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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23372/2023

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seguente ORDINANZA INTELOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31539/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avv [OSCURATO:PERSONA] , con con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.5528/10/2021, depositata il 5 luglio 2021 .

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette l e conclusioni del PG, in persona del sostituto procurato re generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la sospensione del giudizio.

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ed accoglieva parzialmente l'appello di [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 10933/23/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2013.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -era fondato il rilievo IRES con riguardo alla deduzione parziale dell'IRAP; -non era fondato quello relativo alla deduzione del costo di una dipendente; -il motivo del gravame agenziale relativo ai costi relativi al rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] era inammissibile per genericità: -doveva di contro ritenersi fondato il motivo dell'appello incidentale della contribuente relativo alla ripresa per ammortamenti anticipati, mentre non lo era quello della medesima contribuente in ordine alla contestazione sanzionatoria per tardiva fatturazione delle operazioni con [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo l'illecito contestato e non essendo applicabile il cumulo giuridico.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

Nelle more del giudizio la ricorrente ha dapprima depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, legge 197/2022 e successivamente istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, stessa legge.

Considerato che: Va accolta l'istanza di sospensione ex legge 197/2022, sussistendone i presupposti di legge, mentre non può accogliersi, allo stato, quella per la declaratoria di estinzione del giudizio, non risultando univocamente dagli atti essersi perfezionata la procedura di definizione agevolata prevista da detta legge, quantomeno in considerazione del ricorso incidentale agenziale.

PQM La Corte sospend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTELOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31539/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avv [OSCURATO:PERSONA] , con con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.5528/10/2021, depositata il 5 luglio 2021 . Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette l e conclusioni del PG, in persona del sostituto procurato re generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la sospensione del giudizio. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ed accoglieva parzialmente l'appello di [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 10933/23/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2013. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -era fondato il rilievo IRES con riguardo alla deduzione parziale dell'IRAP; -non era fondato quello relativo alla deduzione del costo di una dipendente; -il motivo del gravame agenziale relativo ai costi relativi al rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] era inammissibile per genericità: -doveva di contro ritenersi fondato il motivo dell'appello incidentale della contribuente relativo alla ripresa per ammortamenti anticipati, mentre non lo era quello della medesima contribuente in ordine alla contestazione sanzionatoria per tardiva fatturazione delle operazioni con [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo l'illecito contestato e non essendo applicabile il cumulo giuridico. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Nelle more del giudizio la ricorrente ha dapprima depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, legge 197/2022 e successivamente istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, stessa legge. Considerato che: Va accolta l'istanza di sospensione ex legge 197/2022, sussistendone i presupposti di legge, mentre non può accogliersi, allo stato, quella per la declaratoria di estinzione del giudizio, non risultando univocamente dagli atti essersi perfezionata la procedura di definizione agevolata prevista da detta legge, quantomeno in considerazione del ricorso incidentale agenziale. PQM La Corte sospend
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