CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
spa, quale procuratore con rappresentanza dellegale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMassimiliano Petrini, per procura speciale in atti;-controricorrente--nonché-[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E MACERONE - SOCIETA’ COOPERATIVA in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappres. p.t.;Numero registro generale 1240/2022Numero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 13214/2026Data pubblicazione 07/05/2026-intimata-avverso la sentenza n. 2801/2021, resa dalla Corte d’Appello di Bologna,pubblicata in data 5/11/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28.04.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa BCC [OSCURATO:PERSONA] spa otteneva dal Tribunale di Forlì il decretoingiuntivo, in data 1.4.2015 provvisoriamente esecutivo, per l'importo di€ 76.648,04, oltre interessi come da domanda, nei confronti di WilliamCalbucci (quale titolare di conto corrente) e di [OSCURATO:PERSONA] (qualefideiussore del primo), somma dovuta a titolo di scoperto di conto correntepresso la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] RomagnaCentro e Macerone s.c. in a. s.Con sentenza del 2017 il Tribunale, ritenendo che fosse oneredell'opponente avviare la procedura di mediazione sulla base dellagiurisprudenza della Suprema Corte, dichiarava improcedibilel'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Magnani.Con sentenza del 5.11.2021, la Corte territoriale accoglieva l’appello dellaMagnani osservando che: recentemente la questione dell'individuazionedel soggetto onerato dell'avvio del procedimento di mediazioneobbligatoria nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, era stataesaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che"nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5,comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti conrichiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio diopposizione e decise le istanze di concessione o sospensione dellaprovvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura dimediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa nonsi attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bisNumero registro generale 1240/2022Numero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 13214/2026Data pubblicazione 07/05/2026conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. SS. UU. n.19596/2020); pertanto, l'onere di avviare il procedimento di mediazioneobbligatoria (quale condizione di procedibilità) entro il termine assegnatodal Tribunale andava addossato alla Banca opposta, quale appellata;tuttavia, l’appellata, in considerazione dell'orientamento espresso dalleSS.UU. con la sentenza n. 19596/2020, sosteneva che la Cassazioneaveva imprevedibilmente mutato la propria precedente interpretazionedella norma processuale, come consolidatasi a partire dalla sentenza n.24629/2015; non sussistevano però i presupposti per l'accoglimento dellasuddetta richiesta di rimessione in termini, in quanto la giurisprudenzarichiamata in tema di overruling presuppone che il successivo indirizzo disegno contrario a quello precedentemente fissato fosse dotato delcarattere dell'imprevedibilità; ne consegue che una pronuncia delleSezioni Unite che componga un contrasto sull'interpretazione di unanorma processuale non assume mai il carattere dell'imprevedibilità;proprio il quadro interpretativo sopra delineato, ripreso anche dalle SezioniUnite, che ha sottolineato la divisione della giurisprudenza di merito afronte di un’unica pronuncia della Cassazione, evidenzia come non si siadi fronte a soluzioni giurisprudenziali consolidate e tali da costituire una“communis opinio” e quindi della imprevedibilità dell'approdointerpretativo; il Tribunale aveva con la propria ordinanza assegnato adentrambe le parti un termine entro il quale avviare la mediazione e quindila Banca, in una tale situazione di contrasto giurisprudenziale, incertezzainterpretativa ed in assenza di un orientamento consolidato, avrebbedovuto prudenzialmente attivarsi, non potendosi quindi configurareun'ipotesi di affidamento incolpevole; in conclusione l'appello andavaaccolto e, in riforma della sentenza appellata, la domanda di cui al ricorsomonitorio era da dichiararsi improcedibile con conseguente revoca deldecreto ingiuntivo, risultando assorbita ogni altra questione; tenuto contoNumero registro generale 1240/2022Numero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 13214/2026Data pubblicazione 07/05/2026del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia diprimo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione dicondanna alle spese, le spese del giudizio di entrambi i gradi erano dacompensate fra le parti, in considerazione dell'esito del giudizio nel suocomplesso.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzad’appello, affidandosi a sette motivi. Resiste la BCC [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia nullita’ della sentenza (art. 360 n. 3 cpc) per nonavere la Corte d’appello motivato la mancata condanna delle spese di litein modo specifico, ex art. 91 e art. 92 cpc, in quanto l’affermazione “ilCollegio ritiene che le spese del giudizio di entrambi i gradi vadanocompensate fra le parti”, non rappresentava una reale motivazione.La ricorrente assume che era stato violato generale il principio dellasoccombenza, che poteva essere derogato ex art. 92, comma 2, c.p.c.solamente da specifiche circostanze o aspetti della controversia.Il secondo motivo denunzia violazione di legge ( art. 360 n. 3 cpc ) pererror in iudicando nell’interpretazione degli art. 91 e art. 92 cpc.Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 92 cpc, non essendoconfigurabile una soccombenza reciproca, in quanto la causa è stata decisasulla base di un’eccezione pregiudiziale tempestivamente.Il quarto motivo denunzia violazione di legge in ordine all’ipotetica assolutanovita’ della questione trattata ex ar. 91 e art 92 cpc.Il quinto motivo denunzia violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) in relazioneal mutamento improvviso di giurisprudenza ex art. 91 e art. 92 cpc.Il sesto motivo denunzia violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) in relazionealla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, data la possibilità dicompensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionaliNumero registro generale 1240/2022Numero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 13214/2026Data pubblicazione 07/05/2026ragioni» (previste nei giudizi introdotti dal 4.7.2009 fino al 10.11.2014 epoi recuperate dal citato intervento della Corte Costituzionale del 2018).Il settimo motivo denunzia violazione di legge (art. 360 n. 3) per assenzaanche di gravi ed eccezionali ragioni ai fini della compensazione dellespese.Il primo motivo è fondato. Va osservato che, in relazione ad un giudizioche ha avuto esiti contrapposti quanto al primo ed al secondo grado, nonsi coglie la ratio decidendi della disposta compensazione nella formula “inconsiderazione dell’esito del giudizio nel suo complesso”.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la regolazionedelle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano alvincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quantoaltri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuoridei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima partedell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiedeun'adeguata motivazione da parte del giudice (Cass., n. 28515/2025; n.14411/2016).Nella specie, in sostanza, viene in rilievo una motivazione apparente delladisposta compensazione, fondata su affermazione del tutto generica.Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, la sentenzaimpugnata va cassata per quanto di ragione, assorbiti gli altri motivi.Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, disponendo la compensazione delle spese dei due gradidi merito per essere intervenuta in corso di giudizio, e dopo la proposizionedell’appello, la giurisprudenza determinante rispetto alla questionedirimente, coerentemente peraltro a quanto affermato dalle Sezioni Unitenella sentenza in questione nel presente giudizio («In considerazione dellanovità e complessità delle questioni trattate, nonché dei dubbiNumero registro generale 1240/2022Numero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 13214/2026Data pubblicazione 07/05/2026interpretativi esistenti in materia, il Collegio ritiene equo compensareintegralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio»).Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, sulla base delvalore determinato dall’importo delle spese processuali astrattamenteliquidabile per i due gradi di giudizio di merito, considerando il parametrominimo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbitigli altri motivi, e cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione.Decidendo nel merito, compensa le spese dei due gradi di merito.Condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore della partericorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]