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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19135/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 18 aprile 2024, ha ridotto ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 9 settembre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo, e in maniera pertinente, l'assenza di concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento e il precedente penale a carico dell'imputato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), non potendosi in ogni caso sottacere che il trattamento sanzionatorio è stato comunque mitigato dai giudici di appello.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.MDEposITATA„IN CI3JY L i27 big 26 13 Funziona antis Marzia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 18 aprile 2024, ha ridotto ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 9 settembre 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo, e in maniera pertinente, l'assenza di concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento e il precedente penale a carico dell'imputato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), non potendosi in ogni caso sottacere che il trattamento sanzionatorio è stato comunque mitigato dai giudici di appello. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.MDEposITATA„IN CI3JY L i27 big 26 13 Funziona antis Marzia
Sentenza Cassazione n. 19135/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris