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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09753/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla semilibertà con riferimento all'espiazione della porzione residua della pena di otto anni ed otto mesi di reclusione a lui irrogata, con due distinte sentenze, per i reati di associazione mafiosa e furto aggravato.

Ha, a tal fine, rilevato che il condannato è venuto meno all'onere di allegare elementi idonei a superare la presunzione relativa di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata o di pericolo, in caso di ammissione a misura alternativa alla detenzione, del loro ripristino, essendosi egli limitato ad esibire documentazione attestante la disponibilità di un'opportunità di inserimento lavorativo e la dichiarazione con cui egli ha manifestato l'intenzione di prendere le distanze dal crimine organizzato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione.

Segnala, al riguardo, la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata che, a suo modo di vedere, non chiarisce, da un canto, perché le circostanze Pi da lui esposte — riferite, tra l'altro, all'opportunità di lavoro che gli è stata offerta, al positivo contegno da lui serbato nel corso della lunga detenzione ed al ripudio, palesato apertis verbis, delle logiche mafiose che hanno fatto da sfondo al suo passato comportamento, nonché all'assenza di obblighi risarcitori da soddisfare — non valgano ad assicurargli l'ammissione all'invocata misura alternativa alla detenzione e, dall'altro, trascura la necessità di verificare, anche attraverso l'attivazione dei previsti poteri istruttori, l'attitudine degli elementi addotti ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Rileva che, in tal modo, il Tribunale di sorveglianza ha finito per assegnare alla presunzione di pericolosità carattere assoluto anziché relativo, in tal modo tradendo lo spirito e la lettera della disciplina in materia di ammissione alle misure alternative per coloro che siano stati condannati per reati «ostativi», recentemente novellata sull'abbrivio delle indicazioni promananti dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. L'art. 4 -bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che, in linea generale, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenuti e internati per i delitti ivi elencati solo nei casi in cui costoro collaborino con la giustizia a norma del successivo art. 58 -ter.

Il comma 1 -bis dell'ad. 4 -bis — come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 — dispone, tuttavia, che i predetti benefici possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione, a condizione che i condannati «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».

Il comma 2 dell'ad. 4 -bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull'istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1 -bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione».

La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti...».

3. Dette regole trovano parziale eccezione per coloro che abbiano commesso delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, prima dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge, hanno accesso ai benefici di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, «nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale», a condizione che siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

La normativa transitoria testé richiamata — riservata a coloro che versino nelle condizioni soggettive indicate, cioè che, al momento di entrata in vigore della novella, si siano già visti riconoscere l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione ovvero talune specifiche circostanze attenuanti — non è applicabile a [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto consta, non versa in alcuna delle condizioni indicate, sicché l'accertamento del superamento della presunzione di legge deve essere compiuto avendo riguardo all'attuale disposto dell'art. 4 -bis, comma 1 -bis.

4. Risulta dalla superiore esposizione che la novella ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, prevista dal precedente testo dell'art. 4 -bis, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza.

Alla luce della nuova normativa, quindi, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi «di prima fascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino dei collegamenti con associazioni criminose, mediante l'esame approfondito della sua condotta carceraria e della partecipazione all'attività rieducativa, e se necessario svolgendo accertamenti tramite l'autorità di polizia.

In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 4 -bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che «In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd.

"di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01).

Tanto, alla luce dell'espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dal riconoscimento che detta_ situazione «non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso»; con l'esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis.

5. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento introdotto dalla presentazione dell'istanza di ammissione a misure alternative e definito con l'emissione dell'ordinanza impugnata e, poscia, nell'articolare i motivi di ricorso per cassazione, è in radice venuto meno al prescritto onere di allegazione, omettendo di indicare con sufficiente specificità gli elementi che, nella sua prospettiva, comproverebbero la non attualità dei suoi collegamenti con il crimine organizzato e l'insussistenza del pericolo, nel caso di esecuzione della pena in forma diversa da quella carceraria, di loro ripristino e che egli ha evocato in termini di tangibile impalpabilità ed alludendo, in modo non meno generico e senza il benché minimo conforto fattuale, al suo percorso rieducativo ed alle circostanze personali ed ambientali.

Così facendo — carente, vieppiù ogni riferimento ad eventuali iniziative riparatorie, elemento normativo di co-valutazione della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 - 01) — ineccepibile si palesa la decisione del Tribunale di sorveglianza laddove sancisce che l'assolvimento di tale specifico onere di allegazione da parte del condannato che invoca il beneficio è la necessaria condizione per il successivo esercizio dei poteri istruttori da parte della magistratura di sorveglianza, in difetto della quale quest'ultima non è in grado di procedere ad alcun ulteriore accertamento.

Solo, invero, qualora il condannato — diversamente da quanto, in concreto, accaduto — avesse illustrato circostanze di fatto tali, ai sensi del rinnovato art. 4 -bis, da consentire il superamento della presunzione relativa, il Tribunale di sorveglianza sarebbe stato tenuto a valutarne la fondatezza e, nella prospettiva considerata, la sufficienza e ad acquisire le ulteriori informazioni ritenute necessarie , sia quanto al pericolo di contatti del condannato con l'associazione di appartenenza, esercitando i poteri istruttori attribuiti dall'art. 4 -bis, comma 2, legge 25 luglio 1975, n. 354, sia quanto al percorso rieducativo eventualmente seguito, chiedendo, se del caso, all'équipe tratta mentale una relazione aggiornata.

Né — va, per completezza, aggiunto — le precedenti conclusioni sono smentite dagli argomenti addotti dal ricorrente, il quale pone l'accento, oltre che sulla regolare condotta carceraria, la cui irrilevanza, ai fini considerati, il legislatore ha esplicitamente attestato, sul sopravvenuto distacco dagli ambienti mafiosi che, però, ha meramente professato, e sull'opportunità di impiego, peraltro nella medesima area che è stata teatro dei suoi comportamenti illeciti, in sé del tutto inidonea a fornire, anche in chiave di mera allegazione, la prova richiesta dal legislatore.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla semilibertà con riferimento all'espiazione della porzione residua della pena di otto anni ed otto mesi di reclusione a lui irrogata, con due distinte sentenze, per i reati di associazione mafiosa e furto aggravato. Ha, a tal fine, rilevato che il condannato è venuto meno all'onere di allegare elementi idonei a superare la presunzione relativa di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata o di pericolo, in caso di ammissione a misura alternativa alla detenzione, del loro ripristino, essendosi egli limitato ad esibire documentazione attestante la disponibilità di un'opportunità di inserimento lavorativo e la dichiarazione con cui egli ha manifestato l'intenzione di prendere le distanze dal crimine organizzato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. Segnala, al riguardo, la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata che, a suo modo di vedere, non chiarisce, da un canto, perché le circostanze Pi da lui esposte — riferite, tra l'altro, all'opportunità di lavoro che gli è stata offerta, al positivo contegno da lui serbato nel corso della lunga detenzione ed al ripudio, palesato apertis verbis, delle logiche mafiose che hanno fatto da sfondo al suo passato comportamento, nonché all'assenza di obblighi risarcitori da soddisfare — non valgano ad assicurargli l'ammissione all'invocata misura alternativa alla detenzione e, dall'altro, trascura la necessità di verificare, anche attraverso l'attivazione dei previsti poteri istruttori, l'attitudine degli elementi addotti ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Rileva che, in tal modo, il Tribunale di sorveglianza ha finito per assegnare alla presunzione di pericolosità carattere assoluto anziché relativo, in tal modo tradendo lo spirito e la lettera della disciplina in materia di ammissione alle misure alternative per coloro che siano stati condannati per reati «ostativi», recentemente novellata sull'abbrivio delle indicazioni promananti dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. L'art. 4 -bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che, in linea generale, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenuti e internati per i delitti ivi elencati solo nei casi in cui costoro collaborino con la giustizia a norma del successivo art. 58 -ter. Il comma 1 -bis dell'ad. 4 -bis — come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 — dispone, tuttavia, che i predetti benefici possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione, a condizione che i condannati «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Il comma 2 dell'ad. 4 -bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull'istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1 -bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione». La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti...». 3. Dette regole trovano parziale eccezione per coloro che abbiano commesso delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, prima dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge, hanno accesso ai benefici di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, «nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale», a condizione che siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. La normativa transitoria testé richiamata — riservata a coloro che versino nelle condizioni soggettive indicate, cioè che, al momento di entrata in vigore della novella, si siano già visti riconoscere l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione ovvero talune specifiche circostanze attenuanti — non è applicabile a [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto consta, non versa in alcuna delle condizioni indicate, sicché l'accertamento del superamento della presunzione di legge deve essere compiuto avendo riguardo all'attuale disposto dell'art. 4 -bis, comma 1 -bis. 4. Risulta dalla superiore esposizione che la novella ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, prevista dal precedente testo dell'art. 4 -bis, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza. Alla luce della nuova normativa, quindi, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi «di prima fascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino dei collegamenti con associazioni criminose, mediante l'esame approfondito della sua condotta carceraria e della partecipazione all'attività rieducativa, e se necessario svolgendo accertamenti tramite l'autorità di polizia. In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 4 -bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che «In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01). Tanto, alla luce dell'espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dal riconoscimento che detta_ situazione «non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso»; con l'esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis. 5. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento introdotto dalla presentazione dell'istanza di ammissione a misure alternative e definito con l'emissione dell'ordinanza impugnata e, poscia, nell'articolare i motivi di ricorso per cassazione, è in radice venuto meno al prescritto onere di allegazione, omettendo di indicare con sufficiente specificità gli elementi che, nella sua prospettiva, comproverebbero la non attualità dei suoi collegamenti con il crimine organizzato e l'insussistenza del pericolo, nel caso di esecuzione della pena in forma diversa da quella carceraria, di loro ripristino e che egli ha evocato in termini di tangibile impalpabilità ed alludendo, in modo non meno generico e senza il benché minimo conforto fattuale, al suo percorso rieducativo ed alle circostanze personali ed ambientali. Così facendo — carente, vieppiù ogni riferimento ad eventuali iniziative riparatorie, elemento normativo di co-valutazione della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 - 01) — ineccepibile si palesa la decisione del Tribunale di sorveglianza laddove sancisce che l'assolvimento di tale specifico onere di allegazione da parte del condannato che invoca il beneficio è la necessaria condizione per il successivo esercizio dei poteri istruttori da parte della magistratura di sorveglianza, in difetto della quale quest'ultima non è in grado di procedere ad alcun ulteriore accertamento. Solo, invero, qualora il condannato — diversamente da quanto, in concreto, accaduto — avesse illustrato circostanze di fatto tali, ai sensi del rinnovato art. 4 -bis, da consentire il superamento della presunzione relativa, il Tribunale di sorveglianza sarebbe stato tenuto a valutarne la fondatezza e, nella prospettiva considerata, la sufficienza e ad acquisire le ulteriori informazioni ritenute necessarie , sia quanto al pericolo di contatti del condannato con l'associazione di appartenenza, esercitando i poteri istruttori attribuiti dall'art. 4 -bis, comma 2, legge 25 luglio 1975, n. 354, sia quanto al percorso rieducativo eventualmente seguito, chiedendo, se del caso, all'équipe tratta mentale una relazione aggiornata. Né — va, per completezza, aggiunto — le precedenti conclusioni sono smentite dagli argomenti addotti dal ricorrente, il quale pone l'accento, oltre che sulla regolare condotta carceraria, la cui irrilevanza, ai fini considerati, il legislatore ha esplicitamente attestato, sul sopravvenuto distacco dagli ambienti mafiosi che, però, ha meramente professato, e sull'opportunità di impiego, peraltro nella medesima area che è stata teatro dei suoi comportamenti illeciti, in sé del tutto inidonea a fornire, anche in chiave di mera allegazione, la prova richiesta dal legislatore. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara