CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 14852/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a Scisciano ( NA ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e , in subordine , per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore di fiducia degli imputati, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai ricorsi ed insiste per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Nola ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di lesioni personali in concorso, commesso a Scisciano il 4 giugno 2018 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e li ha condannati alla pena di un anno di reclusioneciascuno, oltre al risarcimento dei danni a favore delle persone offese . È stata accordata la sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA]. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21/10/2024. I fatti originano da una lite scaturita a causa del mancato pagamento, da parte delle persone offese, dei canoni di locazione di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], occupato dalle stesse. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], recatosi presso l'abitazione delle persone offese , era giunto alle vie di fatto, coadiuvato dalla sorella, secondo la tesi accolta dai giudici di merito. 2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati.I ricorsi, pur presentati separatamente, sollevano molte censure comuni. 2.1. Con unaprima, si lamentano la violazione di legge e la conseguente nullità della sentenza d’appello, che si tradurrebbe anche in un “vizio di motivazione”, in quanto la condanna si riferirebbe a fatti accaduti dopo la sentenza di primo grado. La difesa sostiene che i fatti oggetto del capo d’imputazione, indicati come avvenuti il 4/6/2018, sarebberosuccessivi alla data della sentenza del giudice di prime cure, per come indicata nella sentenza d’appello, ovvero il 26/1/2017. La mancanza di un effettivo riferimento alla sentenza impugnata (che sarebbe, in realtà, la “n. 2220/21 del 16.11.2021 del Tribunale di Nola”, come si scrive nei ricorsi) determinerebbe la nullità della sentenza d’appello. 2.2. Con unaseconda censura – anch'ess a comune ad entrambi i ricorsi – si lamenta l’omessa valutazione delle doglianze difensive sulle dichiarazioni delle persone offese, ritenute inattendibili e caratterizzate dadiscrasie e contraddizioni. In particolare,[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accusato , nell'immediatezza dei fatti, dolore alla mano allorché in ospedale, rivolgendosi al proprio medico solo in un secondo momento, senza allegare referti di radiografia e TAC prescritte. Si sottolinea l'assenza di motivazione medico-legale circa l'avvenuta sua guarigione e si lamenta l’omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., con la nomina di un perito. Questi avrebbe potuto chiarire le lesionioccorse ei tempi di guarigione, specie ai fini della riqualificazione del reato nell'ipotesi punibile ex articolo 52, comma 2, lettera b), d.lgs. 274/2000. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta , ancora, l'illogicità della sentenza d’appello laddove sostiene la sua responsabilità per le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA](che, per l’accusa, sarebbe stato colpito con un pugno) . L 'azione sarebbe conseguita al suo violento allontanamento dall’abitazione da parte delle persone offese, come dichiarato dallacoimputata: dunque, sarebbe priva di dolo. Carentesarebbe la motivazione circa le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA], per le quali la sentenza si sarebbe limitata ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe calpestata sull'addome, senza indicare altri elementi a sostegnodell’accusa. Infine, non sarebbe credibile che il [OSCURATO:PERSONA] fosse riuscito da solo a contrastare l’azione violenta delle tre persone offese, provocando le lesioni contestate. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], si aggiunge che la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe stata determinante per comprendere se lelesioni lamentate da [OSCURATO:PERSONA] riconducibil i alla sua condotta o a quella del fratello. Si eccepisce, al riguardo, l'assenza delnesso di causalità tra l'azione attribuitale, quella di tirare via [OSCURATO:PERSONA] i capelli, e le lesion i da costei subite. La sua azione, in ogni caso, sarebbe stata connotata dalla legittima difesa del fratello o almeno dallo stato d’ira determinato dall’aggressione da questi subita. Al riguardo, si contestal'illogica ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui il fratellosi sarebbe recato da solo presso l'abitazione in questione per minacciare gli occupanti. 2.5. Infine, con un ulteriore motivo, anch’esso comune ai due ricorrenti, si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione basata sulla mancanza di elementi positivi di valutazione e sulla mancata valutazione della resipiscenzadei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo – con cui ci si duole che i fatti sarebbero successivi alla data della sentenza di primo grado –è infondato. L'indicazioneinesatta, nella sentenza d’appello, della data della sentenza di primo grado è frutto di un palese errore materiale, peraltro del tutto ininfluente sull'individuazione della decisione appellata: individuazione su cui, in ragione del capo d’imputazione riportato nella sentenza d’appello, del chiaro riferimento, nella motivazione, ai fatti in esso descritti e alle persone offese, gli stessi ricorrenti non hanno avuto dubbi. Infatti, costoro hanno menzionato, nel loro ricorso, a p. 2, la sentenza“n. 2220/21 del 16.11.2021 del Tribunale di Nola”, mostrando di aver ben compreso quale fosse il provvedimento da loro impugnato. Come noto, del resto, l'art. 546 cod. proc. pen., applicabile al giudizio d’appello ex art. 598 cod. proc. pen., prescrive quale debba essere il contenuto della sentenza, sancendone la nullità solo per la mancanza di motivazione o la mancanza o incompletezza del dispositivo (in termini simili Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Borella, Rv. 252403-01 e Sez. 5, n. 535 del 21/02/1995, Spataro, Rv. 201047-01): casi qui non ricorrenti. 2. Tutte le restanti doglianze –ad eccezione di quella relativa al la chiesta verifica dellelesioni occorse a [OSCURATO:PERSONA] ai conseguenti riverberi sul regime sanzionatorio, di cui si dirà oltre – sono infondate, sollecitando giudizi di merito inibiti in questa sede. Va, infatti,ribadito che in sede di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata dal giudice del merito. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). Anche il travisamento della prova –la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato –può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010,Rv. 249035-01). Nel caso di specie, l'impianto probatorio si è fondato sulle testimonianze delle persone offese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ), considerate pienamente attendibili per linearità, credibilità intrinseca e convergenza. Le loro deposizioni – secondo i giudici di merito – hanno trovato , inoltre, riscontro sia nella documentazione medica (in particolare, nei verbali di pronto soccorso del 4 giugno 2018), attestante lesioni e tempistiche compatibili con il loro racconto, sia in quella fotografica (che, secondo i giudici di merito , mostrava ematomi e lividi compatibili con l’aggressione contestata ai ricorrenti). La Corte d’appello, nel riesaminare le doglianze difensive , circa presunte discrasie o contraddizioni nel narrato delle persone offese, ha conferma t o la coerenza e attendibilità delle loro dichiarazioni , motivando sul punto in modo congruo e affrontando esplicitamente le contestazioni difensive. Ha ritenuto che l'analisi incrociata delle loro deposizioni non rivelasse divergenze significative e ha fornito una spiegazione logica alle circostanze contestate. Ha ritenuto, ad esempio,plausibile che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero aver sentito la fase iniziale dell’aggressione portata daSerpico [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] , anche se in quel momento si trovavano in altre stanze dell’appartamento.E ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA], inizialmente entrato da solo nell'abitazione in questione, con fare violento e minaccioso, era stato poirag giunto d a [OSCURATO:PERSONA] , che aveva dato man forte all’azione del fratello, tirando per i capelli [OSCURATO:PERSONA], facendola cadere in terra. I giudici di merito, con valutazione esente da vizi, hannoritenuto, ancora, la narrazione difensiva irragionevole e hanno escluso la scriminante della legittima difesa, poiché l'aggressione era stata iniziata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], essendosi, le persone offese, limitate a cercare di mandar via [OSCURATO:PERSONA] dall’abitazione da loro detenuta allorché questiaveva iniziato ad aggredirli. In siffatto contesto, l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] è stato valutato – in modo certamente non manifestamente illogico –come un'azione di sostegno alla condotta del fratello e non come una reazione a un "pericolo attuale di un'offesa ingiusta".Tanto sulla base di una coerente ricostruzione della dinamica dei fatti, secondo cui, allorché [OSCURATO:PERSONA]"tirava via la [OSCURATO:PERSONA] per i capelli, facendola cadere a terra", consentendo al fratello di calpestarla sull’addome, l'imputata era "senz'altro consapevole di ledere l’altrui integrità fisica". Al riguardo, peraltro, si consideri che l'affermata sussistenza dell’esimente della legittima difesa si fonda su una ricostruzione del fatto alternativa, rispetto a quella posta alla base della condanna: ciò che invalida in radice la doglianza, poiché –si ripete – il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione (Sez. 5, n. 16128 del 15/3/2024, non massimata). Dunque, vanno disattese tutte le doglianze volte a contestare l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti, miranti semplicemente a prospettare la credibilità di una diversa ricostruzione del fatto, in violazione dei principi di diritto anzidetti. 3. Anche i motivi inerenti all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate sono infondati. La sentenza impugnata ha confermato, sul punto,la decisione del primo giudice. Orbene, il Tribunale di Nola ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche considerando la "personalità negativa" degli imputati e la "assenza di elementi positivi di valutazione" per entrambi. Tale motivazionesfugge al sindacato di legittimità in quanto non manifestamente illogica o arbitraria, nonché conforme a diritto: essendoin tali casi, come noto, sufficiente l'assenza di elementi di segno positivo per negare le menzionate circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01). Quanto all'attenuante dell'aver agito "sotto l'immediata influenza di uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui", oltre a valere quanto già detto (trattandosi di valutazione riservata al giudice del merito, censurabile solo se affetta dai menzionati vizi motivazionali o da violazioni di legge ), va rimarcato come la relativa questione non sia stata, in tali termini, devoluta al giudice d’appello. Ed ènoto che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate con i motivi di appello, tranne non siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non necessitino di accertamenti di fatto o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): casi qui non ricorrenti. Se così non fosse, sarebbe invero inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo , difetto di motivazione su una questione sottratta –in ipotesi, anche in modo strumentale – alla sua cognizione, non essendogli stata devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631-01). Non è, dunque, prospettabile, in sede di legittimità, la questione circa la ricorrenza di una data attenuante, se non già sollevata dinanzi al giudice d’appello (in tal senso si vedano, ad esempio, Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, Rv. 286536- 01, sull'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, nonché Sez. 2, Sentenza n. 43420 del 28/9/2022, non massimata). 4. Come anticipato, la sentenza d’appello va annullata con rinvio per un nuovo giudizio in relazione alla errata qualificazione delle lesioni occorse a [OSCURATO:PERSONA] al conseguente trattamento sanzionatorio. Invero, secondo l’accertamentooperato dal Tribunale, mentre per [OSCURATO:PERSONA] lesioni sono guarite in 3 giorni e per [OSCURATO:PERSONA] in 7 giorni, “in data 13.07.18, il fisiatra Dott. R. Martino, dichiarava la [OSCURATO:PERSONA] [ [OSCURATO:PERSONA] ] clinicamente guarita dopo ben 40 giorni ovvero dal 04.06.2018 al 18.07.2018 (documentazione medica, in atti)” (p. 16 sentenza di primo grado). Orbene, l’accertata avvenuta guarigione in data13/7/2018 (confermata dal giudice d’appelloa p. 6 della relativa sentenza) deve far ritenere che la malattia sia durata fino al 12/7/2018: ovvero che la stessa si sia protratta solo per 39 giorni, e non per 40(come erroneamente dedotto dai giudici di merito). Consegue, da ciò, l’ipotetica possibilità di applicare le pene previste dal d.lgs. 274/2000. Infatti, come chiarito da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286153-01, da un lato, «in ordine ai fatti commessi fino al 29 dicembre 2022, se l'azione penale è stata esercitata entro il medesimo 29 dicembre 2022, permane la competenza del tribunale in applicazione del criterio della perpetuatio iurisdictionis»; dall’altro, tuttavia, «la modifica della competenza incide sull'individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare.La soluzione non sarà, però, automaticamente quella dell'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime "ordinario", in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, e secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale»(così, in motivazione, le dette Sezioni Unite). La pena detentiva in concreto più sfavorevole eventualmente applicata per un reato assoggettato, in ipotesi, a quelle irrogabili dal Giudice di pace sarebbe, peraltro,illegale (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv. 247856-01). Naturalmente, la decisione suquale sia, in concreto , il trattamento più favorevole non può che essere compiuta dal giudice del merito: sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio. Resta, ovviamente, ferma l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità penale dei ricorrent i, nei termini detti, in ragione del rigetto delle ulteriori doglianze mosse dai medesimie della sua conseguente definitività. 5. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo e