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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47564/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, nei ratificare il decreto di sospensione cautelativa n. 4762/2021 emesso in data 8.11.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino, ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. concessa a LAUDANDO Pasquale, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 1.6.2021.

In motivazione, il Tribunale sottolinea che la gravità dei comportamenti tenuti dall'imputato durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, sintomatici dell'assenza di una effettiva volontà di reinserimento sociale del detenuto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LAUDANDO Pasquale deducendo totale assenza di motivazione del provvedimento nella parte in cui ha dichiarato non computabile ai fini dell'espiazione della pena il tempo trascorso in affidamento in prova.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero la prima trasgressione si è verificata dopo meno di un mese dall'inizio della prova e ciò rende del tutto congrua la revoca ex tunc della misura alternativa.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, nei ratificare il decreto di sospensione cautelativa n. 4762/2021 emesso in data 8.11.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino, ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. concessa a LAUDANDO Pasquale, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 1.6.2021. In motivazione, il Tribunale sottolinea che la gravità dei comportamenti tenuti dall'imputato durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, sintomatici dell'assenza di una effettiva volontà di reinserimento sociale del detenuto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LAUDANDO Pasquale deducendo totale assenza di motivazione del provvedimento nella parte in cui ha dichiarato non computabile ai fini dell'espiazione della pena il tempo trascorso in affidamento in prova. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero la prima trasgressione si è verificata dopo meno di un mese dall'inizio della prova e ciò rende del tutto congrua la revoca ex tunc della misura alternativa. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 47564/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris