CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 10995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Morgante) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo ad una precedente condanna specifica ed alla assenza di connotati di tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigl sore [OSCURATO:PERSONA] s.dente Or AngOlo ostanzo [OSCURATO:PERSONA].':,21-,