CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 33557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.TERRANA Gaetano e TERRANA Andrea ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe la quale ha in parte riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la deci- sione del Tribunale di Palermo che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato. 2. I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtellì) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell'esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, pe- raltro fissato sui criterio medio - minimi edittali e sul giudizio di valenza tra circo- stanze di segno opposto, fornendo esauriente e non illogica motivazione delle ra- gioni per cui la pena è risultata discosta dai valori minimi affittali (gravi precedenti penali per TERRANA Gaetano) e per la pluralità dei reati predatori dagli stessi realizzati a distanza di un giorno, così da denotare una personalità incline al delitto per entrambi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P '