CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 46890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore dell'imputata che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere - comparendo quale testimone in un processo - rivolto ad [OSCURATO:PERSONA] (che non era parte di quel processo) l'epiteto di "cretino" e di "inadatto alla professione medica". 1.1. In risposta ai motivi di appello della parte civile, il Tribunale osservava quanto segue. Preso atto della dispersione del fascicolo processuale del Giudice di pace, ricostituito per quanto possibile il medesimo, il Tribunale stesso non riteneva di acquisire, su istanza della difesa, le schede di valutazione professionale del [OSCURATO:PERSONA] (quale medico addetto alla struttura sanitaria diretta dall'imputata) perché non indispensabili ai fini del decidere e non emergendo per tabulas che fossero state prodotte in prime cure. Quanto al merito, il Tribunale osservava che l'art. 198 del codice di rito impone al testimone di rispondere alle domande delle parti e che pertanto l'imputata [OSCURATO:PERSONA], escussa nel diverso processo quale testimone, aveva pronunciato le espressioni denunciate come diffamatorie proprio nel rispondere alle domande (su una conversazione con una terza persona in cui aveva espresso dei giudizi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) che le erano state rivolte, dovendo così ritenersi, la sua condotta, scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (così affermava il Tribunale osservando come l'odierna imputata avesse, appunto, assolto al suo dovere di testimone). 2. Propone ricorso la parte civile, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, non rilevata dal Tribunale, per avere, il Giudice di pace, deciso su atti difformi da quelli assunti in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva tardato a depositare le motivazioni della pronuncia di assoluzione, rispondendo, alle sollecitazioni della parte civile, che il fascicolo processuale era andato perduto. Lo stesso Giudice di pace ne aveva ordinata la ricostituzione. L'ordinanza in questione, però, non era stata notificata all'imputato ed al suo difensore. A seguito di ciò, non venivano ricostituiti gli allegati alla denuncia querela (contenenti le frasi ritenute offensive), l'ulteriore documentazione prodotta dalla parte civile, così che era venuto a mancare l'intero contributo probatorio offerto dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva così redatto la sentenza (tre anni dopo la pronuncia del dispositivo), fondandosi solo su una parziale ricostituzione degli atti, quelli offerti dall'accusa. Una situazione di cui la parte civile era venuta a conoscenza solo all'udienza di discussione del gravame, celebrata il 24 novembre 2022. Da tutto ciò derivava la nullità, l'inesistenza o l'abnormità della sentenza di prime cure. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali e la violazione di legge in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio in sede di ricostituzione degli atti del fascicolo andato smarrito. Si era omessa la notifica dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 113 codice di rito; lo stesso provvedimento era stato pronunciato da un giudice non legittimato dall'art. 112 cod. proc. pen.. Non si era neppure attestata la conformità della copia agli originali ai sensi dell'art. 41 disp. att. cod. proc. pen.. La giurisprudenza di legittimità aveva precisato che la procedura relativa alla ricostituzione degli atti è imposta a pena di nullità (Cass. n. 1207/2009) e che doveva essere preservato il contraddittorio (Cass. 44697/2021). Il Tribunale, poi, non aveva ammesso la produzione delle schede di valutazione allegate all'atto di costituzione della parte civile, affermando che non era certo fossero state prodotte in prime cure, non tenendo così conto del fatto che anche l'indice degli atti era andato smarrito. Dal materiale probatorio di cui si era omessa la ricostituzione sarebbe risultata evidente la non pertinenzialità, al processo allora in corso, degli insulti rivolti alla parte civile dall'imputata, nel corso della sua deposizione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge a seguito dell'avvenuto riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen.. Nel caso di specie era del tutto mancato il nesso di pertinenzialità fra gli insulti ed il contesto in cui erano stati proferiti. Nel diverso procedimento, [OSCURATO:PERSONA] non figurava né come imputato né come persona offesa. Il pubblico ministero stava interrogando la [OSCURATO:PERSONA] su fatti che non coinvolgevano direttamente il [OSCURATO:PERSONA]. Anche il pubblico ministero aveva puntualizzato, nel corso della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che il thema probandum non riguardava [OSCURATO:PERSONA].E si doveva aggiungere che le opinioni espresse durante la deposizione dall'imputata erano del tutto divergenti da quanto la stessa aveva affermato nelle valutazioni periodiche del di lui operato, redatte quale direttore sanitario facente funzioni della struttura sanitaria in cui questi lavorava. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputata ha inviato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Il primo ed il secondo motivo — spesi sulla ricostituzione del fascicolo processuale e sulla sua completezza — sono manifestamente infondati. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che: - la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, n. 7252 del 04/12/2020, dep. 2021, Ruzza, Rv. 280634); - non è nulla, in difetto di specifica previsione, la sentenza deliberata in assenza di documenti che, acquisiti al fascicolo processuale e andati dispersi nel corso del procedimento, non siano stati adeguatamente ricostituiti da parte del giudice (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna, Rv. 276555 ove si è anche precisato che, anche a voler ritenere illegittima la decisione del giudice di merito di disporre la ricostituzione, ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., degli atti del procedimento mancanti senza richiedere, altresì, la produzione di copia dei documenti dispersi, da tale violazione non sarebbe desumibile alcuna ipotesi di nullità); - la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261249); - gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo (Sez. 6, n. 4121 del 17/01/2007, Mancuso, Rv. 236571). 1.1. Da tale inequivoco e complessivo orientamento si deduce che non si è verificata alcuna delle nullità eccepite dalla difesa, anche considerando il fatto che che il contraddittorio sulla avvenuta ricostituzione del fascicolo è stato poi garantito dal successivo grado di giudizio (e, del resto, il Giudice di pace aveva già emesso il dispositivo e doveva, pertanto, procedere al deposito delle motivazioni, consentendo, appunto, il successivo contraddittorio anche sulla ricostituzione degli atti andati dispersi). A tal proposito, poi, non assume rilievo l'eccezione circa la mancata produzione delle schede di valutazione professionale del ricorrente posto che: - non vi sono elementi certi che smentiscano quanto affermato dal Tribunale circa la loro non avvenuta produzione in prime cure; - gli stessi non sono decisivi per la decisione del processo posto che le valutazioni professionali periodiche redatte dal superiore amministrativo (nel caso di specie l'imputata, rispetto al ricorrente) trovano il loro esclusivo fondamento nell'aspetto professionale ed oggettivo del rapporto, non potendosi in esse trasfondere l'eventuale, diversa, opinione personale che il superiore eventualmente nutra nei confronti del soggetto valutato. 2. Anche il terzo motivo è inammissibile, sia perché è interamente versato in fatto, sia perchè è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha osservato come l'imputata abbia proferito le contestate espressioni - denigratorie rispetto alla figura professionale della parte civile - rispondendo alle domande che le parti le avevano rivolto durante la sua escussione come testimone. Anzi, in quella occasione, ella aveva dovuto dar conto del contenuto di una conversazione, registrata, avuta con una terza persona, in cui aveva, appunto, pronunciato tali espressioni, che così, nella sua deposizione, al più erano state ripetute e spiegate (e, nell'imputazione, è accusata per quanto detto come testimone e non per quanto affermato nella conversazione intercettata).E' allora priva di ogni aporia logica la conclusione del Tribunale circa la scriminante ritenuta sussistere, dell'adempimento del dovere della testimone di riferire il vero. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese