CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 15/06/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE Pita zé_puldruct_,- del Procuratore generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - BITTI, difensore di fiducia del ricorrente, con cui insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei fatti di bancarotta a lui ascritti - in qualità di socio e amministratore unico dal 15 marzo 2002 al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato con sentenza del 18 maggio 2010 - parzialmente assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta distrattiva contestata al capo b), limitatamente alla somma eccedente quella di euro 25.664,68, e lo aveva condannato, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale 'generica', riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 219 co. 1 e co.2 n. 1 L.F. e alla recidiva contestata, alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari in parziale riforma della decisione di primo grado ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato dì bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui al capo e), ha riqualificato la recidiva come infra-quinquennale ai sensi dell'art. 99 co. 2 cod. pen., rideterminando la pena principale e riducendo in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Bitti, che si affidano a cinque motivi. 2.1. Violazione dell'art. 216 co. 1 L.F. e correlati vizi di motivazione con riguardo alla condotta distruttiva sub b). Erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso che la somma complessiva di euro 25.664,68 prelevata dall'imputato fosse ascrivibile a compensi a lui spettanti in qualità di amministratore, al pari dell'importo di circa 42000,00 prelevata dall'imputato nel 2008, e per cui è stato assolto; secondo la Difesa avrebbe dovuto ritenersi irrilevante la modalità con cui i prelievi erano stati appostati - elemento sul quale i Giudici di merito si sono fondati per ritenere la distrazione - in considerazione della delibera sociale del gennaio 2007 che aveva stabilito un compenso annuo in favore dell'amministratore. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'ad 216 comma1 letta) L.F. e degli artt.42 cod. pen. 546 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione con riguardo all'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche per omessa valutazione dei motivi d'appello sull'elemento psicologico relativo ai capi a) e b). Secondo la Difesa ricorrente, per il principio del favor rei, avrebbe dovuto essere privilegiata "la soluzione più favorevole all'imputato, ossia che il medesimo ritenesse legittimo il relativo prelievo, a prescindere dal dato formale della postazione, essendo gli importi compresi in quelli complessivamente allo stesso dovuti per l'attività prestata". Con riguardo alla distrazione di tre telefoni cellulari e una chiavetta internet, la Difesa lamenta la mancata motivazione in merito all'elemento soggettivo, anche alla luce della veloce obsolescenza con relativo deprezzamento di tali dispositivi elettronici. 2.3. Violazione dell'alt 216 co. 1 n. 1 L.F. per errata qualificazione giuridica delle condotte giacchè - sostiene la difesa - in relazione al capo b) i fatti avrebbero dovuto essere sussunti nel diverso e più mite reato di bancarotta preferenziale, dal momento che il prelievo incriminato, in quanto fondato sulla delibera assembleare, avrebbe leso la par condicio creditorum e non il patrimonio dell'ente. 2.4. Violazione dell'art 216 comma 1 L.F. e artt. 42 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in merito alla valutazione che la Corte di appello ha fatto dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo la Difesa ricorrente, cioè, i Giudici di merito si sarebbero limitati al vaglio della condotta di reato, senza scrutinare gli elementi di fatto da cui è stato tratto il dolo generico della contestata fattispecie di bancarotta documentale, consistente nella coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e della vita della società. 2.5. Violazione dell'art. 216 co. 1 n. 2 L.F. ed erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo c). La difesa lamenta che, essendo emerso -in forza della relazione del consulente di parte dr. Zucca - che in realtà le scritture contabili erano tenute in modalità informatica e che esse non sono state mai poste a disposizione della curatore, a cui non vennero mai consegnate né la stampa della documentazione contabile informatica né le chiavi di accesso alla stessa, e stante l'accertata completezza della contabilità informatica e la idoneità a consentire la ricostruzione della vita dell'ente, la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre la conclusione che la condotta, così come accertata, doveva essere sussunta nel diverso reato di cui all'art. 216 co. 1 n. 2 L.F. sorretta dal dolo specifico, venendo in rilievo una ipotesi di sottrazione della documentazione contabile. 3. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo sulla fondatezza del ricorso, di cui chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente alla bancarotta patrimoniale di cui al capo B), per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. Nel resto il ricorso va rigettato, siccome infondato. 2. I primi due motivi di ricorso sono fondati, nella parte in cui hanno riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata sub B), restando assorbito anche il terzo motivo, afferente alla qualificazione giuridica del fatto. 