CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2026
Cassazione n. 27669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Arezzo sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 28 febbraio 2026 dal Tribunale di Arezzo con specifico riferimento alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del riesame presentata dal medesimo, annullava il decreto emesso dal GIP nella parte in cui disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti dell'indagato. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata sotto due profili. 1. Il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in particolare delle norme di cui agli artt. 416 cod. pen., 2, 8, 9 e 12-bis d. Igs. n.74/00 con riferimento alla individuazione del prezzo e del profitto del reato. 2. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e, in particolare, degli artt. 321, 324 cod. proc. pen. nonché degli artt. 2, 5, 12- bis d.lgs. n. 74/00 nella parte in cui il Tribunale non ha integrato il provvedimento del GIP mantenendo il sequestro in relazione ai capi 20), 24) e 26). La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 Il procedimento, secondo l'impostazione accusatoria, riguarda un complesso schema di frode fiscale, posto in essere da più soggetti variamente interessati da plurime contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendono delitti fiscali (delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di utilizzo delle fatture in dichiarazione ad opera dei destinatari, di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta), di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché illeciti amministrativi ex lege n. 231/01 contestati nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati fiscali presupposti. Le contestazioni presuppongono, in fatto, l'individuazione di un particolare regime fiscale previsto per le transazioni relative all'argento, differenziato in ragione della circostanza che esse abbiano ad oggetto argento puro in grani o lingotti (applicandosi in tale ipotesi il regime di inversione contabile e, per l'effetto, fatturazioni senza esborso di IVA), ovvero argento commercializzato in forme diverse (ad esempio verghe argentifere) e/o con grado di purezza inferiore a 900 millesimi (sottoposto ad IVA ordinaria, pari al 22%). Nell'impostazione accusatoria, come sintetizzata nella contestazione del delitto associativo, (imputazione di cui al capo 1) della rubrica), talune società (definite società "cartiere" e società "filtro") acquisterebbero argento puro, non assoggettato ad IVA e, successivamente, in esito ad una serie di pa 2attraverso ulteriori società, fatturerebbero la relativa cessione alla [OSCURATO:PERSONA] spa (società "finanziatrice", unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] spa) con IVA, benché l'oggetto delle cessioni fosse pressocché nella totalità dei casi argento puro (non assoggettato, come detto, a tale imposta), come emerso da indagini anche tecniche e dalle videoriprese eseguite. Sempre secondo la prospettazione accusatoria, lo schema, come ricostruito, ruoterebbe intorno alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa e Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, e a quella di [OSCURATO:PERSONA], "dipendente factotum" della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la [OSCURATO:PERSONA] Spa, secondo l'impostazione accusatoria, acquisterebbe argento puro da società riconducibili a tre diversi gruppi (gruppo CORRADI, gruppo [OSCURATO:PERSONA] e gruppo MATERA), individuati attraverso servizi di pedinamento e controllo e attività tecniche, nonché attraverso l'esame dei rispettivi cicli fatturativi. Il vantaggio economico dello schema fraudolento ricostruito si sostanzierebbe per i fornitori nell'incasso dell'IVA, (a fronte dell'emissione di fatture recanti la dicitura "verghe argentifere"), IVA che, poi, non viene riversata all'Erario. La società destinataria delle fatture ([OSCURATO:PERSONA] spa), neutralizzerebbe l'imposta pagata con l'emissione di fatture relative a tutto l'argento oggetto delle illecite compravendite, anch'esse ritenute false, alla [OSCURATO:PERSONA] spa (capo 29 delle provvisorie incolpazioni), società che utilizza il conseguente credito IVA in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo. In tale contesto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sono contestati plurime ipotesi delittuose: in primo luogo, il delitto associativo (capo 1) delle imputazioni provvisorie, con il ruolo di "promotore e organizzatore"), e plurimi delitti fiscali, come di seguito specificato, con riferimento all'operatività del gruppo (societario) individuato come gruppo MATERA (capi 19), 20), 21), 23), 24), 25), 26), 27), nonché le contestazioni correlate all'illecito amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] srl di cui al capo 34) e a quello (sebbene il suo nome non sia indicato espressamente nella imputazione) della [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui al capo 33). La richiesta di sequestro del Pubblico Ministero nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] risulta articolata, riassuntivamente, con riferimento al profitto dei reati tributari: nel provvedimento impugnato, al paragrafo 8, si specifica che tale profitto corrisponde al valore dell'imposta risultante in dichiarazione (come riportato alle pagg. 68 e 69 dell'ordinanza genetica, oggetto di espresso richiamo ad opera del Tribunale del riesame). 