CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C LA-4- lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Gargiulo, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis, Ord. pen., avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA],f, avverso il provvedimento disciplinare adottato, nei suoi confronti, dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Novara, consistito nell'irrogare la sanzione disciplinare dell'esclusione dall'attività in comune per cinque giorni, per violazione dell'art. 77, comma 1, n. 15 d.P.R. n. 230 del 2000, per aver tenuto atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti di un agente di servizio. 1.1.11 provvedimento impugnato ha descritto il contenuto di quello del Magistrato di sorveglianza che aveva ritenuto corretto l'iter del procedimento disciplinare, nonostante il mancato rispetto del termine di dieci giorni tra la contestazione e l'irrogazione dell'addebito, di cui all'art. 81 d. P.R. n. 230 del 2000, in considerazione dell'avvenuta conoscenza effettiva del fatto addebitato e lo svolgimento di difese, da parte del detenuto, richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini. In particolare, si è sostenuto che il citato art. 81 si limita a prescrivere che la contestazione dell'addebito all'accusato sia fatta sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto e che, entro dieci giorni dalla data della contestazione, siano fissati il giorno e l'ora della convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina. Dunque, secondo il Magistrato di sorveglianza, la norma non imporrebbe l'osservanza di un termine inderogabile tra momento della contestazione e quello dello svolgimento dell'udienza disciplinare, ma comunque il rispetto di un termine congruo, onde rispondere all'esigenza di assicurare la difesa nel procedimento disciplinare che, nella specie, si considera efficacemente svolta da parte del detenuto (ammettendo il proprio addebito, prendendo parte attiva al procedimento, nonostante una convocazione asseritamente non tempestiva, rendendo, in quella sede, dichiarazioni tese a ridurre la portata offensiva della propria condotta, senza nulla eccepire sulla lamentata inadeguatezza del termine tra contestazione e convocazione). Di qui la rilevata carenza di interesse a lamentare, in astratto, la dedotta violazione: si richiama Sez. 1, n. 33147 del 18 aprile 2019. 1.2. Il Tribunale, quindi, ha rigettato il reclamo fondato su analoghe argomentazioni, sottolineando che, a fronte del rapporto relativo all'addebito del 17 luglio 2018, in data 19 luglio 2018 vi è stata contestazione dell'infrazione e la convocazione, in limine, per questa stessa data dinanzi al Consiglio di disciplina. Si evidenzia che il detenuto che già aveva ammesso di essersi arrabbiato per la carente pulizia delle docce, aveva partecipato all'udienza svolgendo le proprie difese. Per termine "ragionevole" necessario tra la contestazione e la convocazione per l'udienza disciplinare dinanzi al Consiglio di disciplina deve essere inteso un lasso temporale tale, secondo il Tribunale, da consentire un'adeguata difesa, direttamente proporzionale, quanto alla durata di detto termine, alla complessità dell'addebito. Si richiama, poi, giurisprudenza di legittimità secondo la quale è a carico del detenuto l'onere di contestare la inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza, dinanzi al Consiglio di disciplina (Sez. 1, Rv. 278894; Rv. 276722). Infine, si rileva il contenuto gravemente offensivo delle frasi pronunciate, al di là delle giustificazioni fornite, a fronte del comportamento dell'agente penitenziario che non risultava essersi rivolto al detenuto con espressioni irrispettose, nonostante le lamentele di questo sulla mancata pulizia delle docce. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il Ruggeri, per il tramite del difensore avv. V. [OSCURATO:PERSONA], denunciando erronea applicazione degli artt. 35-bis, 69, comma 4, Ord. pen., 667 cod. proc. pen., 24, 27, 111 Cost.Si deduce che il ricorrente non ha avuto a disposizione tempo adeguato per disporre la propria difesa nell'ambito del procedimento disciplinare. Si richiama l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in ordine alla necessità che, tra la contestazione dell'addebito disciplinare e la fissazione dell'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, vi sia, comunque, un margine temporale minimo, che deve necessariamente essere riconosciuto, con violazione, in caso contrario dell'art. 111 Cost. Nel caso di specie, peraltro, l'addebito è stato contestato in limine, cioè contestualmente alla convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina, quindi senza alcuno iato temporale, sia pur minimo, tra i due momenti, invece, prescritto dalla previsione di cui all'art. 81 Ord. pen., richiamando un precedente di legittimità che si è espresso nel senso della invalidità del provvedimento adottato in violazione di detta norma, per mancato rispetto del descritto termine (Rv. 272786), prestabilito allo scopo di assicurare, a parere della difesa, la separazione tra le due fasi, quella della contestazione e la successiva dell'audizione dinanzi al Consiglio di disciplina che è la sede in cui il soggetto può esporre le proprie ragioni e svolgere le difese. In ogni caso, si deduce vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui descrive il comportamento reputato di natura offensiva, posto che / trattandosi della sanzione disciplinare più grave irrogata, questa avrebbe dovuto essere supportata da più ampia giustificazione delle ragioni dell'addebito.Mancherebbe, per la difesa, motivazione circa la proporzione tra la condotta e il suo disvalore e la entità della sanzione disciplinare irrogato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, R. Gargiulo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.In tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria, l'orientamento consolidato di questa Corte ha affermato che l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000) spiegava effetti sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando fosse stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e restava assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposito in limine dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina, dinnanzi al quale la convocazione poteva avvenire in qualsiasi momento, anche ad horas; il che escludeva che la preventiva informazione valesse ad assicurare un termine per predisporre le difese (Sez. 1, n. 41700 del 16/10/2001, Rv 221040; Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240935). Detto indirizzo, quindi, considerava rituale la convocazione del Consiglio di Disciplina in qualsiasi momento, senza necessità di un previo termine per predisporre le difese. La difesa ricorrente si richiama alla giurisprudenza più recente, secondo la quale la contestazione fatta poco prima dell'udienza incide sulla validità del provvedimento disciplinare adottato in quella sede, cioè a quell'indirizzo che ha affermato che l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, Rv. 272786). Osserva il Collegio, che il caso citato non è pienamente sovrapponibile a quello in esame, poiché in quella circostanza vi era anche l'omessa contestazione degli addebiti: tuttavia esso esprime il principio del "ragionevole lasso temporale" che deve intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare.In definitiva, si tratta di indirizzo che viene riportato anche nel provvedimento censurato, secondo il quale è illegittimo il provvedimento disciplinare nel caso in cui, tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare, non intercorra un ragionevole lasso di tempo, in modo da consentire all'incolpato di predisporre un'adeguata difesa, a sua volta funzionale a consentirgli, secondo la previsione dell'art. 38, comma 2, Ord. Pen., di esercitare il diritto di esporre le proprie discolpe (in conformità alla regola 59 delle Regole penitenziarie europee secondo cui, i detenuti accusati di una infrazione disciplinare, devono avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa : Sez. 1, n. 14670 del 30/01/2017, dep. 24/03/2017, Attanasio, non massimata, richiamata dalla difesa). Detto parametro valutativo, però, secondo la giurisprudenza di questa Corte anche più recente, deve essere contemperato con la previsione testuale dell'art. 81 cit. Tale norma sì limita a prescrivere che la contestazione dell'addebito all'accusato debba essere fatta "sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto..." - comma 2 - e che "entro dieci giorni dalla data della contestazione" sono fissati il giorno e l'ora della convocazione davanti al Consiglio di disciplina - comma 4. Essa, dunque, non impone l'osservanza di un termine minimo da considerare inderogabile tra il momento della contestazione e quello di svolgimento dell'udienza, come notato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza impugnata. Comunque, il rispetto di un termine "congruo" risponde ad una esigenza tipica del procedimento disciplinare, in quanto assicura un'utile difesa, altrimenti messa in pericolo dall'assenza del tempo necessario a predisporre rilievi e repliche. Corretto, dunque, appare il provvedimento impugnato in quanto in linea con l'orientamento sin qui illustrato. Inoltre, il Collegio condivide l'operato rilievo secondo il quale il detenuto interessato non ha rappresentato, nella sede propria, appena gli è stato contestato l'addebito senza il rispetto di un termine congruo, come denunciato in questa sede, la necessità di poter fruire di un maggior tempo per articolare le difese, potendosi così ritenere che il tempo concesso dalla contestazione all'udienza, pur a ridosso di questa (ed anzi contestualmente come dedotto), sia stato, nella specificità del caso concreto (e cioè, in relazione alla complessità non considerevole dell'addebito mosso al detenuto),utile ad apprestare la necessaria e adeguata difesa. Va, quindi, condivisa la rilevata carenza di interesse a coltivare il reclamo, per la violazione, solo in astratto, verificatasi, non avendo Ruggeri mosso alcuna eccezione o osservazione in merito, ma anzi avendo preso attivamente parte al giudizio disciplinare, rendendo, dinanzi al Consiglio di disciplina, dichiarazioni a P discolpa, tese a ridurre la portata dell'addebito già ammesso. A ciò deve essere aggiunto che nemmeno con il ricorso risulta, specificamente, illustrato l'interesse del detenuto. Non è infatti, esposto in cosa si sia sostanziata l'asserita lesione del diritto di difesa per la contestuale rituale convocazione per l'udienza disciplinare, rispetto alla contestazione dell'addebito. 2.Quanto al secondo aspetto devoluto, circa l'omessa motivazione sulla qualificazione della condotta e circa la asserita sproporzione tra questa e l'entità della sanzione adottata, il motivo è infondato e, comunque, non si confronta con il complesso della motivazione che, invece, valuta con ragionamento non particolarmente diffuso, ma senz'altro non apparente, come gravi le offese dirette all'agente di polizia penitenziaria, rispetto ad un comportamento di quest'ultimo descritto come non irrispettoso nei confronti del detenuto, pur a fronte di contestazione circa la carente pulizia delle docce. In tale prospettiva, dunque, risulta anche giustificato l'esercizio del potere discrezionale di determinare la qualità e gravità della sanzione disciplinare da irrogare. 3.Segue a quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il