CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 36474/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29495/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 113. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Genova, [OSCURATO:PERSONA] n. 48/1. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d‘appello di Genova n. 435/2021, pubblicata in data 16.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2016, ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso per interventi odontoiatrici, sostenendo Oggetto: compensi professionali. di aver integralmente saldato il debito, avendo la controparte rilasciato una quietanza liberatoria. Si è costituito il professionista, disconoscendo la firma e la dicitura “pagato“ apposta sul documento. Il Tribunale, verificata l’autenticità del documento, ha revocato l’ingiunzione di pagamento, condannando l’attore al pagamento delle spese. Anche il giudizio di appello si è concluso con il rigetto della domanda. La Corte di Genova ha osservato che la quietanza di pagamento di € 31.441,81 era autentica nella sottoscrizione e che il relativo accertamento non era contestato. La dichiarazione del 25.3.2013, con cui il Sirio aveva riconosciuto di non essere in grado di pagare, era probabilmente precedente alla quietanza e la dicitura “pagato”, doveva ritenersi apposta quando il resistente aveva reperito le somme necessarie per adempiere. [OSCURATO:PERSONA] cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; successivamente il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la deduzione secondo cui la dicitura “pagato” in calce al preventivo degli interventi era stataapposta al momento della ricezione di un assegno mai portato all’incasso, non poteva ritenersi tardiva sebbene proposta solo in appello, essendo una mera argomentazione che non ampliava o modificava i termini della controversia. Si afferma che la quietanza, essendo stata emessa benché il resistente non avesse affatto adempiuto, era annullabile per errore di fatto. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito non è affatto pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame o dell’impugnazione: pur avendo sinteticamente evidenziato che la tesi dell’appellante era tardiva e contraddiceva quanto sostenuto in primo grado, si è soffermata, con diffusa argomentazione, sul merito, non ravvisando “ La pronuncia ha dato conto del fatto che sulla ricevuta del 23.2.2013, in possesso del professionista, era stata apposta la dicitura “da pagare” e che contestualmente il Siro aveva consegnato un assegno non portato all’incasso. Con dichiarazione scritta del 25.3.2013 Siri aveva poi dichiarato di non essere solvibile, ma sulla ricevuta in possesso del resistente figurava la dicitura “pagato”, che la perizia ha ritenuto apposta dal professionista. Già secondo il Tribunale la quietanza era stata formata dopo la dichiarazione con cui il Siro aveva ammesso di non aver pagato e che l’atto comprovasse l’estinzione del debito, sul rilievo che l’originale posseduto dal ricorrente non recava la medesima attestazione. Il ricorso è quindi inammissibile, poiché non coglie la reale ratio decidendi della decisione , con conseguente aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3400,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione