Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 12043/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6953/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5686/2021depositata il 09/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5492/2021 del 9 agosto 2021 che in riforma della sentenza appellata ha revocato il decreto ingiuntivo a favore della ricorrente e opposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che il ricorso involge questioni concernenti materia assegnata tabellarmente alla Sezione Prima di questa Corte ( cfr. Cass. n. 4555/2022 ), cui il Collegio ritiene doversi disporre la trasmissione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione per competenza tabellare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6953/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5686/2021depositata il 09/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5492/2021 del 9 agosto 2021 che in riforma della sentenza appellata ha revocato il decreto ingiuntivo a favore della ricorrente e opposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che il ricorso involge questioni concernenti materia assegnata tabellarmente alla Sezione Prima di questa Corte ( cfr. Cass. n. 4555/2022 ), cui il Collegio ritiene doversi disporre la trasmissione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione per competenza tabellare. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di
Decreto Cassazione n. 12043/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris