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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1960

Cassazione n. 01487/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1960 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed C 80 di multa per il reato di furto aggravato di acqua; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all' art. 625, n. 2 cod. pen., al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto nonché, in subordine, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito con specifico riferimento alla violenza impiegata, al profilo soggettivo dell'agente ed alla inidoneità della somma versata a soddisfare il danno cagionato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, omettendo il confronto con la pronuncia impugnata, la quale ha evidenziato i gravissimi precedenti dell'imputato, ostativi ad una prognosi favorevole; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura il punto relativo alla condanna alle spese processuali, è privo di specificità, conseguendo oltretutto la condanna al chiaro disposto di cui all'art. 535 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1960 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed C 80 di multa per il reato di furto aggravato di acqua; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all' art. 625, n. 2 cod. pen., al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto nonché, in subordine, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito con specifico riferimento alla violenza impiegata, al profilo soggettivo dell'agente ed alla inidoneità della somma versata a soddisfare il danno cagionato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, omettendo il confronto con la pronuncia impugnata, la quale ha evidenziato i gravissimi precedenti dell'imputato, ostativi ad una prognosi favorevole; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura il punto relativo alla condanna alle spese processuali, è privo di specificità, conseguendo oltretutto la condanna al chiaro disposto di cui all'art. 535 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris