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 474/2011 accoglieva parzialmente la domanda, liquidando la somma di € 3.257,58 oltre interessi legali ed il maggior danno quantificato nell’importo pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato ed il saggio degli interessi legali. Il Tribunale, in particolare,reputava che sussisteva tra le parti un giudicato scaturente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, in merito all’esistenza di un valido contratto di patrocinio ed in ordine alla inapplicabilità delle previsioni di cui alla convenzione modificativa del 2002, quanto alla liquidazione in base ai valori minimi di tariffa, per gli incarichi ancora non definiti con sentenza alla data di revoca dell’incarico. Pertanto, occorreva determinare gli onorari dovuti sulla base dei valori medi tariffari, pervenendosi, quindi, alla liquidazione della somma sopra indicata. Avverso tale sentenza proponeva appello principale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con appello incidentale. Contro la medesima sentenza proponeva autonomo appello [OSCURATO:SOCIETA]., quale soggetto subentrato nella qualità di liquidatore di ENCC, che concludeva per il rigetto delle domande avanzate dal Traldi e per la condanna del Traldi alla restituzione di quanto percetto per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza appellata. Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -5- Riuniti i due giudizi, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4877 del 13 luglio 2018 ha rigettato tutti gli appelli, e condannato il Traldi al rimborso delle spese del grado. Quanto ai motivi di appello del Traldi, con i quali si invocava l’esistenza di pretesi giudicati panprocessuali, la sentenza osservava che, una volta escluse le questioni decise effettivamente con valenza di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, non poteva riscontrarsi alcun altro giudicato esterno. Infatti, i precedenti invocati dal Traldi erano relativi a controversie decise su diverse domande di pagamento e quindi in controversie aventi differenti causa petendi e petitum, il che non permetteva di ritenere che la decisione potesse di per sé assumere efficacia di giudicato. Inoltre, il giudicato non può formarsi su questioni meramente processuali. Quanto alla idoneità della contestazione del Ministero a giustificare la rivalutazione dell’entità del credito di cui alle parcelle, la Corte d’Appello ricordava che una contestazione anche generica del cliente impone al giudice di dover rivalutare l’effettiva esecuzione delle prestazioni, essendo in tal senso il professionista onerato della dimostrazione dell’effettivo compimento delle attività per le quali si richiede la remunerazione, con la conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione. Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -6- Ne derivava – sempre secondo la Corte territoriale - anche l’infondatezza del motivo di appello con il quale ci si doleva del mancato riconoscimento di alcune voci tariffarie, in quanto non era stata dimostrata l’effettiva esecuzione delle attività corrispondenti alla corrispondenza informativa ed alla ricerca di documenti, senza che potesse invocarsi un giudicato esterno, per essere state dette voci liquidate in altre controversie, dovendo la verifica essere compiuta in relazione alla specifica controversia per la quale si richiede la liquidazione dei compensi. Disattese le censure anche in ordine alla pretesa incongruità della liquidazione, la sentenza riteneva corretto il criterio di liquidazione del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. adottato dal Tribunale, ma escludeva la possibilità di far ricorso al maggior tasso di interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, e ciò in quanto la norma si applica ai soli contratti conclusi in data successiva all’8 agosto 2002, mentre nella fattispecie l’incarico era stato conferito in epoca anteriore. Quanto all’appello avanzato da Ligestra, la Corte distrettuale rigettava la censura volta a far valere la conclusione di una transazione intervenuta tra le parti e preclusiva della proponibilità della domanda, osservando che l’ordinanza del 30 gennaio 2006, la quale costituirebbe giudicato circa l’avvenuta conclusione di tale accordo con la definizione transattiva anche delle vicende oggetto di causa, non risultava versata in atti da Ligestra. Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -7- In merito al motivo che sosteneva l’improponibilità della domanda del Traldi per l‘abusivo frazionamento del credito, la Corte ne rilevava l’inammissibilità, trattandosi di eccezione nuova, non formulata dal MEF in primo grado. Inoltre, si palesava infondato anche l‘appello incidentale del MEF, finalizzato ad ottenere il contenimento della propria condanna nei limiti dell’attivo della liquidazione di ENCC, e ciò perché la disciplina di cui alla legge n. 14/2009 risulterebbe inapplicabile ai rapporti contrattuali pregressi, quale quello oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di dodici motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha a sua volta resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a sei motivi. Il Pubblico Ministero ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Anche le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza, ma si palesa tardiva, e quindi non può essere presa in esame la memoria depositata dal ricorrente principale il giorno stesso dell’udienza. 2.Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 343, 155, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale. Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -8- Si deduce che la sentenza del Tribunale è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]., solo in data 30 ottobre 2012, e quindi allorché si era già svolta la prima udienza di trattazione a seguito della notifica dell’appello da parte del Traldi, la cui prima udienza era stata fissata per la data del 20 gennaio 2012. L’appello della società avrebbe dovuto essere proposto nel termine di cui all’art. 343 c.p.c., il che ne determina l’inammissibilità. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 343, 155, 324 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccepito passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e ciò alla luce delle medesime ragioni di cui al primo motivo. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 75, 81, 110, 193 e 345 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in quanto il MEF in appello aveva indicato la società quale proprio successore universale, escludendo in tal modo la propria legittimazione per il giudizio di appello, il che comporta che la rinuncia così effettuata abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il quarto motivo denuncia ex art. 343, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. l’esistenza di giudicati intervenuti per effetto della mancata tempestiva impugnazione della sentenza del Tribunale, e precisamente quanto al mancato subentro di Ligestra al MEF nella veste di liquidatore, alla legittimazione Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -9- per i crediti di cui alla convenzione in capo al MEF ed al contenuto della convenzione. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 327, 343, 329 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per la negazione della valenza panprocessuale dei giudicati insorti dopo la sentenza di primo grado. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 75, 81, 110 e 183 c.p.c., nonché degli artt. 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa proposizione di appelli e domande ex lege n. 14/2009 da parte di Ligestra e MEF nel primo grado del presente giudizio. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. ed art. 11 delle preleggi quanto agli appelli avanzati da Ligestra e MEF, stante l’irretroattività della legge n. 14/09 rispetto alla ulteriore convenzione di patrocinio sia del 2000 che del 2002. L’ottavo motivo lamenta la violazione degli artt. 75, 81, 106, 110, 183 110, 345 e 112 c.p.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per carenza di legittimazione di ENCC - Ligestra in conseguenza di omesse impugnazioni e/o subentri in 14 giudizi tra l’attore ed il MEF relativi a retribuzione per prestazioni rese per effetto delle convenzioni, e nei susseguenti gravami tuttora pendenti. Si sostiene che in numerosi altri giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei compensi maturati dal Traldi a seguito della convenzione del 2000 Ligestra non sarebbe mai intervenuta. Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -10- Il nono motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per denegata valenza panprocessuale dei giudicati insorti da oltre 16 pregresse sentenze definitive, simili per contenuto alla sentenza del Tribunale n. 474/2011. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.75, 81, 106, 110, 183, 345 e 112 c.p.c., e degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per la carenza di legittimazione del MEF ex lege n. 14/2009 per omessa vocatio in ius dell’ENCC/Ligestra e/o per l’omessa richiesta al Giudicante ex artt. 183 e 106 c.p.c. nei medesimi 14 giudizi 3. I motivi vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione. Avuto riguardo al contenuto della sentenza di appello che si è limitata rigettare tutti i motivi di gravame, confermando così il contenuto della sentenza del Tribunale che aveva, sia pure in misura inferiore rispetto alla richiesta, condannato il MEF nella qualità di soggetto liquidatore inizialmente designato di ENCC, le censure si palesano di per sé inammissibili, essendo il ricorrente privo di interesse a contestare nello specifico il profilo della legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:SOCIETA] in appello, stante il rigetto anche dell’appello incidentale, e quindi l’assenza di una sostanziale soccombenza sul punto. Tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che la sentenza è stata fatta oggetto anche di ricorso incidentale da parte della detta società, con motivi che potrebbero, ove reputati fondati, sovvertire l’esito sia pure in parte favorevole al Traldi del giudizio, le censure in esame potrebbero al più essere lette Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -11- nella prospettiva di contestare la legittimazione ad impugnare della società, onde pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale qui avanzato. Tuttavia, nemmeno in tale limitata portata i motivi appaiono necessitanti di una disamina, posto che entrambi i ricorsi incidentali sono da qualificare tardivi ex art. 334 c.p.c. (essendo stati entrambi notificati in data 21 ottobre 2019, ben oltre il termine lungo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza – 13 luglio 2018 - e pur tenendo conto della possibilità di fruire della doppia sospensione feriale), con la conseguenza che dovendosi pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale entrambi i ricorsi incidentali sono destinati a rimanere inefficaci ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 334 c.p.c. 4. L’undicesimo motivo di ricorso del Traldi denuncia la violazione degli artt. 167 co. 2 c.p.c., 116 e 112 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto il Tribunale, con decisione confermata in appello, avrebbe provveduto a ridurre le richieste del professionista, in assenza di una puntuale contestazione da parte del Ministero, escludendo altresì una serie di voci riportate nella parcella. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la sentenza impugnata fatto puntuale riferimento alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (e senza che il motivo offra elementi per mutare tale indirizzo) secondo cui al cliente è sufficiente anche una generica contestazione e ciò impone al giudice di dover autonomamente verificare l’effettiva Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -12- spettanza delle somme richieste dal legale (cfr. Cass. n. 230/2016, a mente della quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.; conf. Cass. n. 14556/2004; Cass. n. 22253/2022; Cass. n. 5800/2022). Ne deriva altresì che una volta reputata sufficiente anche una contestazione generica, per la quale non si pone la necessità del rispetto del limite di cui all’art. 167 c.p.c., era onere del professionista dimostrare l’effettivo espletamento delle attività per le quali si richiede il compenso, risultando quindi del pari incensurabile la sentenza nella parte in cui ha rilevato che non potevano essere liquidate alcune voci della parcella, per le quali però il Traldi non aveva offerto prova del loro effettivo espletamento. Quanto al dodicesimo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione degli artt. 2239, 2232, 2233 e del DM n. 55/2014, lo stesso si palesa del tutto inammissibile, in quanto formulato sull’auspicato presupposto che gli altri mezzi di censura si fossero rivelati fondati, dovendosi quindi pervenire al riconoscimento integrale del credito vantato. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. con il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -13- applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuta non acquisita agli atti del giudizio, per il conseguente rilievo del giudicato esterno, l’ordinanza del Tribunale di Roma del 30 gennaio 2006, che aveva accertato l‘esistenza tra il MEF, nella qualità, ed il Traldi di un accordo transattivo con il quale i contraenti avevano convenuto il pagamento forfettario anche delle cinque parcelle per cui è causa ovvero direttamente lo stesso accordo transattivo. Si deduce che la Corte d’Appello ha escluso che potesse valutarsi quanto statuito in precedenza dal Tribunale di Roma e con valenza di giudicato, reputando, in contrasto con il principio di acquisizione della prova, che il documento non fosse esaminabile sol perché non prodotto dalla società, trascurando invece che lo stesso era stato prodotto già da altra parte del giudizio, e precisamente dal MEF e nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi quindi di prova pienamente utilizzabile ancorché al fine di supportare una deduzione sollevata da una parte diversa da quella che aveva provveduto ad introdurla nel giudizio. Il secondo motivo del ricorso incidentale di Ligestra denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.c. per avere ritenuto la Corte d’Appello che il passaggio in giudicato della sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma avrebbe determinato un giudicato esterno circa l’inapplicabilità del rapporto convenzionale e dunque sulla remunerabilità Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -14- delle prestazioni del professionista in favore del MEF, ai sensi degli artt. 1374 e 2233 c.c. e DM n. 585/1994, in caso di revoca dell’incarico prima della definizione della lite. Assume la società che il giudicato invocato non sarebbe applicabile alla vicenda e ciò per la diversità di petitum e causa petendi fra il giudizio definito in maniera definitiva e quello oggetto invece del presente procedimento. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1364, 1367, 1370, 1371, 1372, 1374, 2233 e 2697 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del DM n. 585/1994 per avere la Corte distrettuale ritenuto che la Convenzione del 18/3/2002 non prevedesse il pagamento del professionista, nel caso in cui il mandato conferito fosse stato revocato prima della definizione del giudizio presupposto e che in conseguenza di tale lacuna il compenso dovesse essere liquidato con l’applicazione dei valori tariffari previsti dal Dm n. 585/1994. Si adduce che la sentenza gravata ha errato nell’avallare l’interpretazione della convenzione del 2002, e quindi sarebbe dovuta pervenire alla diversa conclusione che il Traldi andava remunerato per le attività effettivamente svolte, e con compensi calcolati sulla base dei minimi tariffari, per l’ipotesi di soccombenza, il che rende evidente come sia erronea la quantificazione avvenuta secondo i valori medi di cui al DM n. 85/94. Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -15- Il quarto motivo di ricorso incidentale di Ligestra denuncia la violazione degli artt. 183, 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello accolto anche la richiesta di maggior danno ex art.1224 co. 2 c.c., sebbene la richiesta fosse stata avanzata per la prima volta, e quindi tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ed il quinto motivo del ricorso incidentale di Ligestra, lamenta la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente interpretato la domanda avanzata dal Traldi per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni come sostanzialmente reiterativa della richiesta di condanna al ristoro del maggior danno, già formulata in citazione. Il sesto motivo di ricorso incidentale di Ligestra denuncia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per avere la sentenza gravata ritenuto inammissibile il motivo di appello della Ligestra con il quale si deduceva la violazione del principio di frazionamento del credito. Il motivo di ricorso incidentale del MEF, deduce infine la violazione dell’art. 41 del d.l. n. 207/2008, conv. dalla legge n. 14/2009, nonché dell’art. 11 delle preleggi, per avere la Corte d’Appello ritenuto inapplicabile alla vicenda oggetto di causa la limitazione di responsabilità entro l’attivo della liquidazione per la sentenza di condanna in favore del Traldi. Tuttavia, poiché, come rilevato tutti i motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili, ed è quindi inammissibile, i ricorsi incidentali tardivi sono inefficaci ex art.334 c.p.c. (pur dovendosi rilevare la natura condizionata del Ric. 2019 n. 25514 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -16- ricorso incidentale del MEF e quindi il fatto che lo stesso sia destinato in ogni caso ad essere assorbito). 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 8. Poiché il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – a i sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficaci i ricorsi incidentali, e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in complessivi € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, e per [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15
Sentenza Cassazione n. 37688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris