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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25871/2022

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to la seguente ORDINANZA 2433 sul ricorso iscritto al n. 8902/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura 2°22_ generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante "pro tempore"; - CORRADINI Massimiliano; - CORRADINI Enzo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questlultimo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 107 - controricorrenti - nonché da - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante "pro tempore"; - CORFtADINI Massimiliano; - CORRADINI Enzo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 107 - ricorrenti successivi - 4 contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Vercelli; Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - intimate - e contro Ministero dell'economia e delle finanze - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 94/36/2012, depositata il 10 ottobre 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti avvisi di accertamento, l'Agenzia delle entrate: - aveva ricostruito, in capo alla allora [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], un maggiore reddito imponibile, ai fini kap ed Iva, per l'anno di imposta 2005, ai sensi degli artt. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 32, 39 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, accertando ricavi non dichiarati per euro 124.540,00, determinati in base a movimentazioni bancarie risultate ingiustificate, rilevate sul conto corrente cointestato al socio accomandatario titolare del 60% delle quote sociali) CORRADINI Massimiliano e a sua moglie; - aveva accertato nei confronti del suddetto [OSCURATO:PERSONA] e di suo padre, socio accomandante titolare del 40% delle quote sociali), CORRADINI Enzo, maggiori redditi, ai fini Irpef, in considerazione della presunta distribuzione ad essi, in proporzione alle quote societarie possedute, degli utili extrabilancio conseguiti dalla detta società; - aveva accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] altresì maggiori redditi diversi, per euro 48.558,00, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986.

2. A seguito di impugnazione degli avvisi di accertamento da parte sia della società che dei soci, con sentenza n. 46/03/2011 del 22 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi, riducendo ad euro 60.000,00 il maggior reddito in capo alla società, con conseguente proporzionale riduzione dei maggiori redditi in capo ai soci.

3. Con sentenza n. 94/36/2012, depositata il 1° ottobre 2012, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte rigettava sia l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate sia l'appello incidentale proposto dalla società e dai soci, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. sia in ordine alla misura della rideternninazione del reddito di impresa societario che in ordine alla ritenuta legittimità dell'accertamento, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei maggiori redditi diversi per il ridetto ammontare.In particolare, la CTR, per quanto di interesse, osservava che: - il reddito imputabile alla società era stato correttamente ridotto del 50% atteso che il conto corrente cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie si doveva presumere imputabile al socio al 50%, dato che alla moglie potevaro essere state accreditate, oltre alle somme derivanti dal proprio lavoro dipendente, anche altre somme derivanti da altre fonti; - gli atti impositivi erano stati sottoscritti dal Capo dell'Ufficio controlli su delega del Direttore provinciale; - era legittimo il richiamo all'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973. in quanto l'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004 ne aveva esteso l'ambito di applicazione.

4. Avverso la sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo, cui resistono, la società ed i soci con controricorso.

Questi ultimi propongono altresì ricorso successivo articolato in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rilevarsi come, con atto in data 13 dicembre 2021, depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021, i contribuenti, per il tramite di uno dei difensori, abbiano formulato "istanza per la dichiarazione di estinzione [del giudizio]", sul presupposto della riferita adesione, in data 11 aprile 2017, alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, per i carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle).

Siffatta istanza non può essere integralmente accolta, in quanto l'Agenzia delle entrate sollecita, giusta richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato datata 21 marzo 2022, la prosecuzione del giudizio, avendo la suddetta definizione - come da "mail" dell'Ufficio di Vercelli del 10 e del 18 marzo 2022 allegate alla richiesta stessa - riguardato soltanto una parte delle pretese per cui è giudizio.Più nel dettaglio, - nella "mail" del 10 marzo 2022, l'Ufficio di Vercelli scrive in esito al giudizio d'appello, solo parzialmente favorevole all'Amministrazione, "l'ufficio ha proceduto a liquidare e ad iscrivere a ruolo le imposte e le sanzioni dovute in relazione all'imponibile rideterminato dall[a] sentenz[a] d'appello [...].

Con l'adesione alla cd. 'rottamazione' dei ruoli, la società e i soci hanno tutt'al più potuto definire in maniera agevolata il debito residuo [...] iscritto al ruolo dall'Ufficio in conformità a quanto deciso dall[a] sentenz[a] d[ella] CTR parzial[e].

Tutto ciò considerato, la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dalla parte privata potrebbe essere considerata parzialmente corretta [...] Solo in relazione alla quota parte dell[a] sentenz[a] della CTR che [ha] visto soccombenti i chi contribuenti (ed in relazione alle quali è stato dagli stessi avanzato ricorso per cassazione); di converso, il giudizio risulta ancora pendente in relazione al ricorso per cassazione [...] presentato dalla parte pubblica relativamente alla parte degli avvisi di accertamento chi è stata annullata dall[a] medesim[a] sentenz[a] di merito"; - nella "mail" del 18 marzo 2022, il medesimo scrive che "l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha confermato che la procedura di 'rottamazione' attivata dai sigsú Corradini in merito ai ruoli scaturenti dagli avvisi di accertamento in contestazione, compresi quelli intestati alla società [OSCURATO:PERSONA], si è conclusa positivamente con il pagamento integrale, in unica soluzione, degli importi dovuti per la definizione".

In considerazione di quanto precede, a seguito della suddetta istanza, si è maturata un'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - comportante, proporzionalmente, il consolidamento delle spese del giudizio estinto a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 - solo parziale, in quanto limitata alla frazione delle pretese, riferite sia alla società che ai soci, con riferimento alle quali l'una e gli altri sono risultati soccombenti in secondo grado, giacché solo tali pretese hanno trovato "medio tempore" consacrazione nelle cartelle oggetto della "rottamazione"; la cessazione della materia del contendere non si è invece maturata in relazione alla frazione delle pretese con riferimento alle quali società e soci sono risultati vittoriosi in secondo grado.

2. Da quanto precede discende che i motivi dal terzo al sesto compresi del ricorso successivo della società e dei soci, riguardanti tutti esclusivamente il recupero del maggior reddito diverso in capo a [OSCURATO:PERSONA], devono essere dichiarati inammissibili in ragione dell'afferenza delle pretese alla frazione ricadente sotto la cessazione della materia del contendere.

3. Al contrario, devono essere esaminati, oltre all'unico motivo del ricorso agenziale, altresì i primi due del ricorso successivo della società e dei soci, viepiù prioritariamente rispetto a detto unico motivo del ricorso agenziale, siccome astrattamente idonei, in caso di accoglimento, ad inficiare la validità dell'intero avviso.

4. Nondimeno, sempre in via preliminare, si devono affrontare altre due questioni.

5. La prima riguarda l'estinzione della società.

Emerge infatti dall'istanza finalizzata alla dichiarazione di estinzione del giudizio "che la soc.

Immobilcasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è estinta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] come da visura CCIAA" (p. 2).

Siffatta estinzione non refluisce tuttavia sul presente giudizio di legittimità, siccome intervenuta dopo la proposizione sia del ricorso agenziale sia del ricorso successivo.

Trova infatti applicazione l'insegnamento secondo cui, "l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo" (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 2625 del 02/02/2018, Rv. 646866-01).

Inoltre il giudizio pende altresì nei confronti degli unici due soci della società (già in accomandita semplice, successivamente divenuta a responsabilità limitata unipersonale) estinta, con conseguente pacifica integrità, in ogni caso, del contraddittorio.

6. La seconda questione preliminare riguarda l'essere stato il ricorso successivo della società e dei soci spiegato, oltreché contro l'Agenzia delle entrate, altresì contro il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detto ricorso "in parte qua" è inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero, atteso che "la legittimazione 'ad causam' e 'ad processum' spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 10 gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione" (Sez. 5, n. 29183 del 06/12/2017, Rv. 646519-02).

Nulla, peraltro, ne consegue in punto di spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

7. Fermo quanto precede, può dunque procedersi "funditus" alla disamina della "res controversa", rispetto alla quale, come anticipato, assumono rilievo preliminare i primi due motivi del ricorso successivo della società e dei soci.

8. Con il primo motivo di detto ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto legittima la sottoscrizione degli avvisi da parte del "Capo dell'Ufficio controlli su delega del Direttore provinciale", ancorché non risultasse provata dall'Ufficio la sussistenza in capo al delegato della qualifica di "impiegato della carriera direttiva" come disposto a pena di nullità dal suddetto articolo.

8.1. Il motivo è infondato.

Con le sentenze n. 8814 del 29/03/2019 e n. 11013 del 19/04/2019, questa Sezione, modificando il precedente orientamento (cfr. Sez. 5, n. 22803 del 09/11/2015) in tema di delega di firma, e non di funzioni, nel senso di ritenere irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega, ha ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, incombe sull'Amministrazione, anche per il principio di vicinanza alla prova (Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015), l'onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore.

Nondimeno la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento non è, come anticipavasi, una delega di funzioni, da attribuire solo ad un dirigente, ma una mera delega di firma (Sez. 5, n. 8814 del 2019, cit.) e, pertanto, l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza alterazione dell'ordine delle competenze (cfr., "mutatis mutandis", Sez.

L, n. 6113 del 22/03/2005).

Il delegato alla firma agisce semplicemente come "longa manus" del delegante e, quindi, in qualità di mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza.

In tale contesto, che di per sé esclude la necessità dell'appartenenza alla carriera dirigenziale del funzionario delegato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, soccorre, ad esplicita conferma, un ulteriore argomento.

Occupandosi specificamente della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. con mod. dalla I.n. n. 44 del 2012 - questa Sezione, con le sentenze n. 22800, 22803 e 22810 del 09/11/2015, ha enunciato il principio secondo cui, "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal 'capo dell'ufficio' o 'da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato', senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni [...].

In questo senso la norma sopra citata individua l'agente capace di manifestare la volontà della Amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti.

Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della - carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012".

La sentenza impugnata, nell'affrontare la questione, non si è discostata dai suddetti principi: dunque non è atta da alcuna illegittimità.

9. Con il secondo motivo del ricorso successivo della società e dei soci si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004, per avere la CTR ritenuto legittimo l'utilizzo da parte dell'Ufficio del procedimento di cui all'art. 41-bis dl.P.R. n. 600 del 1973 - nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004 - con riferimento ad attività istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, ancorché soltanto dal 10 gennaio 2011, per effetto dell'art. 1, comma 17,

I. n. 220 del 2010, sia consentito il procedimento per accertamento parziale nei casi di siffatte attività istruttorie.

9.1. Il motivo, per quanto suggestivo, è infondato.

In punto di fatto, acquisisce preliminare rilievo la circostanza, di cui la società ed i soci danno conto alle pp. 7 ss. del controricorso, che l'intero procedimento si è dispiegato in contraddittorio, viepiù a seguito di un accesso eseguito dall'Ufficio in data 19 giugno 2009, dopo un invito iniziale in data 8 maggio 2009 a presentare le scritture contabili obbligatorie, riscontrato con memoria del 21 maggio 2009, e prima di un altro invito in data 28 luglio 2009 a presentare giustificazioni delle già emerse operazioni di versamento e prelevamento in conto (con contestuale informazione dell'emissione di provvedimenti autorizzativi di indagini bancarie e finanziarie anche a carico dei soci), riscontrato con memoria del 25 settembre 2009.

L'esperimento di tale accesso, che, in uno alle attività di ispezioni e di verifica, già a partire dalle modifiche introdotte con la I.n. 311 del 2004, legittima l'accertamento parziale, oltre a costituire, nella specie, idoneo presupposto (tuttavia pretermesso dal motivo in disamina) dell'iniziativa dell'Agenzia delle entrate, rileva anche da un punto di vista sistematico per render ragione dell'adottabilità di siffatto accertamento (contrariamente a quanto sostenuto nel motivo) anche in esito ad indagini bancarie e finanziarie anteriormente alle ulteriori modifiche di cui alla I.n. 220 del 2010.

Invero, commisurata la legittimità dell'accertamento parziale, sotto il vigore della versione dell'art. 41-bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, risultante dall'intervento della I.n. 311 del 2004, ad un'attività nel contempo invasiva e laboriosa quale l'accesso, non potrebbe essa non venire "a fortiori" predicata per un'attività più contenuta, sotto entrambi i profili, quale quella (viepiù nella specie condotta in constante contraddittorio) della raccolta ed analisi di informazioni bancarie e finanziarie.In tale prospettiva, la I.n. 220 del 2010, nel contemplare, tra le attività legittimanti l'accertamento parziale, anche quella di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non manifesta alcuna carica innovativa, limitandosi a semplicemente esplicitare un contenuto già di per sé attingibile dall'art. 41-bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, sicuramente nella versione introdotta dalla I.n. 311 del 2004, ma per vero già in quelle anteriori.

È infatti acquisita in giurisprudenza l'affermazione di piena legittimità del ricorso ad accertamento parziale da parte dell'Amministrazione nel caso, come nella specie, di applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base della considerazione che "l'utilizzazione dello strumento dell'accertamento parziale [...] è nella piena disponibilità degli Uffici quando ad essi pervenga una segnalazione della Guardia di Finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba (neppure prima delle modificazioni apportate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311) essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta" (Sez. 5, nn. 20277 e 20278 del 05/06/2008, p. 9).

In ossequio a tale giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'accertamento parziale, quel che viene in linea di conto è puramente e semplicemente l'emersione, con apprezzabile immediatezza, di materia imponibile, senza che alcun rilievo assuma la metodologia istruttoria seguita per attingerne la dimostrazione.

Esso, infatti, non costituisce "un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972", ma rappresenta soltanto un'ulteriore "modalità procedurale" che "segue le stesse regole" su cui fonda l'accertamento definitivo (ragion per cui si è ritenuto che possa "basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e[d] il relativo avviso p[ossa] essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare": cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 28681 del 07/11/2019).L'insegnamento su tali caratteristiche dell'accertamento parziale è risalente, trovando enunciazione sostanzialmente tralaticia anche in relazione alle versioni dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 anteriori alle modifiche di cui all'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004 (cfr., ad es., Sez. 5, n. 21984 del 29/09/2015, in rapporto alla versione risultante dalle modifiche di cui all'art. 62-quinquies d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla I.n. 427 del 1993, ed ulteriormente pronunce anteriori citate nella motivazione della stessa).

In considerazione di ciò, per procedere ad accertamento parziale, non è richiesto all'Ufficio di fornire la "prova certa" del maggior reddito, prova che invece poteva, e "a fortiori" può, essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale: invero, secondo il costante, "in parte qua", tenore letterale dell'art. 41-bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficiente che "risultino elementi" (non altrimenti qualificati) affinché gli Uffici possano, con l'accertamento parziale, "limitarsi ad accertare, in base a[d essi], il reddito o il maggior reddito imponibili", fatta sempre salva la possibilità per il contribuente - nella specie, come visto, ripetutamente offerta ed altrettanto ripetutamente sfruttata - di fornire specifica prova contraria, da sottoporre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa (per siffatte considerazioni cfr. in part.

Sez. 5, n. 27323 del 23/12/2014, che ha conseguentemente ritenuto legittima l'adozione di un avviso di accertamento parziale anche su iniziativa propria dell'Ufficio titolare del potere di accertamento totale).

10. Per ragioni di continuità espositiva, par d'uopo dare atto sin d'ora, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.IP.R. n. 115 del 2002, dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società e dei soci, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato, a norma del comma 1-bis di detto articolo.Invero, pur a fronte del rigetto dei due primi due motivi del ricorso successivo dai medesimi proposto, osta - all'ulteriore versamento, che ne occupa, la parziale cessazione della materia del contendere di cui in apertura s'è detto.

11. Può adesso passarsi all'unico motivo spiegato dall'Agenzia delle entrate nel suo ricorso.

12. Con esso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, e 2697 cod. civ., per avere la CTR - posta la conferma della statuizione della CTP in ordine ai legittimo rilievo riguardante il reddito diverso accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA] - confermato altresì la rideterminazione del reddito societario nella misura del 50% di quanto contestato dall'Ufficio, ritenendo di poter superare la presunzione ex art. 32 cit. di maggiori ricavi in capo alla società - in presenza di accreditamenti, risultati ingiustificati, riscontrati sul conto corrente cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie - sulla base della riferibilità al 50% al coniuge del socio degli accreditamenti stessi, in quanto possibilmente derivanti da fonti diverse dal lavoro dipendente, senza che - nella dedotta violazione, pertanto, del criterio distributivo dell'onere della prova - i contribuenti avessero in concreto provato tale riferibilità e quindi l'estraneità delle movimentazioni in questione all'attività di impresa.

12.1. Il motivo - che si sottrae a tutte le critiche della società e dei soci nel controricorso, in quanto contiene specifica indicazione delle censure, della decisione della CTR e della corrispondente parte di motivazione della sentenza impugnata ritenute illegittime, dei fatti che sostengono le censure medesime, (incontroversa essendo l'effettuata ricostruzione degli atti procedimentali e processuali, nonché, sul piano dei fatti storici, la cointestazione del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] con la moglie) e delle norme violate (venendo pacificamente in rilievo il riparto degli oneri probatori in tema di accertamento bancario) - è fondato.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare il principio a termini del quale, in tema d'IVA, l'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 (ma identicamente vale, nell'ambito delle II.DD. per l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973) consente all'Amministrazione di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all'impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l'operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell'azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (Sez. 5, n. 20981 del 16/10/2015).

Siffatto principio deve coniugarsi con l'ulteriore, a termini del quale, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr., "ex multis", Sez. 5, n. 4829 del 11/03/2015; Sez. 5, n. 18081 del 04/08/2010; Sez. 5, n. 13818 del 13/06/2007).

La sentenza impugnata ha fatto evidente malgoverno dei superiori principi, giacché, in presenza di un accertamento del reddito in capo alla società ricavato dai soli accreditamenti registrati sul conto corrente del socio accomanclatario e di sua moglie, titolare di reddito da lavoro dipendente, soltanto su un fondamento meramente ipotetico, rappresentato dall'eventualità che le fonti delle disponibilità della medesima potessero anche essere diverse da quelle reddituali (testualmente: "[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, oltre all'accredito di somme derivanti da lavoro dipendente, alla signora [...] potevano essere accreditate somme derivanti da altre fonti"), ha accordato prevalenza, su quella dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973", alla "presunzione relativa", derivante dalla cointestazione del conto, "di attribuzione del SO% del valore del conto stesso", senza considerare che siffatta presunzione per definizione non soddisfa il requisito dell'analiticità della prova, gravante sul contribuente, in ordine all'estraneità ai fatti imponibili delle poste di conto.

12.2. Quanto precede comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata "in parte qua" con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la regolazione tra le parti delle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità (al netto della quota di spese consolidatasi in capo agli anticipatari in conseguenza della superiore parziale cessazione della materia del contendere).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla frazione delle pretese oggetto di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016,, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, giusta istanza di adesione in data 11 aprile 2017, con spese "in parte qua" a carico di chi le ha sostenute.

Dichiara, per l'effetto, inammissibili i motivi dal terzo al sesto compresi del ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., CORRAD[NI Massimiliano e CORRADINI Enzo.

Dichiara inammissibile il suddetto ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA 2433 sul ricorso iscritto al n. 8902/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura 2°22_ generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante "pro tempore"; - CORRADINI Massimiliano; - CORRADINI Enzo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questlultimo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 107 - controricorrenti - nonché da - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante "pro tempore"; - CORFtADINI Massimiliano; - CORRADINI Enzo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 107 - ricorrenti successivi - 4 contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Vercelli; Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - intimate - e contro Ministero dell'economia e delle finanze - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 94/36/2012, depositata il 10 ottobre 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti avvisi di accertamento, l'Agenzia delle entrate: - aveva ricostruito, in capo alla allora [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], un maggiore reddito imponibile, ai fini kap ed Iva, per l'anno di imposta 2005, ai sensi degli artt. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 32, 39 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, accertando ricavi non dichiarati per euro 124.540,00, determinati in base a movimentazioni bancarie risultate ingiustificate, rilevate sul conto corrente cointestato al socio accomandatario titolare del 60% delle quote sociali) CORRADINI Massimiliano e a sua moglie; - aveva accertato nei confronti del suddetto [OSCURATO:PERSONA] e di suo padre, socio accomandante titolare del 40% delle quote sociali), CORRADINI Enzo, maggiori redditi, ai fini Irpef, in considerazione della presunta distribuzione ad essi, in proporzione alle quote societarie possedute, degli utili extrabilancio conseguiti dalla detta società; - aveva accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] altresì maggiori redditi diversi, per euro 48.558,00, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986. 2. A seguito di impugnazione degli avvisi di accertamento da parte sia della società che dei soci, con sentenza n. 46/03/2011 del 22 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi, riducendo ad euro 60.000,00 il maggior reddito in capo alla società, con conseguente proporzionale riduzione dei maggiori redditi in capo ai soci. 3. Con sentenza n. 94/36/2012, depositata il 1° ottobre 2012, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte rigettava sia l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate sia l'appello incidentale proposto dalla società e dai soci, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. sia in ordine alla misura della rideternninazione del reddito di impresa societario che in ordine alla ritenuta legittimità dell'accertamento, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei maggiori redditi diversi per il ridetto ammontare.In particolare, la CTR, per quanto di interesse, osservava che: - il reddito imputabile alla società era stato correttamente ridotto del 50% atteso che il conto corrente cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie si doveva presumere imputabile al socio al 50%, dato che alla moglie potevaro essere state accreditate, oltre alle somme derivanti dal proprio lavoro dipendente, anche altre somme derivanti da altre fonti; - gli atti impositivi erano stati sottoscritti dal Capo dell'Ufficio controlli su delega del Direttore provinciale; - era legittimo il richiamo all'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973. in quanto l'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004 ne aveva esteso l'ambito di applicazione. 4. Avverso la sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo, cui resistono, la società ed i soci con controricorso. Questi ultimi propongono altresì ricorso successivo articolato in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi come, con atto in data 13 dicembre 2021, depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021, i contribuenti, per il tramite di uno dei difensori, abbiano formulato "istanza per la dichiarazione di estinzione [del giudizio]", sul presupposto della riferita adesione, in data 11 aprile 2017, alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, per i carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle). Siffatta istanza non può essere integralmente accolta, in quanto l'Agenzia delle entrate sollecita, giusta richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato datata 21 marzo 2022, la prosecuzione del giudizio, avendo la suddetta definizione - come da "mail" dell'Ufficio di Vercelli del 10 e del 18 marzo 2022 allegate alla richiesta stessa - riguardato soltanto una parte delle pretese per cui è giudizio.Più nel dettaglio, - nella "mail" del 10 marzo 2022, l'Ufficio di Vercelli scrive in esito al giudizio d'appello, solo parzialmente favorevole all'Amministrazione, "l'ufficio ha proceduto a liquidare e ad iscrivere a ruolo le imposte e le sanzioni dovute in relazione all'imponibile rideterminato dall[a] sentenz[a] d'appello [...]. Con l'adesione alla cd. 'rottamazione' dei ruoli, la società e i soci hanno tutt'al più potuto definire in maniera agevolata il debito residuo [...] iscritto al ruolo dall'Ufficio in conformità a quanto deciso dall[a] sentenz[a] d[ella] CTR parzial[e]. Tutto ciò considerato, la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dalla parte privata potrebbe essere considerata parzialmente corretta [...] Solo in relazione alla quota parte dell[a] sentenz[a] della CTR che [ha] visto soccombenti i chi contribuenti (ed in relazione alle quali è stato dagli stessi avanzato ricorso per cassazione); di converso, il giudizio risulta ancora pendente in relazione al ricorso per cassazione [...] presentato dalla parte pubblica relativamente alla parte degli avvisi di accertamento chi è stata annullata dall[a] medesim[a] sentenz[a] di merito"; - nella "mail" del 18 marzo 2022, il medesimo scrive che "l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha confermato che la procedura di 'rottamazione' attivata dai sigsú Corradini in merito ai ruoli scaturenti dagli avvisi di accertamento in contestazione, compresi quelli intestati alla società [OSCURATO:PERSONA], si è conclusa positivamente con il pagamento integrale, in unica soluzione, degli importi dovuti per la definizione". In considerazione di quanto precede, a seguito della suddetta istanza, si è maturata un'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - comportante, proporzionalmente, il consolidamento delle spese del giudizio estinto a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 - solo parziale, in quanto limitata alla frazione delle pretese, riferite sia alla società che ai soci, con riferimento alle quali l'una e gli altri sono risultati soccombenti in secondo grado, giacché solo tali pretese hanno trovato "medio tempore" consacrazione nelle cartelle oggetto della "rottamazione"; la cessazione della materia del contendere non si è invece maturata in relazione alla frazione delle pretese con riferimento alle quali società e soci sono risultati vittoriosi in secondo grado. 2. Da quanto precede discende che i motivi dal terzo al sesto compresi del ricorso successivo della società e dei soci, riguardanti tutti esclusivamente il recupero del maggior reddito diverso in capo a [OSCURATO:PERSONA], devono essere dichiarati inammissibili in ragione dell'afferenza delle pretese alla frazione ricadente sotto la cessazione della materia del contendere. 3. Al contrario, devono essere esaminati, oltre all'unico motivo del ricorso agenziale, altresì i primi due del ricorso successivo della società e dei soci, viepiù prioritariamente rispetto a detto unico motivo del ricorso agenziale, siccome astrattamente idonei, in caso di accoglimento, ad inficiare la validità dell'intero avviso. 4. Nondimeno, sempre in via preliminare, si devono affrontare altre due questioni. 5. La prima riguarda l'estinzione della società. Emerge infatti dall'istanza finalizzata alla dichiarazione di estinzione del giudizio "che la soc. Immobilcasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è estinta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] come da visura CCIAA" (p. 2). Siffatta estinzione non refluisce tuttavia sul presente giudizio di legittimità, siccome intervenuta dopo la proposizione sia del ricorso agenziale sia del ricorso successivo. Trova infatti applicazione l'insegnamento secondo cui, "l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo" (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 2625 del 02/02/2018, Rv. 646866-01). Inoltre il giudizio pende altresì nei confronti degli unici due soci della società (già in accomandita semplice, successivamente divenuta a responsabilità limitata unipersonale) estinta, con conseguente pacifica integrità, in ogni caso, del contraddittorio. 6. La seconda questione preliminare riguarda l'essere stato il ricorso successivo della società e dei soci spiegato, oltreché contro l'Agenzia delle entrate, altresì contro il Ministero dell'economia e delle finanze. Detto ricorso "in parte qua" è inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero, atteso che "la legittimazione 'ad causam' e 'ad processum' spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 10 gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione" (Sez. 5, n. 29183 del 06/12/2017, Rv. 646519-02). Nulla, peraltro, ne consegue in punto di spese, attesa la mancata costituzione del Ministero. 7. Fermo quanto precede, può dunque procedersi "funditus" alla disamina della "res controversa", rispetto alla quale, come anticipato, assumono rilievo preliminare i primi due motivi del ricorso successivo della società e dei soci. 8. Con il primo motivo di detto ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto legittima la sottoscrizione degli avvisi da parte del "Capo dell'Ufficio controlli su delega del Direttore provinciale", ancorché non risultasse provata dall'Ufficio la sussistenza in capo al delegato della qualifica di "impiegato della carriera direttiva" come disposto a pena di nullità dal suddetto articolo. 8.1. Il motivo è infondato. Con le sentenze n. 8814 del 29/03/2019 e n. 11013 del 19/04/2019, questa Sezione, modificando il precedente orientamento (cfr. Sez. 5, n. 22803 del 09/11/2015) in tema di delega di firma, e non di funzioni, nel senso di ritenere irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega, ha ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, incombe sull'Amministrazione, anche per il principio di vicinanza alla prova (Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015), l'onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore. Nondimeno la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento non è, come anticipavasi, una delega di funzioni, da attribuire solo ad un dirigente, ma una mera delega di firma (Sez. 5, n. 8814 del 2019, cit.) e, pertanto, l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza alterazione dell'ordine delle competenze (cfr., "mutatis mutandis", Sez. L, n. 6113 del 22/03/2005). Il delegato alla firma agisce semplicemente come "longa manus" del delegante e, quindi, in qualità di mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. In tale contesto, che di per sé esclude la necessità dell'appartenenza alla carriera dirigenziale del funzionario delegato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, soccorre, ad esplicita conferma, un ulteriore argomento. Occupandosi specificamente della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. con mod. dalla I.n. n. 44 del 2012 - questa Sezione, con le sentenze n. 22800, 22803 e 22810 del 09/11/2015, ha enunciato il principio secondo cui, "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal 'capo dell'ufficio' o 'da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato', senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni [...]. In questo senso la norma sopra citata individua l'agente capace di manifestare la volontà della Amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della - carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012". La sentenza impugnata, nell'affrontare la questione, non si è discostata dai suddetti principi: dunque non è atta da alcuna illegittimità. 9. Con il secondo motivo del ricorso successivo della società e dei soci si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004, per avere la CTR ritenuto legittimo l'utilizzo da parte dell'Ufficio del procedimento di cui all'art. 41-bis dl.P.R. n. 600 del 1973 - nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004 - con riferimento ad attività istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, ancorché soltanto dal 10 gennaio 2011, per effetto dell'art. 1, comma 17, I. n. 220 del 2010, sia consentito il procedimento per accertamento parziale nei casi di siffatte attività istruttorie. 9.1. Il motivo, per quanto suggestivo, è infondato. In punto di fatto, acquisisce preliminare rilievo la circostanza, di cui la società ed i soci danno conto alle pp. 7 ss. del controricorso, che l'intero procedimento si è dispiegato in contraddittorio, viepiù a seguito di un accesso eseguito dall'Ufficio in data 19 giugno 2009, dopo un invito iniziale in data 8 maggio 2009 a presentare le scritture contabili obbligatorie, riscontrato con memoria del 21 maggio 2009, e prima di un altro invito in data 28 luglio 2009 a presentare giustificazioni delle già emerse operazioni di versamento e prelevamento in conto (con contestuale informazione dell'emissione di provvedimenti autorizzativi di indagini bancarie e finanziarie anche a carico dei soci), riscontrato con memoria del 25 settembre 2009. L'esperimento di tale accesso, che, in uno alle attività di ispezioni e di verifica, già a partire dalle modifiche introdotte con la I.n. 311 del 2004, legittima l'accertamento parziale, oltre a costituire, nella specie, idoneo presupposto (tuttavia pretermesso dal motivo in disamina) dell'iniziativa dell'Agenzia delle entrate, rileva anche da un punto di vista sistematico per render ragione dell'adottabilità di siffatto accertamento (contrariamente a quanto sostenuto nel motivo) anche in esito ad indagini bancarie e finanziarie anteriormente alle ulteriori modifiche di cui alla I.n. 220 del 2010. Invero, commisurata la legittimità dell'accertamento parziale, sotto il vigore della versione dell'art. 41-bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, risultante dall'intervento della I.n. 311 del 2004, ad un'attività nel contempo invasiva e laboriosa quale l'accesso, non potrebbe essa non venire "a fortiori" predicata per un'attività più contenuta, sotto entrambi i profili, quale quella (viepiù nella specie condotta in constante contraddittorio) della raccolta ed analisi di informazioni bancarie e finanziarie.In tale prospettiva, la I.n. 220 del 2010, nel contemplare, tra le attività legittimanti l'accertamento parziale, anche quella di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non manifesta alcuna carica innovativa, limitandosi a semplicemente esplicitare un contenuto già di per sé attingibile dall'art. 41-bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, sicuramente nella versione introdotta dalla I.n. 311 del 2004, ma per vero già in quelle anteriori. È infatti acquisita in giurisprudenza l'affermazione di piena legittimità del ricorso ad accertamento parziale da parte dell'Amministrazione nel caso, come nella specie, di applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base della considerazione che "l'utilizzazione dello strumento dell'accertamento parziale [...] è nella piena disponibilità degli Uffici quando ad essi pervenga una segnalazione della Guardia di Finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba (neppure prima delle modificazioni apportate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311) essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta" (Sez. 5, nn. 20277 e 20278 del 05/06/2008, p. 9). In ossequio a tale giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'accertamento parziale, quel che viene in linea di conto è puramente e semplicemente l'emersione, con apprezzabile immediatezza, di materia imponibile, senza che alcun rilievo assuma la metodologia istruttoria seguita per attingerne la dimostrazione. Esso, infatti, non costituisce "un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972", ma rappresenta soltanto un'ulteriore "modalità procedurale" che "segue le stesse regole" su cui fonda l'accertamento definitivo (ragion per cui si è ritenuto che possa "basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e[d] il relativo avviso p[ossa] essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare": cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 28681 del 07/11/2019).L'insegnamento su tali caratteristiche dell'accertamento parziale è risalente, trovando enunciazione sostanzialmente tralaticia anche in relazione alle versioni dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 anteriori alle modifiche di cui all'art. 1, comma 405, I.n. 311 del 2004 (cfr., ad es., Sez. 5, n. 21984 del 29/09/2015, in rapporto alla versione risultante dalle modifiche di cui all'art. 62-quinquies d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla I.n. 427 del 1993, ed ulteriormente pronunce anteriori citate nella motivazione della stessa). In considerazione di ciò, per procedere ad accertamento parziale, non è richiesto all'Ufficio di fornire la "prova certa" del maggior reddito, prova che invece poteva, e "a fortiori" può, essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale: invero, secondo il costante, "in parte qua", tenore letterale dell'art. 41-bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficiente che "risultino elementi" (non altrimenti qualificati) affinché gli Uffici possano, con l'accertamento parziale, "limitarsi ad accertare, in base a[d essi], il reddito o il maggior reddito imponibili", fatta sempre salva la possibilità per il contribuente - nella specie, come visto, ripetutamente offerta ed altrettanto ripetutamente sfruttata - di fornire specifica prova contraria, da sottoporre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa (per siffatte considerazioni cfr. in part. Sez. 5, n. 27323 del 23/12/2014, che ha conseguentemente ritenuto legittima l'adozione di un avviso di accertamento parziale anche su iniziativa propria dell'Ufficio titolare del potere di accertamento totale). 10. Per ragioni di continuità espositiva, par d'uopo dare atto sin d'ora, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.IP.R. n. 115 del 2002, dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società e dei soci, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato, a norma del comma 1-bis di detto articolo.Invero, pur a fronte del rigetto dei due primi due motivi del ricorso successivo dai medesimi proposto, osta - all'ulteriore versamento, che ne occupa, la parziale cessazione della materia del contendere di cui in apertura s'è detto. 11. Può adesso passarsi all'unico motivo spiegato dall'Agenzia delle entrate nel suo ricorso. 12. Con esso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, e 2697 cod. civ., per avere la CTR - posta la conferma della statuizione della CTP in ordine ai legittimo rilievo riguardante il reddito diverso accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA] - confermato altresì la rideterminazione del reddito societario nella misura del 50% di quanto contestato dall'Ufficio, ritenendo di poter superare la presunzione ex art. 32 cit. di maggiori ricavi in capo alla società - in presenza di accreditamenti, risultati ingiustificati, riscontrati sul conto corrente cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie - sulla base della riferibilità al 50% al coniuge del socio degli accreditamenti stessi, in quanto possibilmente derivanti da fonti diverse dal lavoro dipendente, senza che - nella dedotta violazione, pertanto, del criterio distributivo dell'onere della prova - i contribuenti avessero in concreto provato tale riferibilità e quindi l'estraneità delle movimentazioni in questione all'attività di impresa. 12.1. Il motivo - che si sottrae a tutte le critiche della società e dei soci nel controricorso, in quanto contiene specifica indicazione delle censure, della decisione della CTR e della corrispondente parte di motivazione della sentenza impugnata ritenute illegittime, dei fatti che sostengono le censure medesime, (incontroversa essendo l'effettuata ricostruzione degli atti procedimentali e processuali, nonché, sul piano dei fatti storici, la cointestazione del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] con la moglie) e delle norme violate (venendo pacificamente in rilievo il riparto degli oneri probatori in tema di accertamento bancario) - è fondato. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare il principio a termini del quale, in tema d'IVA, l'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 (ma identicamente vale, nell'ambito delle II.DD. per l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973) consente all'Amministrazione di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all'impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l'operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell'azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (Sez. 5, n. 20981 del 16/10/2015). Siffatto principio deve coniugarsi con l'ulteriore, a termini del quale, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr., "ex multis", Sez. 5, n. 4829 del 11/03/2015; Sez. 5, n. 18081 del 04/08/2010; Sez. 5, n. 13818 del 13/06/2007). La sentenza impugnata ha fatto evidente malgoverno dei superiori principi, giacché, in presenza di un accertamento del reddito in capo alla società ricavato dai soli accreditamenti registrati sul conto corrente del socio accomanclatario e di sua moglie, titolare di reddito da lavoro dipendente, soltanto su un fondamento meramente ipotetico, rappresentato dall'eventualità che le fonti delle disponibilità della medesima potessero anche essere diverse da quelle reddituali (testualmente: "[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, oltre all'accredito di somme derivanti da lavoro dipendente, alla signora [...] potevano essere accreditate somme derivanti da altre fonti"), ha accordato prevalenza, su quella dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973", alla "presunzione relativa", derivante dalla cointestazione del conto, "di attribuzione del SO% del valore del conto stesso", senza considerare che siffatta presunzione per definizione non soddisfa il requisito dell'analiticità della prova, gravante sul contribuente, in ordine all'estraneità ai fatti imponibili delle poste di conto. 12.2. Quanto precede comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata "in parte qua" con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la regolazione tra le parti delle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità (al netto della quota di spese consolidatasi in capo agli anticipatari in conseguenza della superiore parziale cessazione della materia del contendere). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla frazione delle pretese oggetto di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016,, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, giusta istanza di adesione in data 11 aprile 2017, con spese "in parte qua" a carico di chi le ha sostenute. Dichiara, per l'effetto, inammissibili i motivi dal terzo al sesto compresi del ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., CORRAD[NI Massimiliano e CORRADINI Enzo. Dichiara inammissibile il suddetto ricors