CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 36627/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23405/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla procuratrice [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 144/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale avevano chiesto di essere dichiarati proprietari, con condanna al rilascio, di un fondo, del quale si erano detti proprietari per successione da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Palermo, investita dall’impugnazione degli attori, accolto il primo motivo, con il quale gli appellanti si erano doluti della decisione di primo grado, che ne aveva escluso la qualità di eredi, confermò, tuttavia, il rigetto della domanda (per vero il dispositivo d’appello appare non precipuo, avendo rigettato la domanda, dopo aver premesso che l’appello andava accolto, trattandosi, all’evidenza, di ipotesi nella quale il Giudice d’appello, in presenza d’impugnazione giudicata comunque infondata, avrebbe dovuto rigettare “tout court” l’appello, limitandosi a correggere l’errore della motivazione di primo grado). La ragione del rigetto risiede nel non avere gli appellanti fornito la prova documentale dell’appartenenza all’asse ereditario del “de cuius” delfondo di cui si discuteva, in quanto il titolo depositato in atti dagli appellanti (donazione del 14/9/1963) in copia fotostatica, era mancante di due pagine e nell’intestazione indicava come donatario persona diversa dal “de cuius” [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 1. Con i tre motivi, tra loro osmotici, denuncianti violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87, disp. attuaz. cod. proc. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, viene addebitato al giudice di non avere disposto, accertata la mancanza del documento, la ricostruzione dello stesso, o, comunque di indagare sulla ragione della mancanza, che non era ragionevole addebitare alla parte. 1.1. L’insieme censuratorio è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nell'ipotesi di perdita del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte in esso contenuti, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può - entro il termine assegnato - depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti (Sez. L. n. 3055, 08/02/2013, Rv. 625201; conf. Cass. n. 11352/2010). Nel caso in esame non ricorrono le evidenziate condizioni. Non si era in presenza di perdita del fascicolo d’ufficio e di quelli di parte, o della mancanza di un documento risultante regolarmente depositato, bensì d’una incompletezza originaria di uno dei documenti introdotti ritualmente nel fascicolo di parte, che non può che addebitarsi al mancato controllo della parte medesima. Non venne, comunque, chiesto termine al giudice al fine di ricostruire il fascicolo, spiegando le ragioni per le quali la mancanza doveva reputarsi incolpevole. 3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi quantificati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del co