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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 11566/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10888/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , VIA F. [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 16082/2022 depositata il03/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale le era stato intimato di pagare, in favore del Comune di Roma, la complessiva somma di €. 205,87 per violazione del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’).

Si costituiva la Prefettura di Roma - UTG Roma mediante funzionario delegato di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo e ottenendo il rigetto del ricorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace lamentando l'illegittimità della pronuncia impugnata nella parte relativa alla sua condanna, in favore di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese di lite, quantificate in €. 112,00, in quanto l'appellata si era costituita in giudizio mediante funzionario delegato, e non mediante Avvocato, con mera domiciliazione presso l'[OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame ritenendo – in conformità a quanto statuito da questa Corte - che l'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato non può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento degli onorari di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (Cass.n. 30597/2017).

Benché in favore dell'ente possono essere liquidate le spese, diverse da quelle generali concretamente affrontate nel giudizio, nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione aveva prodotto una nota spese generica, esorbitante e senza prova di concreto esborso.

2.2. Pertanto, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, con sentenza n. 16082/2022, dichiarava che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio in favore di UTG -Prefettura di Roma; compensava le spese del giudizio del grado, considerato che il motivo di riforma era dipeso da una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado di un orientamento giurisprudenziale; condannava UTG -Prefettura di Roma alla rifusione delle sole spese vive del secondo grado a favore della Iacoboni, liquidate in complessivi €. 91,50, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

3. La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione e il ricorso affidato ad un unico motivo.

Restavano intimate [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma-UTG Roma. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

La ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma, pur avendo accolto l'appello dell'attuale ricorrente, hacondannato la Prefettura di Roma alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendo la liquidazione degli onorari alla controparte privata vincitrice.

1.1. Il motivo è fondato.

Posto che [OSCURATO:PERSONA] è risultata vincitrice nel secondo grado di giudizio con riguardo al thema dedidendum, limitato –rispetto al giudizio di primo grado - alla sola revocazione delle spese di lite, erroneamente riconosciute dal Giudice di Pace a vantaggio di un’Amministrazione costituitasi avvalendosi di un funzionario delegato, trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione dei compensi per l’attività defensionale svolta, come del resto statuito dal medesimo giudice del gravame, da sommarsi all’avvenuta liquidazione delle spese vive a cura dello stesso Tribunale.

2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere cassata nei termini appena riportati, con conseguente decisione nel merito (ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), consistente nel disporre la liquidazione dei soli compensi a favore della parte vincitrice, da distrarsi al difensore antistatario.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi, da distrarsi in favore del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 232,40 per compensi, oltre a confermare in €. 91,50 gli esborsi e gli accessori di legge nella misura del 15%, e del giudizio di legittimità, che liquida in €. 332,40 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 giugno 2024.

La Presidente [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Compostada: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13800/2025 R.G. nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; relativamente all’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 11566/2025,pubblicata il 2 maggio 2025 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2 025, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui la Prefettura di Roma era stata condannat a alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendosi la liquidazione degli onorari in favore della controparte privata vincitrice; rilevato che: − il ricorso è stato ritualmente notificato aElisabetta Iacoboni e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; − l’intimataElisabetta Iacoboni non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che: − il ricorso èfondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, accogliendo il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Roman. 16082 /2022 , ha cassato quest’ultima pronuncia e, decidendo nel merito, ha condannato «l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi» (v. dispositivo p. 4, 3°-4° rigo); − tale indicazione è frutto di un mero errore materiale, come desumibiledal fatto che, in parte narrativa (p. 3, punto 1.), l’ordinanza di questa Corte aveva disposto la condanna del Tribunale nei confronti della Prefettura di Roma,con giudicato interno formatosi sul punto per mancata impugnativa di tale specifica statuizione del Tribunale Civile di Roma; - nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).

P.Q.M. in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da[OSCURATO:PERSONA], dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, sia corretta nel senso che alla pagina 4, 3° rigo del dispositivo, dove la medesima reca scritto «l’Amministrazione comunale» deve intendersi e ritenersi scritto «Prefettura di Roma».

Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n.11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, ai sensi de gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10888/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , VIA F. [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 16082/2022 depositata il03/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale le era stato intimato di pagare, in favore del Comune di Roma, la complessiva somma di €. 205,87 per violazione del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’). Si costituiva la Prefettura di Roma - UTG Roma mediante funzionario delegato di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo e ottenendo il rigetto del ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace lamentando l'illegittimità della pronuncia impugnata nella parte relativa alla sua condanna, in favore di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese di lite, quantificate in €. 112,00, in quanto l'appellata si era costituita in giudizio mediante funzionario delegato, e non mediante Avvocato, con mera domiciliazione presso l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame ritenendo – in conformità a quanto statuito da questa Corte - che l'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato non può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento degli onorari di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (Cass.n. 30597/2017). Benché in favore dell'ente possono essere liquidate le spese, diverse da quelle generali concretamente affrontate nel giudizio, nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione aveva prodotto una nota spese generica, esorbitante e senza prova di concreto esborso. 2.2. Pertanto, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, con sentenza n. 16082/2022, dichiarava che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio in favore di UTG -Prefettura di Roma; compensava le spese del giudizio del grado, considerato che il motivo di riforma era dipeso da una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado di un orientamento giurisprudenziale; condannava UTG -Prefettura di Roma alla rifusione delle sole spese vive del secondo grado a favore della Iacoboni, liquidate in complessivi €. 91,50, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 3. La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione e il ricorso affidato ad un unico motivo. Restavano intimate [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma-UTG Roma. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma, pur avendo accolto l'appello dell'attuale ricorrente, hacondannato la Prefettura di Roma alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendo la liquidazione degli onorari alla controparte privata vincitrice. 1.1. Il motivo è fondato. Posto che [OSCURATO:PERSONA] è risultata vincitrice nel secondo grado di giudizio con riguardo al thema dedidendum, limitato –rispetto al giudizio di primo grado - alla sola revocazione delle spese di lite, erroneamente riconosciute dal Giudice di Pace a vantaggio di un’Amministrazione costituitasi avvalendosi di un funzionario delegato, trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione dei compensi per l’attività defensionale svolta, come del resto statuito dal medesimo giudice del gravame, da sommarsi all’avvenuta liquidazione delle spese vive a cura dello stesso Tribunale. 2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere cassata nei termini appena riportati, con conseguente decisione nel merito (ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), consistente nel disporre la liquidazione dei soli compensi a favore della parte vincitrice, da distrarsi al difensore antistatario. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi, da distrarsi in favore del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 232,40 per compensi, oltre a confermare in €. 91,50 gli esborsi e gli accessori di legge nella misura del 15%, e del giudizio di legittimità, che liquida in €. 332,40 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 giugno 2024. La Presidente [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Compostada: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13800/2025 R.G. nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; relativamente all’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 11566/2025,pubblicata il 2 maggio 2025 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2 025, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui la Prefettura di Roma era stata condannat a alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendosi la liquidazione degli onorari in favore della controparte privata vincitrice; rilevato che: − il ricorso è stato ritualmente notificato aElisabetta Iacoboni e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; − l’intimataElisabetta Iacoboni non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che: − il ricorso èfondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, accogliendo il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Roman. 16082 /2022 , ha cassato quest’ultima pronuncia e, decidendo nel merito, ha condannato «l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi» (v. dispositivo p. 4, 3°-4° rigo); − tale indicazione è frutto di un mero errore materiale, come desumibiledal fatto che, in parte narrativa (p. 3, punto 1.), l’ordinanza di questa Corte aveva disposto la condanna del Tribunale nei confronti della Prefettura di Roma,con giudicato interno formatosi sul punto per mancata impugnativa di tale specifica statuizione del Tribunale Civile di Roma; - nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). P.Q.M. in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da[OSCURATO:PERSONA], dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, sia corretta nel senso che alla pagina 4, 3° rigo del dispositivo, dove la medesima reca scritto «l’Amministrazione comunale» deve intendersi e ritenersi scritto «Prefettura di Roma». Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n.11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, ai sensi de gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così dec
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