CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07796/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 9942/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste n.129/2019 depositata il 12/09/2019.Numero registro generale 9942/2020Numero sezionale 8904/2025Numero di raccolta generale 7796/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 129/1/2019, depositata in data 12/09/2019 e nonnotificata, la CTR del [OSCURATO:PERSONA]Giulia rigettava appello proposto dalConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (subentrato al Consorzio di BonificaLedra Tagliamento) confermando la sentenza di primo grado che avevaaccolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella dipagamento n. 115220140015903983 relativa ad oneri consortili.2. I giudici di appello, nel disattendere l’eccezione di difetto digiurisdizione reiterata dal Consorzio, rilevavano che, come ritenuto dai primigiudici, la pretesa doveva ritenersi prescritta in quanto trattavasi di tributidovuti in forza del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del comprensorio di Codernoadottato con delibera 64/1992 del 21/08/1992 e del Piano di Riordino97/92 del 21/08/1992 a fronte di una cartella notificata il 26/11/2014.3. Contro detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato acinque motivi reiterati con successiva memoria, il Consorzio di BonificaPianura Friulana.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, e successiva memoriaconclusiva.5. Poichè che il ricorso risultava notificato in data 16 marzo 2020 neiconfronti di una società estinta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui era subentrata adecorrere dal 1º luglio 2017 l’Agenzia delle entrate-Riscossione istituito aisensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertitocon modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, con ordinanzainterlocutoria in data 17.12.2024 veniva ordina l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,Numero registro generale 9942/2020Numero sezionale 8904/2025Numero di raccolta generale 7796/2026Data pubblicazione 31/03/2026contestualmente disponendo acquisirsi il fascicolo di merito a cura dellacancelleria.6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.7. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la contribuente hannodepositato ulteriori memorie ex art. 380-bs. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 1. c.p.c., difetto di giurisdizione del giudice tributariocirca in ragione della obiettiva natura non tributaria delle quote consortiliper conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributiconsortili non costituiscono attuazione all'obbligo di contribuire alle spesepubbliche riferite all'attività del Consorzio di bonifica avendo natura dicorrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior ominor valore al terreno per effetto del riordino fondiario operato dalconsorzio.2. Orbene nella specie si controverte, appunto, in tema di “conguagli”dovuti dai consorziati a seguito di un piano di riordino fondiario, vale a direun piano di sistemazione per la ricomposizione delle proprietà frammentate,previsto dagli artt. 22 e segg. del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 nonché, inambito regionale, per quello che in questa sede rileva, dall’art. 7 della l.r.costituisce uno degli strumenti, mediante i quali, nell'ambito di un territorioincluso in un comprensorio di bonifica e sulla base di un piano generale dilavori e di attività coordinate, sono attuate le finalità della bonifica.2.1. Secondo la prospettazione del Consorzio ricorrente i conguagli dequibus non avrebbero natura tributaria, contrariamente a quanto affermatodai giudici di appello, perché non costituiscono contribuzione a fronte dispese pubbliche, ma si tratterebbe, per contro, di corrispettivo/indennizzodi natura patrimoniale, fondato sul maggior valore dei terreni a seguito delriordino: l’indennizzo, si assume, è correlato alla differenza di valore deiNumero registro generale 9942/2020Numero sezionale 8904/2025Numero di raccolta generale 7796/2026Data pubblicazione 31/03/2026terreni ante riordino e post riordino; nel caso di minor valore post riordinoai consorziati spetterebbe la differenza in ragione di detto minor valore,precisandosi che i controricorrenti sono chiamati a pagare non già unimporto determinato ex lege a sostegno dell’attività del Consorzio, bensì ilcontrovalore effettivo dei maggiori terreni ricevuti (nel caso di specie, unamaggiore superficie di mq. 5.250).[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, quindi, di non avere esercitato un potereimpositivo, ma un potere amministrativo incidente sulla titolarità diproprietà fondiarie, rispetto al quale il pagamento o la percezione di unconguaglio si porrebbe su un piano di mera consequenzialità ai fini delriequilibrio patrimoniale, senza che nessuno dei proprietari tragganocumento o vantaggio.3. Ritiene il Collegio che, sulla scorta del panorama giurisprudenzialein materia di Consorzi di bonifica in generale, trattasi di una questione digiurisdizione non affrontata dalle Sezioni Unite.Va premesso che i consorzi di bonifica, ai sensi del r.d. n. 215 del1933, possono essere costituiti su proposta dei proprietari dei beni immobilifacenti parte del comprensorio di bonifica (art. 55), o d’ufficio, qualora,verificata la mancanza d’iniziative da parte dei privati, si renda comunquenecessario provvedere, a mezzo del consorzio, all’esecuzione o allamanutenzione delle opere di bonifica in un dato territorio (art. 56). Ai sensidell’art. 54, r.d. n. 215 del 1933, e dell’art. 862 c.c., essi provvedonoall’esecuzione, alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di bonifica.Gli artt. 59, r.d. n. 215 del 1933, e 860 c.c. prevedono che perl’adempimento dei loro fini istituzionali i consorzi di bonifica abbiano ilpotere d’imporre contributi ai proprietari dei beni immobili che si trovanonel comprensorio di bonifica, i quali sono obbligati a contribuire alla spesanecessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere inragione del beneficio che traggono dall’attività di bonifica.Numero registro generale 9942/2020Numero sezionale 8904/2025Numero di raccolta generale 7796/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Suprema Corte si è ampiamente soffermata sul tema dei contributicorrisposti in favore dei consorzi di bonifica, in relazione alle disposizioninormative da ultimo indicate chiarendo che gli stessi costituiscono“prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoriagenerale dei tributi e con riguardo alle quali la legge determina direttamentei requisiti sia del potere impositivo sia dell’assoggettamento ad esso,affidandone, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale deiconsorzi stessi, per l’applicazione al caso concreto del principio dicorrispondenza o proporzionalità del contributo rispetto al grado delbeneficio conseguito o conseguibile con l’opera consortile” (in tal senso, ein generale sulla natura tributaria dei contributi di bonifica, si vedano Cass.civ., 11 gennaio 1979, n. 183; Cass. civ., 30 gennaio 1979, n. 662; Cass.civ., 25 luglio 1981, n. 4833; Cass. civ., 6 febbraio 1984, n. 87714; Cass.civ., luglio 1986, n. 4542; Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1987, n. 2049;Cass. civ., sez. un., 10 marzo 1992, n. 2852; Cass. civ., sez. un., 4 febbraio1993, n. 1396; Cass. civ., sez. un., 24 novembre 1993, n. 11608; Cass.civ., sez. un., 6 marzo 1996, n. 1772; Cass. civ., sez. un., 29 settembre1997, n. 9534; Cass. civ., sez. un., 15 maggio 1998, n. 4920).L’indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione ha, poi, trovatoulteriore conferma nella sentenza della Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188,in seno alla quale si è confermata la natura tributaria dei contributi consortilidi bonifica, dovendosi identificare “un vero e proprio potere impositivo delconsorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittimainclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del ‘beneficio’che all’immobile deriva dall’attività di bonifica”. La Corte ha ritenuto che ilbeneficio che i consorziati devono necessariamente trarre dall’attivitàconsortile non sia espressione di un rapporto sinallagmatico, non essendolegato con nesso di corrispettività all’attività di bonifica, ma che piuttostocostituisca elemento caratterizzante di un tributo che può definirsi di scopo,Numero registro generale 9942/2020Numero sezionale 8904/2025Numero di raccolta generale 7796/2026Data pubblicazione 31/03/2026almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista delConsorzio per poter realizzare le opere di bonifica.Rileva il Collegio che anche una sezione semplice della Corte dicassazione in virtù della norma di cui all’art. 374, comma primo, c.p.c. puòdecidere le questioni di giurisdizione quando su di esse le Sezioni Unite «sisono già pronunciate», previsione che, è bene precisare, secondo quantostabilito da Cass., Sez. Un., n. 1599 del 19 gennaio 2022, deve essereinterpretata nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisionidel Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questionidi giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici quando sullaregola finale di riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioniunite, nonché quando sussistono ragioni di inammissibilità inerenti allemodalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza deirequisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., difetto di specificità, di interesse,ecc.) e all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno,esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verificain ordine alla formazione del giudicato.4. Orbene, nella specie, la questione posta (riguardante, comeprecisato i c.d. “conguagli”) non ha formato oggetto di specifico esame daparte delle Sezioni unite le quale si sono soffermate sulla giurisdizione inrelazione ai veri e propri contributi consortili dovuti dai consorziati (in forzadella giurisprudenza citata) ovvero in tema di somme corrisposte ai consorzidi bonifica da parte di soggetti non consorziati, ed in particolare dai gestoridel servizio idrico integrato, in ragione dell’utilizzo dei canali consortili discarico, qualora i relativi canoni siano determinati all’esito di una proceduranegoziale (vedi, Cass. civ., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7101; Cass. civ.,sez. un., 26 marzo 2014, n. 7178; Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2017,n. 4309; Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2018, n. 5399; Cass. civ., sez. un.,9 agosto 2018, n. 20681; Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2019, n. 31760;Numero registro generale 9942/2020Numero sezionale 8904/2025Numero di raccolta generale 7796/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass. civ., sez. un., 1˚ aprile 2020, n. 7642), non ravvisandosi, per altroverso, ragioni di inammissibilità del motivo.4.1. Né la questione appare di piana soluzione sulla base deiprecedenti del [OSCURATO:PERSONA] di legittimità quanto al riparto digiurisdizione sulla base del petitum “sostanziale”.5. In conseguenza, non sussistendo i presupposti perché la causa siadecisa in questa sede, la stessa deve essere rimessa al [OSCURATO:PERSONA] l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374,secondo comma, c.p.c., rimanendo in questa assorbite le questioni postecon gli ulteriori motivi riguardanti: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4. c.p.c., l’omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazionepassiva rispetto all’ oggetto della controversia; ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs.546/1992 per motivazione apparente non avendo i giudici rilevato che lapretesa non era più contestabile in ragione della approvazione definitiva deipiani di riordino ed ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 29, 32 delr.d. n. 215/1933 nonché degli artt. 2935 e 2943 c.c. in ragionedell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. P.Q.MLa Corte rimette la causa all’esame del [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])