2.1. Effettivamente, i prelievi pari a complessivi euro 25.664,68, per i quali è stata emessa condanna, sono stati effettuati nell'anno 2008, esercizio per il quale i compensi all'amministratore risultavano già pagati. Secondo la Corte di appello, tale circostanza impedisce di imputare la citata somma al medesimo titolo, specie considerando, come rilevato dai giudici, che le somme risultano prelevate dal titolare, per una parte, in più tranches, e per l'altra, incassate mediante prelievo con carta di credito. Inoltre, la Corte di appello ha stigmatizzato la circostanza che, nella contabilizzazione, i prelevamenti in questione, sarebbero stati appostati con la dicitura "prelevamenti del titolare", a differenza di quelli, riferibili all'annualità 2008, annotati come "emolumenti dell'amministratore". 2.2. Il ragionamento della Corte di appello è fallace, laddove si concentra fideisticamente sul dato documentale contabilizzato, ed è fermo sulla congettura secondo cui le somme contestate, in quanto prelevate nel 2008, possono essere imputate esclusivamente ad emolumenti per l'attività svolta dall'amministratore in quell'annualità, e non anche per quella relativa al 2007, per cui, in realtà, il Pistis non risulta avere percepito il compenso che gli era dovuto. Invero, è circostanza acquisita nel procedimento che, prima del marzo 2008, non gli fosse mai stato corrisposto alcun emolumento, per la attività di amministratore della società fallita, nonostante che le specifiche delibere assembleari, del 04.01.2006 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che avevano determinato tale compenso, siano state ritenute valide dai giudici del merito, che, proprio in virtù della legittimità di tali atti societari, hanno riconosciuto la regolarità dei prelievi riferiti alle ulteriori somme originariamente contestate all'imputato. La illogicità della motivazione si annida nell'aver riconosciuto tale ultima circostanza - ovvero la legittimità di delibere attributive dei compensi all'amministratore fin dal 2007 - nondimeno ritenendo legittimi solo i prelievi per gli emolumenti relativi all'attività lavorativa svolta nel 2008 e non anche al 2007, pur nell'incontestata vigenza, anche per tale arco temporale, della predetta delibera. Tanto più che, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata (pg. 10 dove si fa riferimento ai rilievi di una consulenza di parte), i prelevamenti effettuati dal Pistis risultano inferiori ai compensi spettanti per gli anni 2007-2008, come deliberati. 2.3. Ciò che dovrà essere chiarito, nel giudizio rescissorio, è la ragione per la quale, in presenza di un titolo legittimante il prelievo, che riconosceva all'imputato, fin dal 2007, il diritto al compenso quale amministratore, si sia ritenuto giustificato il solo prelievo effettuato per l'attività svolta nel 2008 e non anche per il 2007, sebbene per tale ultima annualità non risulti che il Pistis abbia ricevuto, altrimenti, il compenso che gli spettava. 3. Il motivo di ricorso che attiene invece alla condotta distretttiva, contestata sub a), in merito alla distrazione di beni aziendali ( telefoni cellulari e chiavette USB), è invece, infondato. E' bene ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061) e, d'altro canto, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229./13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurímis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214), essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).Invero, se, come si afferma, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato in ordine agli indici «fraudolenza che ha tratto dalla circostanza che "l'acquisto avvenne in un momento ( anno 2009) in cui la società già versava in una situazione di gravissima crisi debitoria, cosicchè incombeva sull'amministratore l'obbligo di preservare col massimo scrupolo il patrimonio sociale", evidenziando, con argomentazione che non si presta a censure di illogicità, come "il ristretto arco temporale tra l'acquisto e fallimento sia indicativo di una ridotta obsolescenza e di un persistente valore di realizzo", mancando anche ogni riscontro circa le deduzioni del ricorrente in merito alla sopravvenuta inservibilità di tali beni. 4. Anche il quarto e il quinto motivo, che formulano doglianze in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non hanno pregio. 4.1. Non solo le censure difensive mirano a una diversa lettura del materiale istruttorio (ad es. delle dichiarazioni del curatore), ma il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto dell'esistenza della documentazione contabile, in parte rinvenuta, che, tuttavia, si presentava oscura e incomprensibile, sottolineando come neppure l'imputato abbia fornito delucidazioni al curatore nonostante ripetute richieste di chiarimenti. Dunque, risulta che la contabilità in formato cartaceo, obbligatoria, venne istituita dalla fallita, ma tenuta volutamente in guisa da non rendere possibile la ricostruzione della vita e del patrimonio sociale, essendosi ostinatamente rifiutato, il ricorrente, di fornire chiarimenti al curatore; mentre, la versione informatica, che si assume completa, non venne, tuttavia, mai consegnata al curatore. Alla luce di tali evidenze istruttorie, correttamente, la Corte di appello ha ravvisato il delitto contestato di bancarottaJr-te--13..5.-) .1 documentale c.d. " generica", per avere il ricorrente, nella sua qualità, tenuto la documentazione contabile, nella sua doppia versione cartacea e informatica, globalmente considerate, in maniera incomprensibile. Come è noto, siffatta fattispecie resta integrata, dal punto di vista soggettivo, dal dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, intenzione che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato attraverso i riferimenti specifici alla condotta ostruttiva dell'imputato, prima nel tenere volutamente la contabilità in maniera oscura, poi nel pervicacemente resistere alle richieste del curatore.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla fattispecie distrattiva di cui al capo b) della imputazione, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra se