Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00174/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione con arresti domiciliari della misura custodiale applicata a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistenti elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità correlata al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, per il quale è stato condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione, e considerando adeguata la misura applicata, unica idonea a tutelare le perduranti esigenze cautelari, riconosciute sussistenti anche da questa Corte il 10 febbraio 2022 in sede di rigetto del ricorso proposto avverso l'ordinanza genetica.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Mostaccio, che ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 90 per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

L'ordinanza impugnata non tiene conto della documentazione bancaria prodotta in sede di giudizio abbreviato condizionato, consistente nella produzione degli assegni, dei vaglia indicati nell'atto pubblico di vendita e dell'estratto conto da cui risultano i prelevamenti delle somme, idonea ad escludere la provenienza del denaro dall'attività illecita e la responsabilità dell'imputato.

Dopo aver riportato varie pronunce di legittimità in tema di distinzione tra concorso morale e connivenza, il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla posizione del convivente, il cui concorso morale non può desumersi dalla mera convivenza, occorrendo la prova del contributo fornito o la prova che l'omessa opposizione alla detenzione della droga da parte di altri nella stessa abitazione si traduca in collaborazione.

Si sostiene che sia il ricorrente che la moglie erano ignari della presenza dello stupefacente nell'abitazione; hanno dimostrato che il denaro proveniva dalla vendita di un immobile; il ricorrente ha spiegato i motivi per i quali aveva scambiati vaglia e assegni e le dichiarazioni trovano riscontro nella circostanza che le banconote erano invecchiate dall'umidità.

Da ultimo si rimarca che il precedente specifico risale al 2013 e fu originato dall'intento del ricorrente di proteggere la compagna, divenuta poi sua moglie, sicché non sussiste il pericolo di reiterazione e si insiste per la revoca o la sostituzione con arresti domiciliari con presidi di controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen., non essendo ammissibile il ricorso per saltum, consentito soltanto avverso l'ordinanza genetica e solo per violazione di legge, non avverso i provvedimenti cautelari, emessi su istanze successive.

Va, infatti, ribadito che in tema di misure cautelari il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art.311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, ordinanza n. 24349 de124/05/2022, Mirenda, Rv.283178; Sez. 3, sentenza n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743).

Pertanto, l'unico rimedio esperibile nel caso in esame è l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.

Il ricorso va, quindi, convertito in appello con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Messina.

P.Q.N11.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione con arresti domiciliari della misura custodiale applicata a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistenti elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità correlata al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, per il quale è stato condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione, e considerando adeguata la misura applicata, unica idonea a tutelare le perduranti esigenze cautelari, riconosciute sussistenti anche da questa Corte il 10 febbraio 2022 in sede di rigetto del ricorso proposto avverso l'ordinanza genetica. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Mostaccio, che ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 90 per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata non tiene conto della documentazione bancaria prodotta in sede di giudizio abbreviato condizionato, consistente nella produzione degli assegni, dei vaglia indicati nell'atto pubblico di vendita e dell'estratto conto da cui risultano i prelevamenti delle somme, idonea ad escludere la provenienza del denaro dall'attività illecita e la responsabilità dell'imputato. Dopo aver riportato varie pronunce di legittimità in tema di distinzione tra concorso morale e connivenza, il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla posizione del convivente, il cui concorso morale non può desumersi dalla mera convivenza, occorrendo la prova del contributo fornito o la prova che l'omessa opposizione alla detenzione della droga da parte di altri nella stessa abitazione si traduca in collaborazione. Si sostiene che sia il ricorrente che la moglie erano ignari della presenza dello stupefacente nell'abitazione; hanno dimostrato che il denaro proveniva dalla vendita di un immobile; il ricorrente ha spiegato i motivi per i quali aveva scambiati vaglia e assegni e le dichiarazioni trovano riscontro nella circostanza che le banconote erano invecchiate dall'umidità. Da ultimo si rimarca che il precedente specifico risale al 2013 e fu originato dall'intento del ricorrente di proteggere la compagna, divenuta poi sua moglie, sicché non sussiste il pericolo di reiterazione e si insiste per la revoca o la sostituzione con arresti domiciliari con presidi di controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen., non essendo ammissibile il ricorso per saltum, consentito soltanto avverso l'ordinanza genetica e solo per violazione di legge, non avverso i provvedimenti cautelari, emessi su istanze successive. Va, infatti, ribadito che in tema di misure cautelari il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art.311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, ordinanza n. 24349 de124/05/2022, Mirenda, Rv.283178; Sez. 3, sentenza n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743). Pertanto, l'unico rimedio esperibile nel caso in esame è l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. Il ricorso va, quindi, convertito in appello con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Messina. P.Q.N11. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina
Sentenza Cassazione n. 00174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris