CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 5 luglio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'insussistenza del reato ex artt.477 e 482 cod. peri. - è versato interamente in fatto e inammissibile in questa sede stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.3: il reato contestato si consuma con la semplice creazione del documento contraffatto e non con il suo eventuale e successivo utilizzo. Gli agenti hanno appurato che l'immagine presente sul documento raffigurasse l'imputato sia in virtù dell'osservazione diretta dello stesso quanto anche dal fatto che l'imputato ha postato tale immagine sul proprio profilo social) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione degli istituiti relativi alle pene sostitutive della pena detentiva ex art.20 bis cod. pen. - è manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (pag. 4: l'imputato non offre garanzie di puntuale rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità, atteso che il certificato del casellario giudiziale annovera una condotta di inosservanza del provvedimento dell'autorità ex ad 650 cod. pen. commessa in tempi recenti). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende