CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 177. R.G. 27759 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, ripropone profili di censura schiettamente di merito già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto meramente confutativo a fronte di adeguata motivazione scevra di vizi logico-giuridici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, che richiama la selvaggia e gratuita aggressione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il o