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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19040/2026

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del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGAMIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma diquella emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Brescia il 21 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta ad XXXXXXXXy a due anni eotto mesi di reclusione e 16.666,66 euro di multa per il reato ad essa ascritto al capo F) dellarubrica riqualificato ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.Sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, delle risultanze di intercettazionitelefoniche e dei tabulati di alcune utenze cellulari è stata ritenuta provata la condottadell’imputata consistita nell’agevolazione dell’ingresso clandestino diXXXXXXXXXXXXXXXX nel territorio nazionale con la finalità di sfruttarne l’attività diprostituzione.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata XXXXXper mezzodel proprio difensore fiduciario articolando tre motivi.2.1.

Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione manifestamente illogica e/o mancantein punto di elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestinaritenuto dai giudici di merito.La motivazione in ordine alla questione della mancanza di contatti tra l’imputata e coloroche hanno organizzato il viaggio di XXXXXin Italia è apodittica e non consente di coglierequale sia, in concreto, la condotta che ha favorito l’ingresso dalla teste in territorio italiano.L’assenza di contatti con soggetti dediti al traffico di esseri umani integra un vuotoricostruttivo decisivo, così come la descrizione del fatto che i pagamenti venivano eseguiti inNigeria.Tutto ciò si pone in termini distonici rispetto al ruolo ascritto all’imputata rispetto al quale igiudici di merito hanno svolto considerazioni meramente deduttive.A conforto di quanto sostenuto è stata richiamata anche la conversazione n. 5609 del2017 a dimostrazione del fatto che la ricorrente non ha mai chiesto soldi.2.2.

Con il secondo motivo sono stati eccepiti, promiscuamente, violazione di legge econtraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione del reatocome favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in luogo di quello di favoreggiamentodella prostituzione.Non avendo la ricorrente svolto alcuna attività di intermediazione e non avendo ricevuto ilpagamento di alcuna somma di denaro, la ricostruzione della fattispecie è stata compiuta intermini contrastanti rispetto alle risultanze istruttorie.Dal contenuto delle intercettazioni è emerso che, semmai, i debiti contratti da XXXXXconl’imputata riguardavano non già il viaggio, bensì l’attività di prostituzione.In definitiva, mancano, nella ricostruzione avversata, elementi univocamente interpretabilinel senso fatto proprio dai giudici di merito.2.3.

Con il terzo motivo sono state eccepite la contraddittorietà e la mancanza dellamotivazione in punto di circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3ter, d.lgs. n. 286del 1998.A fronte della formulazione di uno specifico motivo di appello sul punto, la Cortebresciana ha omesso graficamente ogni considerazione, avendo reso una motivazioneimplicita da ritenersi, dunque, assente.La ricorrente ha lamentato una sorta di contradditorietà della sentenza laddove, da unlato, ha ricondotto il pagamento delle somme all’imputata al viaggio dalla Nigeria e, dall’altro,ha ritenuto dimostrato il reclutamento al fine di fare esercitare la prostituzione senza unidoneo supporto probatorio.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le convergenti sentenze di merito hanno individuato la principale fonte di prova acarico dell’imputata nelle dichiarazioni rese dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXX che hadescritto (in sede di sommarie informazioni del 7 dicembre 2017 e di incidente probatorio del15 giugno 2020) le modalità con le quali è stata avvicinata in Nigeria dall’imputata (notacome XXXXXXX) che le chiedeva se fosse interessata trasferirsi in Italia in cambio dellasomma di 25.000 euro che avrebbe potuto restituirle una volta giunta a destinazione.Descritti i vari trasferimenti precedenti al viaggio e le modalità con le quali, arrivata inItalia, si era stabilita a Brescia (proprio nell’abitazione della citata XXXXXXX), la teste hariferito che la donna le aveva detto che per pagare il debito avrebbe dovuto prostituirsi, leaveva dato i preservativi e le aveva indicato il luogo dello svolgimento dell’attività e lecorrelate tariffe.Trasferitasi, dopo poco, presso un’altra abitazione aveva cambiato soggetto al qualecorrispondere una parte dei proventi dell’attività di meretricio che, sia pure parzialmente,continuavano ad andare a XXXXXXX con versamenti effettuati direttamente in Nigeria.La teste, una volta lasciata anche la seconda abitazione di Brescia e trasferitasi a Como,era stata contattata dalla madre che le aveva riferito delle ulteriori richieste da partedell’imputata per il pagamento del debito contratto per consentirle di raggiungere l’Italia.Il racconto della teste, con specifico riguardo a quanto ancora rilevante in questa sede –ovvero il ruolo dell’imputata nell’ingresso clandestino della stessa dichiarante in territorioitaliano –, è stato giudicato confermato dai tabulati telefonici delle utenze in uso alla stessaXXXXXnel mese di febbraio 2017, ovvero quando XXXXX è giunta in Italia.In quel periodo si sono riscontrati alcuni contatti tra l’imputata e l’utenza in uso alla madredella teste e sono stati ritenuti dimostrati anche i movimenti tra Nigeria, Salerno, Torino eBrescia esattamente come descritti da [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di primo grado, in particolare, esclusa la ravvisabilità del delitto di trattaoriginariamente contestato al capo F), ha ritenuto perfezionato quello di cui all’art. 12, commi1 e 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo l’imputata reclutato e introdotto nel territorio delloStato, in concorso con altri, una giovane donna che sapeva essere priva di cittadinanza o delpermesso di soggiorno, allo scopo di destinarla alla prostituzione.La Corte di appello ha convalidato il giudizio di attendibilità della teste richiamando anchele dichiarazioni della stessa imputata che ha ammesso di avere avuto un contatto con unnigeriano al momento dell’ingresso di XXXXX in Italia e di essersi interessata per la suasistemazione.Quali elementi di conferma alla tesi accusatoria sono state richiamate conversazioni traXXXXX e l’originaria coimputata [OSCURATO:PERSONA] in punto di cautele da adottare nelle chiamate, lariferibilità all’imputata di una utenza oggetto di indagine, i riferimenti a XXXXXXXinconversazioni che, a dire della difesa, avrebbero dovuto avere significato liberatorio perl’imputata che, secondo quanto ricostruito, si è pacificamente interessata di individuaremezzi e persone che potessero agevolare l’ingresso di XXXXX in Italia allo scopo di avviarlaalla prostituzione e fruire, in parte, dei guadagni derivanti dall’attività di prostituzione.

3. Il primo motivo di ricorso reitera argomenti già efficacemente smentiti dalla Corte diappello di Brescia sulla scorta di una descrizione fattuale della condotta dell’imputataadeguatamente descritta sin dalla sentenza di primo grado.

Le azioni concrete che hanno determinato la consumazione del reato ritenuto dallesentenze di merito sono state descritte in termini completi e poggiano su solide basiprobatorie puntualmente descritte, nei termini esposti al paragrafo che precede.La condotta materiale (rispetto alla quale la ricorrente contesta genericamente lamancanza di adeguata descrizione) è stata precisata sulla base delle dichiarazioni dellapersona offesa, anche alla luce delle ammissioni della ricorrente riportate a pag. 12 dellasentenza impugnata e totalmente trascurate in ricorso.Peraltro, appare davvero illogico ritenere che possa essere stato casuale o del tuttoneutro il fatto che, appena giunta in Italia XXXXX, l’imputata sia stata contattata da uncittadino nigeriano e che lei stessa si sia successivamente interessata del suo trasferimentoa Brescia, come ampiamente confermato dai contatti telefonici dell’utenza in uso all’imputatanel giorno 19 aprile 2017, quando la persona offesa è giunta in Italia (come ricostruiti nellasentenza di primo grado ai fogli 8 e 9).La circostanza che l’imputata sia stata contattata appena giunta XXXXX in territorioitaliano e che si sia interessata per trovarle una sistemazione si pone quale elementocoerente con le stesse dichiarazioni della persona offesa che hanno descritto il ruolo attivo diXXXXXXX in funzione del suo ingresso sul territorio italiano.Così come appare del tutto coerente con le dichiarazioni della persona offesa e laricostruzione delle sentenze il fatto che vi siano stati dei pagamenti da parte di XXXXXinfavore dell’imputata (pag. 16 della sentenza di appello).La mancanza di contatti diretti con soggetti legati alla malavita nigeriana (argomento giàspeso nel giudizio di appello) è stata affrontata dalla sentenza della Corte bresciana e risoltanel senso (del tutto logico) della non decisività della circostanza.La condotta di XXXXXXXrisale al momento in cui la giovane donna avviata allaprostituzione si trovava in Nigeria: è l’imputata a contattare la ragazza aiutandola araggiungere l’Italia, facendola andare a Brescia ed avviandola alla prostituzione.Anche dopo il suo trasferimento i proventi andavano, in parte, a XXXXXXX.Il ruolo dell’imputata è stato ampiamente illustrato e le deduzioni difensive sul punto sonomanifestamente infondate.4.