1.2 Quanto all'ordinanza genetica, dall'ordinanza impugnata (paragrafo 7) risulta che il GIP abbia accolto l'istanza di sequestro del Pubblico Ministero in 3relazione ai capi 19), 21), 33), e 34) delle provvisorie incolpazioni, tutti relativi al [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente: - capo 19) delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00 al medesimo ascritto quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, società filtro utilizzata al solo scopo di emettere in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. fatture relative ad argento assoggettato ad IVA, in luogo di fatture esenti IVA, in quanto relative ad argento "puro", fatture emesse per le annualità 2023 (imponibile euro 122.462,50 e IVA euro 26.941,75) e 2025 (imponibile euro 643.142,54 e IVA euro 141.491,35); - Capo 21) delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00 al medesimo ascritto quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, altra società filtro, in relazione alle fatture emesse in favore sempre della [OSCURATO:PERSONA] spa negli anni 2023 (imponibile 1.718.012,37 IVA 377.962,72) 2024 (imponibile 3.700.637,15 IVA 814.140,17), 2025 (imponibile 870.647,00 IVA191.542,34); - capo 33), illecito amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] srl, contestato in relazione al reato di cui al capo 21); - 34), illecito ammnistrativo della [OSCURATO:PERSONA] srl, contestato in relazione al reato di cui al capo 20). Risulta, inoltre, espressamente, sempre dall'ordinanza impugnata, che per il reato associativo non sia stato disposto alcun sequestro (cfr. paragrafo 8). Infine, si osserva che né dal ricorso né dall'ordinanza del Tribunale del riesame risulta che il Pubblico Ministero avesse chiesto di disporre il sequestro preventivo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle ulteriori ipotesi delittuose al medesimo ascritte, per le quali, secondo la prospettazione dell'Ufficio ricorrente, il Tribunale avrebbe comunque dovuto mantenere il sequestro (annullato in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/00), mutando, in sostanza, il titolo di reato fondante la misura ablatoria: in particolare, si tratta dei capi 20), delitto di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74/00 ascritto al [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, 24), delitto di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/00 ascritto al [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della società NORA rl e 26), delitto di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/00 ascritto al [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tali premesse, si svolgono, nel seguito, separate considerazioni in ordine ai singoli motivi di ricorso. 1.3 II primo motivo di ricorso è manifestamento infondato. La premessa in fatto all'articolazione dei motivi di ricorso si incentra sulla prospettata indiscussa connessione tra il reato associativo ed i reati di natura fiscale, oltreché con il delitto di autoriciclaggio (peraltro non contestato al [OSCURATO:PERSONA]), tutti reati rispetto ai quali, espressamente, il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del "fu 4Tuttavia, si osserva, la richiesta di misura cautelare non risulta formalizzata con riferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del "fumus" di tale imputazione provvisoria, certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato, sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto, "ex officio", ovvero mantenuto il sequestro in relazione ad imputazioni e ragioni non oggetto della richiesta cautelare originale. Deve infatti ribadirsi il principio chiaramente affermato da questa Corte per il quale nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi, essendo vincolato al "petitum" introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale del riesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbia assunto di propria iniziativa, (sul punto Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 02) ovvero, ancora, assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originale. Evidente la stretta ed irrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare, e il diritto al contraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuare una base giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quella individuata dapprima dal Pubblico Ministero e, conseguentemente, dal GIP, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametri applicativi della misura, (sul punto, Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194 - 01) con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato (sul punto, Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 - 01). Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che il prezzo e il profitto del reato costituiscono, oltre che categorie normative diverse (come emerge evidente dal tenore testuale dell'art. 240 cod. pen., da un lato, e dell'art. 253 cod. proc. pen.), anche distinte basi giuridiche ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca dall'altro. Tale diversità, del resto, risulta evidente alla luce dei principi interpretativi più volte affermati da questa Corte, peraltro richiamati ed applicati dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, a tenore dei quali il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto finalizzato a consentire a terzi l'evasione, non include, "ex se", un profitto parametrabile sull'imposta evasa, piuttosto potendosi configurare, rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, un prezzo suscettibile di confisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero una controprestazione rispetto all'emissione diretta a favorire il terzo. Sul punto, in particolare, la Corte ha chiaramente affermato che in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitt 5emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sequestrabile in funzione della confisca, a titolo di prezzo del reato, l'importo imponibile