CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIíato avviso alle parti; udita la relazione svolt dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, comma 3 , 61 n. 5 cod. pen, commesso in Villaricca il 14 dicembre 2021. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Considerato che il ricorrente censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e la eccessività della pena, ovvero profili che erano stati oggetto dell'accordo. Il motivo è inammissibile, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cpsì deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] I e estensore Il