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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 34826/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2026, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub 1) e 2) del provvedimento impugnato, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesi due di reclusione ed C 650,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che le censure mosse al calcolo della pena complessiva sono del tutto generiche, perché si limitano ad affermare la scarsa chiarezza del metodo utilizzato dal giudice senza indicare quale diverso e più favorevole risultato sarebbe derivato dalle modalità esplicitate nel primo motivo, considerato il fatto che il provvedimento impugnato ha calcolato la pena base nella misura indicata, e già ridotta per il rito, come pena finale della sentenza sub 2) e ha effettuato un aumento in relazione alla sentenza sub 1) per fatti della medesima specie in misura del tutto proporzionata alla prima e alla gravità dei fatti; che il secondo motivo non è sorretto da alcun interesse processuale, poiché nel calcolo la recidiva non è stata in alcun modo presa in considerazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Coni9trep'estensore Il PresidenteGio atÚ [OSCURATO:PERSONA] ; g L'ASST.STENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2026, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub 1) e 2) del provvedimento impugnato, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesi due di reclusione ed C 650,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che le censure mosse al calcolo della pena complessiva sono del tutto generiche, perché si limitano ad affermare la scarsa chiarezza del metodo utilizzato dal giudice senza indicare quale diverso e più favorevole risultato sarebbe derivato dalle modalità esplicitate nel primo motivo, considerato il fatto che il provvedimento impugnato ha calcolato la pena base nella misura indicata, e già ridotta per il rito, come pena finale della sentenza sub 2) e ha effettuato un aumento in relazione alla sentenza sub 1) per fatti della medesima specie in misura del tutto proporzionata alla prima e alla gravità dei fatti; che il secondo motivo non è sorretto da alcun interesse processuale, poiché nel calcolo la recidiva non è stata in alcun modo presa in considerazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MIl Coni9trep'estensore Il PresidenteGio atÚ [OSCURATO:PERSONA] ; g L'ASST.STENTE
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