delle fatture, al netto dell'IVA, realmente corrisposto all'emittente a fronte di prestazioni mai eseguite). (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01) Ovviamente, diversa l'ipotesi in cui l'emittente, autore del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00, concorra nel diverso delitto di cui all'art. 2 d. Igs. 74/00, il cui profitto si identifica, invece, nell'imposta evasa. Deve in proposito evidenziarsi che l'Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell'art. 9 d. Igs. n. 74/00, evidenziando che nel caso di specie rispettivamente emittenti ed utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si siano limitati rispettivamente ad emettere ed utilizzare le fatture, piuttosto abbiano compiuto "...una serie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che il profitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltanto all'utilizzatore finale." (pagina 21 del ricorso). Sul punto si osserva che questa Corte ha espressamente affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Sul punto, la Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). Tuttavia, ciò presuppone che si proceda ad una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovvero ad una duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatti commessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (non sovrapponibili, per quanto sopra detto, alla mera condotta di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate, si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiesta di sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell'istanza cautelare reale (il giudice procedente, 6nel caso di specie il GIP) dovrà essere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge: ebbene, nel caso di specie non risulta che il Pubblico Ministero abbia formalizzato istanza di sequestro al GIP in relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 cod. pen., e 2 d. Igs. n. 74/00, né che abbia, comunque sul punto impugnato il sequestro preventivo emesso dal GIP. Tanto premesso, si osserva che l'Ufficio ricorrente, quale argomento successivo, censura il provvedimento impugnato per non aver considerato VIVA versata dal destinatario finale delle fatture alle società emittenti alla stregua del prezzo del reato, individuandone, nel caso di specie, una particolare connotazione alla luce del complesso schema fraudolento ricostruito. Ebbene, tale prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattuali astrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all'esito delle indagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta, da quanto è dato comprendere, con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico, atteso che, come sopra detto, risulta che quest'ultimo ha fondato il provvedimento di sequestro sulle imputazioni sopra richiamate e con riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti parametrato all'imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo. Tale ultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelare dedotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP rispetto a quello articolato ed invocato in ricorso, dal che discende l'inammissibilità del motivo. 2. Analoghe le argomentazioni sulla cui base si ritiene manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Sul punto si osserva che, come detto, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta che il titolo cautelare è stato emesso per imputazioni diverse da quelle che, sebbene oggetto di contestazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sono poste a fondamento della censura per la quale il Tribunale non avrebbe "integrato" il provvedimento del GIP, ovvero i capi 20), 24) e 26) sopra richiamati. Ne discende che, in carenza, in primo luogo, di autonoma richiesta cautelare ovvero di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero (ove anche questi avesse articolato al GIP richiesta cautelare con riferimento alle ulteriori contestazioni prospettate in ricorso), il Tribunale del riesame non poteva, di iniziativa, convertire il titolo-fonte del vincolo ablatorio, mutandone il fatto posto a fondamento del vincolo, poiché tale condotta avrebbe concretato un "vulnus" al principio che imputa al Pubblico Ministero la necessaria istanza cautelare e, per l'effetto, fa divieto al giudice di adottare iniziative officiose. Il principio della domanda cautelare, del resto, è stato declinato con rigore da questa Corte, che ha affermato che il relativo vincolo debba ritenersi violato allorquando a fronte dell 7richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, il giudice adotti il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità per il giudice del riesame di integrarla (Sez. 2, n. 32910 del 23/09/2025, Smeda, Rv. 288654 - 01). Sul punto, inoltre, si osserva che la giurisprudenza citata in ricorso non appare del tutto sovrapponibile al caso di specie: i precedenti citati, infatti, hanno riguardo al diverso riconoscimento, in capo al giudice del riesame, del potere di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, anche procedendo ad una diversa qualificazione del fatto, non anche quello di sostituirsi all'iniziativa cautelare del PM quanto alla individuazione delle imputazioni in relazione alle quali debba applicarsi una misura cautelare e, conseguentemente, possa essere mantenuto il sequestro preventivo. 3. Alla luce delle sopraesposte considerazioni si ritiene che il ricorso sia inammissibile, per manifesta infondatezza di entrambi i motivi dedotti. P.Q.MIl C nsiglire estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMARLAI [OSCURATO:PERSONA] E N [OSCURATO:PERSONA] 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria' , '2 3 LUG, 2026 °ggi