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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25080/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11912-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in c alce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 11912 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1023/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dei controricorrenti; rilevato che: - con sentenza n. 1023 /201 7 , depositata in data 7/12/2017 e asseritamente notificata in data 6 / 2 /2018, la Corte d’appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], compensò integralmente le spese del primo grado di giudizio instaurato nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] , condannando quest’ultima al rimborso delle spese di secondo grado; - avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato adun motivo; -hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] milla Aymerich, tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e depositando successiva memoria; considerato che: -è superfluo dar conto in dettaglio del motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91e 92 cod. proc. civ. e 1325, 1346 e 1712 cod.civ . in relazione al n. 3 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.; - il ricorso, infatti, è improcedibile perché la ricorrente, pur affermando che la sentenza le è stata notificata in data 6/2/2018, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; Ric. 2018 n. 11912 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 3 - -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte dei controricorrenti perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 2017); - come attestato dalla cancelleria , a tale data la relazione di notifica non risulta in atti; - la copia notificata non è perciò neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez.

U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr.

S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanzan. 14360 del 25/05/2021); -poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 9/4/2018, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (7/12/2017), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata Ric. 2018 n. 11912 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 4 - di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo de corrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - le spese del giudizio di legittimità, liquidate in riferimento al valore dichiarato, ritenuto il basso livello di complessità, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente in favore dei controricorrenti, atteso che la parte intimata, avendo diritto di contraddire e di opporre immediatamente le sue difese, non ha l'obbligo di accertarsi, prima di costituirsi davanti alla Suprema corte, se il ricorso sia stato depositato ritualmente (Sez. 2, Sentenza n. 1871 del 18/06/1971); - si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso; Ric. 2018 n. 11912 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 5 - condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida complessivamente in Euro 2.200,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a carico della parte ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art. 1 co. 17°l. 228/12.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11912-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in c alce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 11912 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1023/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dei controricorrenti; rilevato che: - con sentenza n. 1023 /201 7 , depositata in data 7/12/2017 e asseritamente notificata in data 6 / 2 /2018, la Corte d’appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], compensò integralmente le spese del primo grado di giudizio instaurato nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] , condannando quest’ultima al rimborso delle spese di secondo grado; - avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato adun motivo; -hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] milla Aymerich, tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e depositando successiva memoria; considerato che: -è superfluo dar conto in dettaglio del motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91e 92 cod. proc. civ. e 1325, 1346 e 1712 cod.civ . in relazione al n. 3 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.; - il ricorso, infatti, è improcedibile perché la ricorrente, pur affermando che la sentenza le è stata notificata in data 6/2/2018, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; Ric. 2018 n. 11912 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 3 - -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte dei controricorrenti perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017); - come attestato dalla cancelleria , a tale data la relazione di notifica non risulta in atti; - la copia notificata non è perciò neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanzan. 14360 del 25/05/2021); -poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 9/4/2018, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (7/12/2017), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata Ric. 2018 n. 11912 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 4 - di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo de corrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - le spese del giudizio di legittimità, liquidate in riferimento al valore dichiarato, ritenuto il basso livello di complessità, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente in favore dei controricorrenti, atteso che la parte intimata, avendo diritto di contraddire e di opporre immediatamente le sue difese, non ha l'obbligo di accertarsi, prima di costituirsi davanti alla Suprema corte, se il ricorso sia stato depositato ritualmente (Sez. 2, Sentenza n. 1871 del 18/06/1971); - si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso; Ric. 2018 n. 11912 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 5 - condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida complessivamente in Euro 2.200,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a carico della parte ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art. 1 co. 17°l. 228/12.
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