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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25612/2023

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di un anno, undici mesi e quattro giorni di reclusione — inflittagli per aver commesso, il 12 marzo 2014, il reato di incendio aggravato — e lo ha, contestualmente, ammesso alla detenzione domiciliare.

Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta principale è precluso dal curriculum criminale del condannato, dalla sua contingente condizione di disoccupazione, dalla carente presa di coscienza dell'illecito commesso.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza travisato le emergenze processuali, con specifico riferimento all'epoca delle precedenti manifestazioni antisociali, allo svolgimento di attività lavorativa, all'ammissione dell'addebito che gli è valso la condanna alla pena della cui esecuzione di discute.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.3.

Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità.

Il ricorrente segnala, corredando le articolate obiezioni con opportuni riscontri documentali: - che le precedenti condanne da lui riportate risalgono ad epoca remota e che egli non è raggiunto da pendenze per fatti successivi a quello, risalente al 12 marzo 2014, per cui è stato raggiunto dalla condanna alla pena in esecuzione; - che egli svolge attività lavorativa, quale autista, alle dipendenze dell'impresa gestita dal fratello; - che egli, pur rivendicando di non avere materialmente cagionato l'incendio, realizzato ai danni di uno studio veterinario, e di avere previamente palesato ai quattro correi il proprio dissenso, ha, comunque, ammesso la propria responsabilità, discendente dalla presenza sul luogo ed al momento del fatto criminoso.

In tal modo, mette in luce le plurime imprecisioni contenute nell'ordinanza impugnata che, tuttavia, non ne inficiano la tenuta logica complessiva, vagliata alla luce dei canoni ermeneutici sopra enunciati.

Da un canto, invero, la corretta collocazione temporale dei reati in precedenza commessi dal condannato ed il fatto che egli non sia stato, dopo il 2014, coinvolto in ulteriori procedimenti penali non esclude che, come osservato dal Tribunale di sorveglianza, egli sia un soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e che, in una specifica occasione, siano emersi suoi collegamenti con ambienti di criminalità organizzata.

Dall'altro, lo svolgimento di attività lavorativa e la formale ammissione della partecipazione ai fatti accertati con la sentenza di condanna non attestano, da soli, che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente avviato un processo di emenda tale da convincere che egli, se ammesso alla più ampia misura alternativa, si comporti in modo responsabile, così meritando la fiducia degli organi dell'esecuzione, e si astenga dal reiterare condotte criminose.

A dispetto, dunque, di quanto obiettato dal ricorrente, le informazioni acquisite in ordine ai suoi trascorsi criminali ed il concreto coefficiente di gravità dell'episodio del quale è stato partecipe supportano, dunque, il giudizio espresso, in termin* scevri da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, dal Tribunale di sorveglianza, che ha stimato l'inidoneità del contegno da lui serbato in epoca successiva alla commissione del reato ad attestare il venir meno della sua pericolosità sociale.4.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di un anno, undici mesi e quattro giorni di reclusione — inflittagli per aver commesso, il 12 marzo 2014, il reato di incendio aggravato — e lo ha, contestualmente, ammesso alla detenzione domiciliare. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta principale è precluso dal curriculum criminale del condannato, dalla sua contingente condizione di disoccupazione, dalla carente presa di coscienza dell'illecito commesso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza travisato le emergenze processuali, con specifico riferimento all'epoca delle precedenti manifestazioni antisociali, allo svolgimento di attività lavorativa, all'ammissione dell'addebito che gli è valso la condanna alla pena della cui esecuzione di discute. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità. Il ricorrente segnala, corredando le articolate obiezioni con opportuni riscontri documentali: - che le precedenti condanne da lui riportate risalgono ad epoca remota e che egli non è raggiunto da pendenze per fatti successivi a quello, risalente al 12 marzo 2014, per cui è stato raggiunto dalla condanna alla pena in esecuzione; - che egli svolge attività lavorativa, quale autista, alle dipendenze dell'impresa gestita dal fratello; - che egli, pur rivendicando di non avere materialmente cagionato l'incendio, realizzato ai danni di uno studio veterinario, e di avere previamente palesato ai quattro correi il proprio dissenso, ha, comunque, ammesso la propria responsabilità, discendente dalla presenza sul luogo ed al momento del fatto criminoso. In tal modo, mette in luce le plurime imprecisioni contenute nell'ordinanza impugnata che, tuttavia, non ne inficiano la tenuta logica complessiva, vagliata alla luce dei canoni ermeneutici sopra enunciati. Da un canto, invero, la corretta collocazione temporale dei reati in precedenza commessi dal condannato ed il fatto che egli non sia stato, dopo il 2014, coinvolto in ulteriori procedimenti penali non esclude che, come osservato dal Tribunale di sorveglianza, egli sia un soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e che, in una specifica occasione, siano emersi suoi collegamenti con ambienti di criminalità organizzata. Dall'altro, lo svolgimento di attività lavorativa e la formale ammissione della partecipazione ai fatti accertati con la sentenza di condanna non attestano, da soli, che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente avviato un processo di emenda tale da convincere che egli, se ammesso alla più ampia misura alternativa, si comporti in modo responsabile, così meritando la fiducia degli organi dell'esecuzione, e si astenga dal reiterare condotte criminose. A dispetto, dunque, di quanto obiettato dal ricorrente, le informazioni acquisite in ordine ai suoi trascorsi criminali ed il concreto coefficiente di gravità dell'episodio del quale è stato partecipe supportano, dunque, il giudizio espresso, in termin* scevri da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, dal Tribunale di sorveglianza, che ha stimato l'inidoneità del contegno da lui serbato in epoca successiva alla commissione del reato ad attestare il venir meno della sua pericolosità sociale.4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q. M. Rigetta il ricorso e
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