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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 38513/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; nel procedimento a carico diNotaro [OSCURATO:PERSONA], nat a a Palermo il giorno 29/06/1979 rappresentataed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia ; avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 19 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo finalizzatoalla confisca per equivalente in relazione a i delitti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 110 cod. pen., 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74(capo 14), di cui agli artt. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., 81 cod. pen., 110 cod. pen., 640 cod. pen.,640-bis cod. pen. (capo 15), di cui agli artt. 81 cod. pen.,110 cod. pen., 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 16), di cui all’art. 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2,d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 17) e di cui agli artt. 81cod. pen. e 648-ter1 cod. pen. (capo 78).

Con ordinanzain data 29 aprile 2024 , a seguito di giudizio di riesame , il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 19 marzo 2025, limitatamente al sequestro, funzionale alla confiscaanche per equivalente , con riguardo al punto 32(relativo al capo 78 della rubrica delle imputazioni provvisorie), disponendo la restituzione all’avente diritto dei beni in sequestro, e confermava nel resto il decreto impugnato.

2. Ricorreper cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo:

2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. e 309, comma 9, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, in relazione al capo 78 della rubrica delle imputazioni provvisorie, aveva annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminariritenendo che vi fosse una totale assenza di motivazione in merito alla sussistenza del periculum in mora, non integrabile da parte del giudice del riesame.Secondo il Tribunale , la motivazione del decreto era «assolutamente carente, anche sotto il profilo grafico»,avendo il Giudice «omesso totalmente di esplicitare le ragioni per cui i cespiti indicati al punto 32,nelle more del giudizio, potrebbero essere modificati dispersi deteriorati utilizzati o alienati, vizio radicale non integrabile da parte del giudice del riesame»; si deduce che, al contrario, il decreto del Giudice per le indagini preliminariera debitamente motivato anche sul periculum in mora, al quale è dedicato uno specifico paragrafo,alle pagg. 106 e ss., nel quale sono svolte considerazioni riferibili a tutte le fattispecie di reato oggettodi provvisoria contestazione , per le quali è prevista la confisca e, quindi, il sequestro ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,enel quale si afferma che «i protagonisti delle vicende esaminate, infatti, nelle more della conclusione del processo, ben potrebbero (ove ciò non sia già avvenuto) far disperdere le risorse accumulate, con conseguente prognosi negativa, in assenza di sequestro preventivo, in ordine alla proficua esecuzione di un provvedimento di confisca».

Alla luce di tale compiuta motivazione, deduce il ricorrente, non si comprendono le ragioni per le quali il Tribunale abbia ritenutoche la motivazione fosse “assente” sul periculum in mora , con conseguente esclusione del potere - dovere di integrazione della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza “ Ellade ” , hanno affermato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege(Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848- 01: f attispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).

2.1. La ratio è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

Operando un parallelismo con l'istituto del sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen., l'indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 2.1.1.La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere sussistente ildivieto di esercizio del potere integrativo da parte del tribunale in funzione di giudice del riesame solo in caso assenza della motivazione ( Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01 ; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365-01; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050 - 01 ; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 , dep. 2016 , Calandrino, Rv. 265984- 01 ) .

2.1.2. Per quanto riguarda le misure cautelari reali, le Sezioni Unite “Capasso”hanno inoltre affermato che , nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, ledisposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili -in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789- 01 ).

Tali principi sono stati costantemente ribaditi da questa Corte che ha affermato che il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma 7 , e 309, comma 9 , cod. proc. pen. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato; con specifico riferimento alla motivazione sul periculum in mora, è stato affermato che, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285747 - 01 ; Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268- 01 ) .

2.2. Ne consegue cheil t ribunale in funzion e di giudice del riesame , quando decide sulla legittimità delle misure cautelari reali,non può integrare motivazioni assentio apparenti , essendo necessario che il provvedimento genetico presenti una motivazione che, ancheattraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto della valutazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare, anche considerando gli elementi a discaricorappresentati dalla difesa.

Nella diversa ipotesi di motivazione non mancante o non meramente apparente, bensì concisa e desumibile nella sua estensione anche dal riferimento ad altri atti del procedimento, come la richiesta del pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari reali o gli atti di polizia giudiziaria, viene in rilievo il potere-dovere del tribunalein funzione di giudice del riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma7, e 309, comma 9 , cod. proc. pen. 2.3.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto cheil decreto di sequestro preventivo fossecarente sul necessario presupposto del periculum in mora , come richiesto dalle Sezioni Unite “Ellade”, in quanto la motivazione risultava mancante sul punto, sotto il profilo grafico, avendo omesso il Giudice di esplicitare le ragioni per le quali i cespiti immobiliari in sequestro avrebbero potuto essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati nelle more del giudizio.

Conseguentemente,il Tribunale ha ritenuto di non potersi sostituire al giudice di primo grado nel porre rimedio ad un'omissione motivazionale su un requisito essenziale richiesto all'ordinanza genetica, qual è la motivazione, seppure concisa, circa la configurabilità di tale periculum, onere di motivazione che può ritenersi assolto, come le Sezioni Unite “Ellade” affermano , allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

2.4. Ritiene il Collegio che, come rilevato dal ricorrente, il decreto del Giudice per le indagini preliminari abbia assolto all’onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite “Ellade”svolgendo, in un paragrafo espressamente intitolato «il periculum in mora»,considerazioni riferibili a tutti i delitti oggetto di provvisoria contestazione e specificamente, sia pure concisamente, affermando che «i protagonisti delle vicende esaminate, infatti, nelle more della conclusione del processo, ben potrebbero (ove ciò non sia già avvenuto) far disperdere le risorse accumulate, con conseguente prognosi negativa, in assenza di sequestro preventivo, in ordine alla proficua esecuzione di un provvedimento di confisca» (pagg. 106 e seguentidel decreto del Giudice per le indagini preliminari).

Non ricorre,dunque, nel caso in esame un’ipotesi di motivazione assente né meramente apparente, avendo il giudice fatto riferimento, sia pure concisamente, alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con conseguente potere-dovere delTribunale in funzione di giudice del riesame di integrazione della motivazione.

3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto , essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesamecompetente ai sensi dell’art. 324, comma, cod. proc. pen. per un nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; nel procedimento a carico diNotaro [OSCURATO:PERSONA], nat a a Palermo il giorno 29/06/1979 rappresentataed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia ; avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 19 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo finalizzatoalla confisca per equivalente in relazione a i delitti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 110 cod. pen., 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74(capo 14), di cui agli artt. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., 81 cod. pen., 110 cod. pen., 640 cod. pen.,640-bis cod. pen. (capo 15), di cui agli artt. 81 cod. pen.,110 cod. pen., 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 16), di cui all’art. 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2,d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 17) e di cui agli artt. 81cod. pen. e 648-ter1 cod. pen. (capo 78). Con ordinanzain data 29 aprile 2024 , a seguito di giudizio di riesame , il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 19 marzo 2025, limitatamente al sequestro, funzionale alla confiscaanche per equivalente , con riguardo al punto 32(relativo al capo 78 della rubrica delle imputazioni provvisorie), disponendo la restituzione all’avente diritto dei beni in sequestro, e confermava nel resto il decreto impugnato. 2. Ricorreper cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. e 309, comma 9, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, in relazione al capo 78 della rubrica delle imputazioni provvisorie, aveva annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminariritenendo che vi fosse una totale assenza di motivazione in merito alla sussistenza del periculum in mora, non integrabile da parte del giudice del riesame.Secondo il Tribunale , la motivazione del decreto era «assolutamente carente, anche sotto il profilo grafico»,avendo il Giudice «omesso totalmente di esplicitare le ragioni per cui i cespiti indicati al punto 32,nelle more del giudizio, potrebbero essere modificati dispersi deteriorati utilizzati o alienati, vizio radicale non integrabile da parte del giudice del riesame»; si deduce che, al contrario, il decreto del Giudice per le indagini preliminariera debitamente motivato anche sul periculum in mora, al quale è dedicato uno specifico paragrafo,alle pagg. 106 e ss., nel quale sono svolte considerazioni riferibili a tutte le fattispecie di reato oggettodi provvisoria contestazione , per le quali è prevista la confisca e, quindi, il sequestro ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.,enel quale si afferma che «i protagonisti delle vicende esaminate, infatti, nelle more della conclusione del processo, ben potrebbero (ove ciò non sia già avvenuto) far disperdere le risorse accumulate, con conseguente prognosi negativa, in assenza di sequestro preventivo, in ordine alla proficua esecuzione di un provvedimento di confisca». Alla luce di tale compiuta motivazione, deduce il ricorrente, non si comprendono le ragioni per le quali il Tribunale abbia ritenutoche la motivazione fosse “assente” sul periculum in mora , con conseguente esclusione del potere - dovere di integrazione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza “ Ellade ” , hanno affermato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege(Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848- 01: f attispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). 2.1. La ratio è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l'istituto del sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen., l'indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 2.1.1.La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere sussistente ildivieto di esercizio del potere integrativo da parte del tribunale in funzione di giudice del riesame solo in caso assenza della motivazione ( Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01 ; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365-01; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050 - 01 ; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 , dep. 2016 , Calandrino, Rv. 265984- 01 ) . 2.1.2. Per quanto riguarda le misure cautelari reali, le Sezioni Unite “Capasso”hanno inoltre affermato che , nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, ledisposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili -in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789- 01 ). Tali principi sono stati costantemente ribaditi da questa Corte che ha affermato che il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma 7 , e 309, comma 9 , cod. proc. pen. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato; con specifico riferimento alla motivazione sul periculum in mora, è stato affermato che, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285747 - 01 ; Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268- 01 ) . 2.2. Ne consegue cheil t ribunale in funzion e di giudice del riesame , quando decide sulla legittimità delle misure cautelari reali,non può integrare motivazioni assentio apparenti , essendo necessario che il provvedimento genetico presenti una motivazione che, ancheattraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto della valutazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare, anche considerando gli elementi a discaricorappresentati dalla difesa. Nella diversa ipotesi di motivazione non mancante o non meramente apparente, bensì concisa e desumibile nella sua estensione anche dal riferimento ad altri atti del procedimento, come la richiesta del pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari reali o gli atti di polizia giudiziaria, viene in rilievo il potere-dovere del tribunalein funzione di giudice del riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma7, e 309, comma 9 , cod. proc. pen. 2.3. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto cheil decreto di sequestro preventivo fossecarente sul necessario presupposto del periculum in mora , come richiesto dalle Sezioni Unite “Ellade”, in quanto la motivazione risultava mancante sul punto, sotto il profilo grafico, avendo omesso il Giudice di esplicitare le ragioni per le quali i cespiti immobiliari in sequestro avrebbero potuto essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati nelle more del giudizio. Conseguentemente,il Tribunale ha ritenuto di non potersi sostituire al giudice di primo grado nel porre rimedio ad un'omissione motivazionale su un requisito essenziale richiesto all'ordinanza genetica, qual è la motivazione, seppure concisa, circa la configurabilità di tale periculum, onere di motivazione che può ritenersi assolto, come le Sezioni Unite “Ellade” affermano , allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. 2.4. Ritiene il Collegio che, come rilevato dal ricorrente, il decreto del Giudice per le indagini preliminari abbia assolto all’onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite “Ellade”svolgendo, in un paragrafo espressamente intitolato «il periculum in mora»,considerazioni riferibili a tutti i delitti oggetto di provvisoria contestazione e specificamente, sia pure concisamente, affermando che «i protagonisti delle vicende esaminate, infatti, nelle more della conclusione del processo, ben potrebbero (ove ciò non sia già avvenuto) far disperdere le risorse accumulate, con conseguente prognosi negativa, in assenza di sequestro preventivo, in ordine alla proficua esecuzione di un provvedimento di confisca» (pagg. 106 e seguentidel decreto del Giudice per le indagini preliminari). Non ricorre,dunque, nel caso in esame un’ipotesi di motivazione assente né meramente apparente, avendo il giudice fatto riferimento, sia pure concisamente, alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con conseguente potere-dovere delTribunale in funzione di giudice del riesame di integrazione della motivazione. 3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto , essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesamecompetente ai sensi dell’art. 324, comma, cod. proc. pen. per un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pal
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