Il secondo motivo è, anch’esso, inammissibile.In primo luogo, lo è nella parte in cui viene sollecitata a questa Corte la rivalutazione delledichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni (pag. 9 del ricorso).Invero, quanto alle fonti indiziarie descritte, deve evidenziarsi come sia preclusa a questaCorte ogni attività di reinterpretazione o nuova valutazione del compendio dichiarativorientrando tale attività nell’esclusiva pertinenza del giudice di merito (Sez. 2, n. 4218 del15/01/2026, Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n.20806 del 05/05/2011, Rv. 250362 - 01).Quanto alla postulata riqualificazione della condotta quale sfruttamento dellaprostituzione in lugo del reato ritenuto dai giudici di merito, deve ritenersi immune da vizi laconclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito.Invero, deve essere considerato che la ricorrente ha realizzato condotte prodromicheall’ingresso della cittadina straniera e alla sua sistemazione sul territorio italiano, in cambiodella percezione di somme di denaro; tali azioni non si sono limitate, dunque, a quelle disfruttamento della prostituzione, con la conseguenza che la qualificazione operata apparecorretta e immune da vizi.5.

Quanto all’ultimo motivo, con il quale la decisione è stata censurata per omessamotivazione in merito alla circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286del 1998, deve rilevarsene, ancora una volta, l’inammissibilità.Sul punto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la Corte di appello di Brescia hareso una motivazione implicita desumibile dal complessivo contenuto della sentenzaimpugnata.In effetti, è tutta la ricostruzione delle sentenze di merito che si pone in termini di radicaleincompatibilità con la prospettazione difensiva di insussistenza della circostanza aggravante;prospettazione che, come evidenziato in ricorso, è stata implicitamente smentita dalla Cortebresciana.Si tratta di profilo della motivazione che non ne inficia, in alcun modo, la correttezza e lavalidità dovendosi, ancora una volta, ribadire il principio per cui «l'omesso esame di unmotivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile conla struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche egiuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257del 12/06/2025, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 – 01; Sez. 1,n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 - 01).6.

Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamentodella somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGAMIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma diquella emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Brescia il 21 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta ad XXXXXXXXy a due anni eotto mesi di reclusione e 16.666,66 euro di multa per il reato ad essa ascritto al capo F) dellarubrica riqualificato ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.Sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, delle risultanze di intercettazionitelefoniche e dei tabulati di alcune utenze cellulari è stata ritenuta provata la condottadell’imputata consistita nell’agevolazione dell’ingresso clandestino diXXXXXXXXXXXXXXXX nel territorio nazionale con la finalità di sfruttarne l’attività diprostituzione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata XXXXXper mezzodel proprio difensore fiduciario articolando tre motivi.2.1. Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione manifestamente illogica e/o mancantein punto di elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestinaritenuto dai giudici di merito.La motivazione in ordine alla questione della mancanza di contatti tra l’imputata e coloroche hanno organizzato il viaggio di XXXXXin Italia è apodittica e non consente di coglierequale sia, in concreto, la condotta che ha favorito l’ingresso dalla teste in territorio italiano.L’assenza di contatti con soggetti dediti al traffico di esseri umani integra un vuotoricostruttivo decisivo, così come la descrizione del fatto che i pagamenti venivano eseguiti inNigeria.Tutto ciò si pone in termini distonici rispetto al ruolo ascritto all’imputata rispetto al quale igiudici di merito hanno svolto considerazioni meramente deduttive.A conforto di quanto sostenuto è stata richiamata anche la conversazione n. 5609 del2017 a dimostrazione del fatto che la ricorrente non ha mai chiesto soldi.2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti, promiscuamente, violazione di legge econtraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione del reatocome favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in luogo di quello di favoreggiamentodella prostituzione.Non avendo la ricorrente svolto alcuna attività di intermediazione e non avendo ricevuto ilpagamento di alcuna somma di denaro, la ricostruzione della fattispecie è stata compiuta intermini contrastanti rispetto alle risultanze istruttorie.Dal contenuto delle intercettazioni è emerso che, semmai, i debiti contratti da XXXXXconl’imputata riguardavano non già il viaggio, bensì l’attività di prostituzione.In definitiva, mancano, nella ricostruzione avversata, elementi univocamente interpretabilinel senso fatto proprio dai giudici di merito.2.3. Con il terzo motivo sono state eccepite la contraddittorietà e la mancanza dellamotivazione in punto di circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3ter, d.lgs. n. 286del 1998.A fronte della formulazione di uno specifico motivo di appello sul punto, la Cortebresciana ha omesso graficamente ogni considerazione, avendo reso una motivazioneimplicita da ritenersi, dunque, assente.La ricorrente ha lamentato una sorta di contradditorietà della sentenza laddove, da unlato, ha ricondotto il pagamento delle somme all’imputata al viaggio dalla Nigeria e, dall’altro,ha ritenuto dimostrato il reclutamento al fine di fare esercitare la prostituzione senza unidoneo supporto probatorio.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le convergenti sentenze di merito hanno individuato la principale fonte di prova acarico dell’imputata nelle dichiarazioni rese dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXX che hadescritto (in sede di sommarie informazioni del 7 dicembre 2017 e di incidente probatorio del15 giugno 2020) le modalità con le quali è stata avvicinata in Nigeria dall’imputata (notacome XXXXXXX) che le chiedeva se fosse interessata trasferirsi in Italia in cambio dellasomma di 25.000 euro che avrebbe potuto restituirle una volta giunta a destinazione.Descritti i vari trasferimenti precedenti al viaggio e le modalità con le quali, arrivata inItalia, si era stabilita a Brescia (proprio nell’abitazione della citata XXXXXXX), la teste hariferito che la donna le aveva detto che per pagare il debito avrebbe dovuto prostituirsi, leaveva dato i preservativi e le aveva indicato il luogo dello svolgimento dell’attività e lecorrelate tariffe.Trasferitasi, dopo poco, presso un’altra abitazione aveva cambiato soggetto al qualecorrispondere una parte dei proventi dell’attività di meretricio che, sia pure parzialmente,continuavano ad andare a XXXXXXX con versamenti effettuati direttamente in Nigeria.La teste, una volta lasciata anche la seconda abitazione di Brescia e trasferitasi a Como,era stata contattata dalla madre che le aveva riferito delle ulteriori richieste da partedell’imputata per il pagamento del debito contratto per consentirle di raggiungere l’Italia.Il racconto della teste, con specifico riguardo a quanto ancora rilevante in questa sede –ovvero il ruolo dell’imputata nell’ingresso clandestino della stessa dichiarante in territorioitaliano –, è stato giudicato confermato dai tabulati telefonici delle utenze in uso alla stessaXXXXXnel mese di febbraio 2017, ovvero quando XXXXX è giunta in Italia.In quel periodo si sono riscontrati alcuni contatti tra l’imputata e l’utenza in uso alla madredella teste e sono stati ritenuti dimostrati anche i movimenti tra Nigeria, Salerno, Torino eBrescia esattamente come descritti da [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di primo grado, in particolare, esclusa la ravvisabilità del delitto di trattaoriginariamente contestato al capo F), ha ritenuto perfezionato quello di cui all’art. 12, commi1 e 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo l’imputata reclutato e introdotto nel territorio delloStato, in concorso con altri, una giovane donna che sapeva essere priva di cittadinanza o delpermesso di soggiorno, allo scopo di destinarla alla prostituzione.La Corte di appello ha convalidato il giudizio di attendibilità della teste richiamando anchele dichiarazioni della stessa imputata che ha ammesso di avere avuto un contatto con unnigeriano al momento dell’ingresso di XXXXX in Italia e di essersi interessata per la suasistemazione.Quali elementi di conferma alla tesi accusatoria sono state richiamate conversazioni traXXXXX e l’originaria coimputata [OSCURATO:PERSONA] in punto di cautele da adottare nelle chiamate, lariferibilità all’imputata di una utenza oggetto di indagine, i riferimenti a XXXXXXXinconversazioni che, a dire della difesa, avrebbero dovuto avere significato liberatorio perl’imputata che, secondo quanto ricostruito, si è pacificamente interessata di individuaremezzi e persone che potessero agevolare l’ingresso di XXXXX in Italia allo scopo di avviarlaalla prostituzione e fruire, in parte, dei guadagni derivanti dall’attività di prostituzione. 3. Il primo motivo di ricorso reitera argomenti già efficacemente smentiti dalla Corte diappello di Brescia sulla scorta di una descrizione fattuale della condotta dell’imputataadeguatamente descritta sin dalla sentenza di primo grado. Le azioni concrete che hanno determinato la consumazione del reato ritenuto dallesentenze di merito sono state descritte in termini completi e poggiano su solide basiprobatorie puntualmente descritte, nei termini esposti al paragrafo che precede.La condotta materiale (rispetto alla quale la ricorrente contesta genericamente lamancanza di adeguata descrizione) è stata precisata sulla base delle dichiarazioni dellapersona offesa, anche alla luce delle ammissioni della ricorrente riportate a pag. 12 dellasentenza impugnata e totalmente trascurate in ricorso.Peraltro, appare davvero illogico ritenere che possa essere stato casuale o del tuttoneutro il fatto che, appena giunta in Italia XXXXX, l’imputata sia stata contattata da uncittadino nigeriano e che lei stessa si sia successivamente interessata del suo trasferimentoa Brescia, come ampiamente confermato dai contatti telefonici dell’utenza in uso all’imputatanel giorno 19 aprile 2017, quando la persona offesa è giunta in Italia (come ricostruiti nellasentenza di primo grado ai fogli 8 e 9).La circostanza che l’imputata sia stata contattata appena giunta XXXXX in territorioitaliano e che si sia interessata per trovarle una sistemazione si pone quale elementocoerente con le stesse dichiarazioni della persona offesa che hanno descritto il ruolo attivo diXXXXXXX in funzione del suo ingresso sul territorio italiano.Così come appare del tutto coerente con le dichiarazioni della persona offesa e laricostruzione delle sentenze il fatto che vi siano stati dei pagamenti da parte di XXXXXinfavore dell’imputata (pag. 16 della sentenza di appello).La mancanza di contatti diretti con soggetti legati alla malavita nigeriana (argomento giàspeso nel giudizio di appello) è stata affrontata dalla sentenza della Corte bresciana e risoltanel senso (del tutto logico) della non decisività della circostanza.La condotta di XXXXXXXrisale al momento in cui la giovane donna avviata allaprostituzione si trovava in Nigeria: è l’imputata a contattare la ragazza aiutandola araggiungere l’Italia, facendola andare a Brescia ed avviandola alla prostituzione.Anche dopo il suo trasferimento i proventi andavano, in parte, a XXXXXXX.Il ruolo dell’imputata è stato ampiamente illustrato e le deduzioni difensive sul punto sonomanifestamente infondate.4. Il secondo motivo è, anch’esso, inammissibile.In primo luogo, lo è nella parte in cui viene sollecitata a questa Corte la rivalutazione delledichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni (pag. 9 del ricorso).Invero, quanto alle fonti indiziarie descritte, deve evidenziarsi come sia preclusa a questaCorte ogni attività di reinterpretazione o nuova valutazione del compendio dichiarativorientrando tale attività nell’esclusiva pertinenza del giudice di merito (Sez. 2, n. 4218 del15/01/2026, Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n.20806 del 05/05/2011, Rv. 250362 - 01).Quanto alla postulata riqualificazione della condotta quale sfruttamento dellaprostituzione in lugo del reato ritenuto dai giudici di merito, deve ritenersi immune da vizi laconclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito.Invero, deve essere considerato che la ricorrente ha realizzato condotte prodromicheall’ingresso della cittadina straniera e alla sua sistemazione sul territorio italiano, in cambiodella percezione di somme di denaro; tali azioni non si sono limitate, dunque, a quelle disfruttamento della prostituzione, con la conseguenza che la qualificazione operata apparecorretta e immune da vizi.5. Quanto all’ultimo motivo, con il quale la decisione è stata censurata per omessamotivazione in merito alla circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286del 1998, deve rilevarsene, ancora una volta, l’inammissibilità.Sul punto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la Corte di appello di Brescia hareso una motivazione implicita desumibile dal complessivo contenuto della sentenzaimpugnata.In effetti, è tutta la ricostruzione delle sentenze di merito che si pone in termini di radicaleincompatibilità con la prospettazione difensiva di insussistenza della circostanza aggravante;prospettazione che, come evidenziato in ricorso, è stata implicitamente smentita dalla Cortebresciana.Si tratta di profilo della motivazione che non ne inficia, in alcun modo, la correttezza e lavalidità dovendosi, ancora una volta, ribadire il principio per cui «l'omesso esame di unmotivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile conla struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche egiuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257del 12/06/2025, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 – 01; Sez. 1,n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 - 01).6. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamentodella somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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