CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Urbino, con la quale il ricorrente e la coimputata [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dall'accusa di omessa dichiarazione ai fini IRPEF relativa alla annualità del 2010, sulla base del non accertato superamento della soglia di punibilità, ha dichiarato la penale responsabilità dei medesimi, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000. 1.1. In particolare il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso esame dell'imputato in sede di appello, conformemente a quanto statuito nella sentenza CEDU del 08/07/2021 Maestri c./ Italia che ha previsto, in caso di ribaltamento in appello del giudizio assolutorio, uno specifico onere di audizione dell'imputato prima di assumere la sentenza di condanna. Tale onere sussiste anche qualora l'imputato sia assente - come nel caso di specie -, posto che la rinuncia dell'imputato al diritto di partecipare all'udienza non esonera di per sé il giudice del gravame, chiamato a svolgere una valutazione globale di colpevolezza o di innocenza, dall'obbligo di valutare direttamente gli elementi di prova presentati personalmente dall'imputato che si proclama innocente e che non ha esplicitamente rinunciato al diritto di parola. Specifica che la Procura generale aveva chiesto espressamente l'audizione del prevenuto e che il giudice di merito non ha affatto esternato le ragioni per le quali tale richiesta doveva essere disattesa; rileva che in sede di accertamento con adesione l'Agenzia aveva rinunciato a parte delle pretese IRPEF, riconoscendo in via forfettaria una percentuale di costi. 1.2.Con secondo motivo si duole della omessa considerazione dell'accertamento del debito tributario effettuato dalla Agenzia, con adesione del contribuente, rispetto a quello effettuato dalla Guardia di Finanza. 1.3. Con il terzo motivo si duole della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sul rilievo che il giudice ha considerato la misura del superamento della soglia, pari a euro 3.789,00, computando l'importo di Irpef evasa al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo erroneamente che la soglia sia stata superata in relazione a ciascun socio per l'importo di euro 3.789,00 e che corrisponda al doppio dell'importo attribuibile a ciascun socio. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Le doglianze del ricorrente sono state ulteriormente illustrate e argomentate con memoria di replica ove si deduce che il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, in sede di accertamento, ha dato conto degli accrediti bancari non giustificati valorizzati dall'accusa, quali elementi di ricavo che sono stati oggetto di sgravio dal parte dell'ente della riscossione, elementi che il giudice di primo grado aveva posto alla base della sentenza di assoluzione. Pertanto, in ordine alla diversa valutazione del materiale probatorio emerso nel corso dell'istruttoria, il giudice avrebbe dovuto spiegare le ragioni in base alle quali quegli accrediti dovessero concorrere alla determinazione dell'imposta evasa, ed avrebbe dovuto convocare l'imputato che non aveva partecipato al giudizio d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che questa Corte, proprio con riferimento alla sentenza della Corte EDU Maestri contro Italia, invocata in ricorso, ha già affermato che la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva (Sez.4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596), sicchè la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici che nei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno. E poiché, nella specie non risulta che l'imputato abbia mai reso dichiarazioni, la sentenza impugnata, correttamente, non ha fatto luogo ad alcuna "rinnovazione". 2.11 secondo motivo è generico nella parte in cui si rimprovera alla sentenza di non avere spiegato le ragioni per le quali la stessa avrebbe preferito la metodologia di ricostruzione del debito tributario della Guardia di Finanza rispetto a quella dell'Agenzia delle Entrate. In realtà la sentenza ha invece ben spiegato che la determinazione dei ricavi così operata non è stata contestata, nelle singole componenti, dalla parte, che neppure ha documentato costi tali da determinare il mancato superamento della soglia di punibilità. 3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha affermato che la particolare tenuità del fatto sarebbe da escludere perché "l'ammontare complessivo dell'imposta coincide con il doppio dell'importo attribuibile a ciascun socio", da ciò sembrando doversi evincere che ai fini del superamento della soglia dovrebbe tenersi conto dell'imposta Irpef attribuibile non solo al ricorrente ma anche alla restante socia, senza che si /1 spieghino le ragioni di una tale conclusione, di per sé non coerente con la natura dell'imposta evasa. 4. Risalendo il fatto al 29/12/2010, è maturato il termine prescrizionale di anni dieci, pur considerate le sospensioni e non dovendosi computare ai fini del calcolo la contestata recidiva, implicitamente esclusa dal giudice d'appello, che non ha applicato alcun aumento di pena corrispondente (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319) onde il reato, commesso in data 29/12/2011, è estinto per prescrizione, anche tenendo conto di eventuali sospensioni per Covid. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 4