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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29487/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 03/10/2022 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza in data 07/10/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'attuale ricorrente era stata dichiaratq, responsabile del reati di cui agli artt. 44 lett. c), 64 e 71, 65 e 72 del D.P.R. n. 380/2011 e condannata alla pena sospesa di mesi quattro di arresto ed euro 16.600,00 di ammenda ed emissione di ordine di demolizione, concedeva all'imputata anche il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermava nel resto.

Letta la memoria ex art. 611 cod.proc. pen. depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 354, 114 disp att. cpp, 178 e 191 cod.proc.pen. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente affermato che le attività di accertamento e rilievo del 16.12.2016 erano state effettuate prima che venisse acquisita la notizia di reato ed instaurato il procedimento penale a carico dell'imputata e, quindi, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, non vi era obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.356 cod. proc. pen., in quanto tale norma non trova applicazione nel caso di controllo sull'attività urbanistico edilizia che non sfoci in accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen., poiché tale controllo integra attività di iniziativa meramente preliminare, volta all'acquisizione della notizia di reato (Sez 3, n.786 /LI del 18/05/2017, dep.11/01/2018, Rv.271835 - 01).

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in relazione alla natura degli interventi contestati è inammissibile, in quanto orientato ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 64, 71, 65 e 72 dpr n. 380/2001 e vizio di motivazione è inammissibile perché aspecifico.

La dedotta violazione di legge non viene riportata tra i motivi di appello dalla sentenza impugnata.

Orbene, costituisce giurisprudenza consolidata che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto - come nella specie- non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez.2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.259066 - 01).

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 157 cod.pen. è manifestamente infondato.

Infatti, tenuto conto del tempus commissi delicti (17.12.2016), del termine prescrizionale massimo quinquennale ex art. 157, 160 e 161 cod.pen, nonchè dei periodi di sospensione del corso della sospensione ex art 159 cod.pen. (gg 60 in primo grado e dal 1.12.2021 al 3.10.2022 in grado di appello), alla data di emissione della sentenza impugnata- 3.10.2022, la prescrizione, all'evidenza, non era ancora maturata.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto che la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione successivamente maturata a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci); consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 23 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 03/10/2022 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza in data 07/10/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'attuale ricorrente era stata dichiaratq, responsabile del reati di cui agli artt. 44 lett. c), 64 e 71, 65 e 72 del D.P.R. n. 380/2011 e condannata alla pena sospesa di mesi quattro di arresto ed euro 16.600,00 di ammenda ed emissione di ordine di demolizione, concedeva all'imputata anche il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermava nel resto. Letta la memoria ex art. 611 cod.proc. pen. depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 354, 114 disp att. cpp, 178 e 191 cod.proc.pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato che le attività di accertamento e rilievo del 16.12.2016 erano state effettuate prima che venisse acquisita la notizia di reato ed instaurato il procedimento penale a carico dell'imputata e, quindi, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, non vi era obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.356 cod. proc. pen., in quanto tale norma non trova applicazione nel caso di controllo sull'attività urbanistico edilizia che non sfoci in accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen., poiché tale controllo integra attività di iniziativa meramente preliminare, volta all'acquisizione della notizia di reato (Sez 3, n.786 /LI del 18/05/2017, dep.11/01/2018, Rv.271835 - 01). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in relazione alla natura degli interventi contestati è inammissibile, in quanto orientato ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 64, 71, 65 e 72 dpr n. 380/2001 e vizio di motivazione è inammissibile perché aspecifico. La dedotta violazione di legge non viene riportata tra i motivi di appello dalla sentenza impugnata. Orbene, costituisce giurisprudenza consolidata che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto - come nella specie- non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez.2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.259066 - 01). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 157 cod.pen. è manifestamente infondato. Infatti, tenuto conto del tempus commissi delicti (17.12.2016), del termine prescrizionale massimo quinquennale ex art. 157, 160 e 161 cod.pen, nonchè dei periodi di sospensione del corso della sospensione ex art 159 cod.pen. (gg 60 in primo grado e dal 1.12.2021 al 3.10.2022 in grado di appello), alla data di emissione della sentenza impugnata- 3.10.2022, la prescrizione, all'evidenza, non era ancora maturata. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto che la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione successivamente maturata a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci); consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris